MLPS: Istruzioni per ammortizzatori sociali in deroga
Le istruzioni di cui al titolo sono previste dalla Circolare n.4 del 2.2.2016 ,che facendo riferimento al dec.legvo 148/15,alla legge di stabilita’ n.208/16 ed al Decreto del Ministro del lavoro e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 dell’ 1 .8.2014 ,prevede quanto si precisa di seguito.
1)Considerazioni introduttive
In primis ,da parte ministeriale si evidenzia preliminarmente che le disposizioni del dec.legvo n.148/15 ,che dal 25 settembre dello scorso anno disciplina le integrazioni salariali ,e quelle del Decreto interministeriale n. 83473/14 del 01 agosto 2,relativo a gli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro,non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quantogli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (decretolegislativo n.148 del 2015), allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.
Vale a dire che la circolare n.4/16 ha lo scopo di fornire le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.
2) I lavoratori beneficiari si chiariscono gli aspetti riguardanti:
a)Anzianità aziendale
Fermo restando che il decreto legvo n.148/2015 prevede il possesso da parte dei lavoratori aspiranti alla cigo e alla cigs di un’anzianita’ di lavoro effettivo di 90 giorni presso l’unita’ produttiva di appartenenza alla data di presentazione della domando d’integrazione salariale,la circolare in esame dichiara che resta confermato quanto stabilito dal dec.int.n 83473/14,che ,in particolare, nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai , impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati stabilisce che l’integrazione salariale in deroga può essere concessa o, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
b)Apprendisti
Gli articoli1 e 2 del D.Lgs n.148 del 2015 prevedono che i destinatari dell’intervento di cassaintegrazione siano i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.
Conseguentemente tale tipologia di apprendisti è destinataria di:
-Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovanoapplicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento“crisi aziendale”;
-Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
-Cassa Integrazione Guadagni in Deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS,ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.
Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante ,nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1e 2 del D.lgs 148 citato, sono destinatari di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
3)Contributo Addizionale
L’articolo 5 del D.Lgs n.148 del 2015 ha introdotto
una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale in misura progressiva pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del15% oltre al limitedi 104 settimane in un quinquennio mobile.
Poiche’, relativamente al contributo addizionale , il sopracitato decreto interministeriale n.83473/14, nulla dispone e che, correlativamente, l’articolo46, comma 1, lett. l) del D.Lgs 148/15 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5, e 8 del D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160, tale nuova disciplina,introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa quella in deroga.
4)Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
Il comma 3 dell’articolo7 del D.Lgs n.148 del2015 stabilisce che “il conguaglio o la richiesta dirimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”
Posto che, relativamente alle modalità di erogazione e altermine per il rimborso delle prestazioni il decreto interministeriale n.83473/14, nulla dispone, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.
5)Termini presentazione della domanda
La circolare in esame ,per quanto attiene ai trattamenti di integrazione salariale in deroga conferma l’applicazione del comma 7dell’articolo 2 delD.I. n.83473/14 citato,secondo cui : “L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data dipresentazione della domanda”.,mentre non trova applicazione il comma 2 dell’articolo15 ed il comma 1 dell’articolo 25 del D.Lgs n.148 del 2015 che stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall’inizio della sospensione oriduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di 7 giorni dalladata di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale per la Cassa Integrazione Straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
6)Trattamento di Fine Rapporto
Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, il rimborso delle quote diT.F.R. maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso non può essere rimborsato dall’INPS,ma resta a carico del datore di lavoro ,perché nonrientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l’indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.
7)Legge di Stabilità 2016 ed ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 304 dell’articolo 1della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 prevede che,al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,ai sensi del decreto legislativo 148/15,vengono stanziati per il 2016 250 milioni di euro per essere destinati a finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Pertanto, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoron. 83473/2014 ,nel periodo gennaio-dicembre 2016 puo’ essere concessa , per un periodo non superiore a tre mesi, la cig in deroga ,mentre a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3 del predetto decreto del mlps ,l’indennita’ di mobilita’ in deroga ,nel periodo gennaio- dicembre 2016 ,non puo’ essere riconosciuta ai lavoratori che, alla data di decorrenza della stessa, ne abbiano gia ‘beneficiato per almeno tre anni ,anche non continuativi.
Per i restanti lavoratori il trattamento di mobilita’ può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili,più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al dpr n.218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Fonte: Dott. Francesco Colaci