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Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 risulta pubblicato il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, contenente correttivi a disposizioni dei decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151, che, in vigore a decorrere dall’8 ottobre 2016, si evidenziano di seguito .
1) Decreto Legvo n.81/15
Concernente la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni ,in vigore dal 25.6.2015, riguardo al quale il Dpcm (art.1) e’ intervenuto in materia di :
A) apprendistato di alta formazione e di ricerca ( ;
B) contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
C) prestazioni di lavoro accessorio;
apportando le seguenti modificazioni al testo precedente:
-A)articolo 45, concernente l’apprendistato di alta qualificazione e di ricerca:
1) al comma 4, le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti:«sentite».
Pertanto ,il testo di tale comma è il seguente:”La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”.
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionalele convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
B) all’articolo 55,relativo all’appredistato per la qualifica e il diploma profesionale ,dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.»
-C) in materia di comunicazione del lavoro accessorio da parte dei committenti ,all’articolo 49, in sostituzione della disposizione precedente , che prevedeva :” 3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni o”ccasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita’ telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. ” è stabilito quanto segue:
1)) « I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
2) I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
3) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, mentre non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»
Rispetto a quanto sopra riguardante la sanzione ,si attendono chiarimenti istituzionali riguardo alla questione della eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale per superamento del limite previsto dalla norma relativo al personale “in nero”, che è quello sconosciuto alla pubblica amministrazione trovato al lavoro: si ritiene che ,i prestatori di lavoro accessorio non comunicati in via preventiva all’Ispettorato territoriale del Lavoro, rientrano nella percentuale complessiva del 20%, raggiunta la quale scatta la sospensione prevista dall’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008.
2) Decreto legislativo n. 148 / 2015
In vigore dal 24.9.2015,contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
A questo provvedimento ,l’art.2 del dpcm n,.185/16 ha apportato le seguenti modificazioni :
A) CIGO- Nuova scadenza presentazione domanda
Viene riformulato il testo del comma 2 dell’ articolo 15,cui sono state aggiunte infine alcune parole evidenziate in grassetto
: « 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa,fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili (es.maltempo), per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.» ,così da agevolare i datori di lavoro che, con la precedente norma, dovevano fare più istanze in presenza di eventi atmosferici ripetuti.
B) Nuova decorrenza cigs per riorganizzazione e crisi aziendale
All’articolo 25, il comma 2,che per la cigs recitava “2. La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di cui all’articolo 24(limitatamente alle causali riorganizzazione e crisi aziendale ,ma non per i contratti di solidarieta’), decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1″. ” è sostituito dal seguente:«2. La sospensione o la riduzione dell’orario ,così come concordata tra le parti ,ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1″
La predetta modificazione agevola le parti ,che così possono individuare l’inizio della integrazione in un arco temporale meno rigido rispetto al passato.
Circa tale aspetto ,si ritiene confacente sottolineare che ,come è noto, secondo l’originaria disciplina del decreto legvo n.148/2015, la decorrenza della cigs varia in riferimento alle causali del medesimo, fissate dall’art.21 come segue:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
- contratto di solidarieta’.
Peraltro, il comma 2 del successivo art.25 del dec.148/15 , prima della modifica operata dal dpcm in esame , recitava:”La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di cui all’articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.”
Poiché l’art.25,comma 2 citato, in materia di decorrenza della cigs , fa esplicito ed esclusivo riferimento ” alle procedure di cui all’art.24″ , in cui e’ previsto soltanto il ” trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale) , e b)(crisi aziendale , con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa)”,occorre prendere atto che soltanto per le suddette due causali ,quindi ,ma non anche per i contratti di solidarieta’ ,la cigs decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Invece ,non riferendosi la disposizione di cui al comma 2 dell’art.25citato alla cigs per la causale “contratto di solidarieta’ ” , per tale fattispecie la cigs avra’ decorrenza , non gia’ “non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”,bensi’ dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto tra impresa e rappresentanti sindacali in marito alla riduzione dell’orario aziendale , secondo l’intesa raggiunta in proposito.
Ma come si e’ accennato sopra, il nuovo Dpcm 185/16 ,ha modificato il testo del comma 2 dell’ art.25 ,nel senso che , rispetto alle parole” Inizio della sospensione per CIGS”, mentre il vecchio comma 2 stabiliva che la sospensione o la riduzione di orario non poteva iniziare se non “decorsi” 30 giorni dall’istanza, ora si afferma che :la stessa inizia “entro “30 giorni dalla presentazione della domanda. ,così da agevolare le parti nell’ individuare l’inizio della integrazione in un arco temporale meno rigido. Invece , niente e’ mutato , rispetto al dettato del dec.legvo n.148/15 ,invece,per la decorrenza della cigs riguardante i contratti di solidarieta’ ,che , quindi, continua a decorrere dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto .
C) Modificazioni riguardanti contratti solidarieta’
All’articolo 41,dec.legvo 148/15,il Dpcm 185/16 ,dopo il comma 3 , ha inserito il comma 3 bis, in cui si stabilisce che:
“Per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi (la durata massima è, come è noto, di 24 mesi ) o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015 (che, quindi, al momento, potrebbero registrare un periodo consumato inferiore all’anno) è prevista la possibilità di trasformarsi in “espansivi” a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l’accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il “consolidamento” dell’orario frutto della precedente riduzione. I “vantaggi” consentiti dalla disposizione per i lavoratori “in forza ” e per i datori di lavoro sono i seguenti:
Trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura della integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e fino alla scadenza fissata dall’accordo collettivo. Va ricordato come durante la solidarietà “difensiva” i lavoratori interessati percepiscano l’80% della retribuzione globale perduta nei limiti reddituali previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015
Integrazione del datore di lavoro con una somma almeno pari alla misura dell’integrazione originaria, esente sia da IRPEF che da contribuzione
Contribuzione figurativa sulla somma corrisposta dal datore di lavoro
Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario restano a carico dell’INPS (o della gestione di riferimento), con la sola eccezione di quelle concernenti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente
Il contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (9%, 12%, 15%, strettamente correlato al periodo di fruizione all’interno del quinquennio mobile) per ogni lavoratore interessato, viene ridotto del 50%
Il contributo in favore dei datori di lavoro previsto, per le nuove assunzioni, dal comma 1 dell’art. 41 (15%, 10% e 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, rispettivamente, ognuno dei primi tre anni) o l’agevolazione contributiva (10% per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni) si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto ed il suo termine di scadenza. Qualora venga applicata la contribuzione del 10% analoga a quella prevista per gli apprendisti, questa non può andare oltre il compimento del ventinovesimo anno di età
Il periodo di solidarietà sopra considerato si computa nella durata massima di 24 mesi (art. 4) e se “goduto” nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, viene calcolato per la met
Non trova applicazione nei confronti dei lavoratori il comma 5 dell’art. 41 che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (non superiore al 50%), con erogazione della contribuzione figurativa per le ore non lavorate, in favore di quei lavoratori a quali manchino non più di 24 mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione (di regola, 20 anni
E) Misure relative ad accordi conclusi prima in sede governativa entro il 31 luglio 201
L’art. 42 del decreto legislativo n. 148/2015 contiene una serie di disposizioni relative a trattamenti di integrazione salariale susseguenti ad accordi già stipulati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme: ebbene, il Legislatore delegato prevede una ulteriore ipotesi che fa riferimento a situazioni già concretizzatasi
Infatti si parla di accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 per imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, con ricadute occupazionali di grossa rilevanza e tali da condizionare lo sviluppo economico del territorio. Ebbene, se il piano industriale ha previsto il ricorso al contratto di solidarietà, può essere concessa, a domanda, una riduzione della contribuzione (c’è un richiamo all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996) per una durata che non può essere superiore a 24 mesi e che viene stabilita dalla commissione di quattro membri istituita presso la Presidenza del Consiglio, composta da un rappresentante della stessa, del Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell’Economia. Queste aziende, a fronte di una riduzione di orario che supera la misura del 20%, fruiscono di uno “sconto contributivo” pari al 35% della contribuzione a loro carico per le ore effettivamente lavorate. La copertura finanziaria esplica i propri effetti sugli anni 2017 e 2018: essa è pari, rispettivamente, a 90 ed a 100 milioni di euro. La norma richiamata (l’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996) postula il riferimento ad un decreto ministeriale il n. 17981 del 14 settembre 2015 che prevede quale condizione per l’accesso ai benefici l’obbligo di prevedere un miglioramento della produttività di entità analoga al beneficio contributivo: ebbene, nel caso di specie (è questa la novità) ci non viene richiesto
F) NASPI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termal
Con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater vengono stanziati 135 milioni di euro per gli anni 2016-2017 in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno lavorato almeno 3 anni su 4 usufruendo di 6 mesi di ASPI o di NASPI. Il trattamento di disoccupazione “gode” di una mensilità aggiuntiva fino ad un massimo di 4 mesi
G) Cassa integrazione o mobilità in derog
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 44 consente alle Regioni ed alle Provincie Autonome di utilizzare fino al 50% (prima era 5%) delle risorse assegnate per CIG e mobilità in deroga. Con tale misura la copertura degli ammortizzatori in deroga potrà arrivare a 4 mesi e mezzo nel corso del 2016
H) Lavoratori ed imprese situati in “aree complesse
Viene introdotto il comma 11-bis all’interno dell’art. 44. d.legvo 148/15,che prede quanto segue
Per i lavoratori delle c.d. “aree complesse” il trattamento di Cigs, una volta raggiunti i limiti massimi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016, può essere prorogato per un massimo di 12 mesi a condizione che le imprese dalle quali dipendono, presentino piani di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive, concordati con le Regioni e finalizzati alla ricollocazione del personale. L’accordo va stipulato presso il Ministero del Lavoro alla presenza di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico. La copertura economica per il 2016 è pari a 216 milioni di euro.
Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa (art. 27 del Decreto Crescita 2012 e successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2013), sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell’occupazione
Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.
3) Dec.legvo n.149/15
Sulle disposizioni di tale provvedimento ,che concerne la razionalizzazione e la semplificazione dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, il Dpcm 185/16 (Art.3) e’ intervenuto apportando le seguenti due modificazioni.
La prima stabilisce l’ubicazione della sede nazionale dell’Ispettorato del Lavoro che, in periferia, si articola con un massimo di 80 uffici,prevedendo che la sytessa deve essere in un palazzo demaniale, o degli istituti previdenziali o già in uso del Ministero del Lavoro.Si precisa che ora essa si trova in Roma, via Fornovo 8, 00192, in un locale già utilizzato dal Dicastero del Welfare.
La seconda, intervenendo sull’art. 2 alle lettere a) ed e) del comma 2, afferma che le direttive del Ministro sulla vigilanza ispettiva, riguarderanno anche il lavoro accessorio e che l’attività promozionale ,che secondo l’art. 8 del decreto legislativo n. 124/2004, riguarderà anche il possibile uso non corretto dei tirocini.
4) Decreto legvo n.150/15
Tale provvedimento ,in vigore dal 24 settembre 2015 , contiene disposizioni relative al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e risulta modificato dall’art.4 del dpcm 185/16 in riferimento ai seguenti aspetti.
Il primo correttivo riguarda alcuni dei soggetti che fanno parte della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: l’art. 1, comma 2, lettera e) specifica che oltre alle Agenzie del lavoro ne fanno parte anche i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione e quelli accreditati secondo le previsioni degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo n. 276/2003.
Il secondo concerne il concetto di offerta congrua, la cui definizione rientra tra le competenze del Dicastero del Lavoro: essa, recita il nuovo comma 3, lettera a) dell’art. 3 va definita nel rispetto dei principi fissati nel successivo art. 25.,secondo cui:
"Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92"