Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 risulta pubblicato  il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016,   contenente  correttivi  a disposizioni dei decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151, che,  in vigore a decorrere dall’8 ottobre 2016,   si evidenziano di seguito   .

1) Decreto Legvo n.81/15

Concernente la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni ,in vigore dal 25.6.2015, riguardo al quale il  Dpcm (art.1) e’ intervenuto  in materia  di :

A) apprendistato di alta formazione e di ricerca ( ;

B) contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;

C)  prestazioni di lavoro accessorio;

apportando le  seguenti modificazioni al testo  precedente:

-A)articolo 45, concernente l’apprendistato di alta qualificazione e di ricerca:

1) al comma 4, le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti:«sentite».

Pertanto ,il testo di tale comma è il seguente:”La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”.

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionalele convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

B) all’articolo 55,relativo  all’appredistato  per la qualifica e il diploma profesionale ,dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.»

-C) in materia di comunicazione del lavoro accessorio da parte dei committenti ,all’articolo 49, in sostituzione  della  disposizione  precedente ,  che prevedeva   :” 3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni o”ccasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita’ telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. ” è stabilito   quanto segue:

1)) « I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;

2) I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare  alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica   i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

3) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, mentre non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

Rispetto a quanto sopra riguardante la sanzione ,si attendono chiarimenti istituzionali  riguardo alla  questione della eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale per superamento del limite previsto dalla norma relativo al personale “in nero”, che è quello sconosciuto alla pubblica amministrazione trovato al lavoro:  si ritiene che ,i prestatori di lavoro accessorio non comunicati in via preventiva  all’Ispettorato territoriale del Lavoro, rientrano nella percentuale complessiva del 20%, raggiunta la quale scatta la sospensione prevista dall’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008.

2) Decreto legislativo n. 148 / 2015

In vigore dal 24.9.2015,contiene  disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A questo  provvedimento ,l’art.2 del dpcm n,.185/16   ha apportato  le seguenti modificazioni :

A) CIGO- Nuova scadenza  presentazione domanda 

Viene riformulato il testo del comma 2 dell’ articolo 15,cui sono  state aggiunte infine alcune parole evidenziate in grassetto

: « 2. La domanda  deve essere presentata entro il termine di 15  giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa,fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili (es.maltempo), per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.» ,così da agevolare   i datori di lavoro che, con la precedente norma, dovevano fare più istanze in presenza di eventi atmosferici ripetuti.

B) Nuova decorrenza cigs per riorganizzazione e crisi aziendale

All’articolo 25, il comma 2,che  per la cigs recitava “2. La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di  cui  all’articolo  24(limitatamente alle causali riorganizzazione e crisi aziendale ,ma non per i contratti di solidarieta’),  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda di cui al comma 1″.  ” è sostituito dal seguente:«2. La sospensione o la riduzione dell’orario ,così come concordata tra le parti ,ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1″

La predetta modificazione  agevola le   parti ,che così  possono individuare l’inizio della integrazione in un arco temporale meno rigido rispetto al passato.

Circa  tale   aspetto ,si ritiene confacente sottolineare che ,come è  noto, secondo l’originaria  disciplina      del decreto legvo n.148/2015, la decorrenza della cigs   varia in riferimento alle  causali   del medesimo,  fissate dall’art.21 come segue:

  1.  riorganizzazione aziendale;
  2.  crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°  gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
  3.  contratto di solidarieta’.

Peraltro,  il comma 2 del successivo  art.25 del dec.148/15  , prima della modifica operata dal dpcm in esame ,  recitava:”La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di  cui  all’articolo  24,  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda di cui al comma 1.”

Poiché  l’art.25,comma 2 citato,  in materia di   decorrenza della cigs  , fa esplicito ed esclusivo   riferimento ” alle procedure di cui all’art.24″ , in cui e’   previsto    soltanto il   ” trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo  21,  comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale) , e b)(crisi aziendale , con  esclusione, a decorrere  dal  1°  gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa)”,occorre prendere atto che soltanto  per le suddette due causali  ,quindi ,ma non anche per i contratti di solidarieta’ ,la cigs decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda.

Invece ,non riferendosi  la disposizione di cui al comma 2 dell’art.25citato   alla cigs per la causale “contratto di solidarieta’ ” ,   per tale fattispecie   la cigs   avra’  decorrenza , non gia’ “non prima del trentesimo giorno successivo alla  data  di  presentazione della domanda”,bensi’ dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto tra  impresa  e rappresentanti sindacali in marito alla riduzione dell’orario aziendale , secondo l’intesa raggiunta in proposito.

Ma come si  e’ accennato  sopra, il nuovo Dpcm 185/16 ,ha  modificato il testo del comma 2 dell’ art.25  ,nel senso che , rispetto alle    parole” Inizio della sospensione per CIGS”, mentre il vecchio comma 2  stabiliva che la sospensione o la riduzione di orario non poteva  iniziare se non “decorsi” 30 giorni dall’istanza, ora si afferma che :la stessa inizia “entro “30 giorni dalla presentazione della domanda. ,così da  agevolare  le parti  nell’ individuare l’inizio della integrazione in un arco  temporale  meno rigido. Invece , niente  e’  mutato , rispetto al dettato del dec.legvo n.148/15 ,invece,per la decorrenza della cigs    riguardante i contratti di solidarieta’ ,che , quindi, continua  a decorrere   dalla data  prevista nell’accordo collettivo sottoscritto .

C) Modificazioni riguardanti contratti solidarieta’

All’articolo 41,dec.legvo 148/15,il Dpcm 185/16 ,dopo il comma 3 , ha inserito il comma 3 bis, in cui si stabilisce  che:

“Per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi (la durata massima è, come è noto, di 24 mesi ) o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015 (che, quindi, al momento, potrebbero registrare un periodo consumato inferiore all’anno) è prevista la possibilità di trasformarsi in “espansivi” a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l’accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il “consolidamento” dell’orario frutto della precedente riduzione. I  “vantaggi” consentiti  dalla disposizione  per i lavoratori “in forza ” e per i datori di lavoro  sono i seguenti:

Trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura della integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e fino alla scadenza fissata dall’accordo collettivo. Va ricordato come durante la solidarietà “difensiva” i lavoratori interessati percepiscano l’80% della retribuzione globale perduta nei limiti reddituali previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015

Integrazione del datore di lavoro con una somma almeno pari alla misura dell’integrazione originaria, esente sia da IRPEF che da contribuzione

Contribuzione figurativa sulla somma corrisposta dal datore di lavoro

Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario restano a carico dell’INPS (o della gestione di riferimento), con la sola eccezione di quelle concernenti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente

Il contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (9%, 12%, 15%, strettamente correlato al periodo di fruizione all’interno del quinquennio mobile) per ogni lavoratore interessato, viene ridotto del 50%

Il contributo in favore dei datori di lavoro previsto, per le nuove assunzioni, dal comma 1 dell’art. 41 (15%, 10% e 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, rispettivamente, ognuno dei primi tre anni) o l’agevolazione contributiva (10% per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni) si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto ed il suo termine di scadenza. Qualora venga applicata la contribuzione del 10% analoga a quella prevista per gli apprendisti, questa non può andare oltre il compimento del ventinovesimo anno di età

Il periodo di solidarietà sopra considerato si computa nella durata massima di 24 mesi (art. 4) e se “goduto” nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, viene calcolato per la met

Non trova applicazione nei confronti dei lavoratori il comma 5 dell’art. 41 che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (non superiore al 50%), con erogazione della contribuzione figurativa per le ore non lavorate, in favore di quei lavoratori a quali manchino non più di 24 mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione (di regola, 20 anni

E) Misure relative ad accordi conclusi prima in sede governativa entro il 31 luglio 201

L’art. 42 del decreto legislativo n. 148/2015 contiene una serie di disposizioni relative a trattamenti di integrazione salariale susseguenti ad accordi già stipulati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme: ebbene, il Legislatore delegato prevede una ulteriore ipotesi che fa riferimento a situazioni già concretizzatasi

Infatti si parla di accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 per imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, con ricadute occupazionali di grossa rilevanza e tali da condizionare lo sviluppo economico del territorio. Ebbene, se il piano industriale ha previsto il ricorso al contratto di solidarietà, può essere concessa, a domanda, una riduzione della contribuzione (c’è un richiamo all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996) per una durata che non può essere superiore a 24 mesi e che viene stabilita dalla commissione di quattro membri istituita presso la Presidenza del Consiglio, composta da un rappresentante della stessa, del Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell’Economia. Queste aziende, a fronte di una riduzione di orario che supera la misura del 20%, fruiscono di uno “sconto contributivo” pari al 35% della contribuzione a loro carico per le ore effettivamente lavorate. La copertura finanziaria esplica i propri effetti sugli anni 2017 e 2018: essa è pari, rispettivamente, a 90 ed a 100 milioni di euro. La norma richiamata (l’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996) postula il riferimento ad un decreto ministeriale il n. 17981 del 14 settembre 2015 che prevede quale condizione per l’accesso ai benefici l’obbligo di prevedere un miglioramento della produttività di entità analoga al beneficio contributivo: ebbene, nel caso di specie (è questa la novità) ci non viene richiesto

F) NASPI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termal

Con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater vengono stanziati 135 milioni di euro per gli anni 2016-2017 in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno lavorato almeno 3 anni su 4 usufruendo di 6 mesi di ASPI o di NASPI. Il trattamento di disoccupazione “gode” di una mensilità aggiuntiva fino ad un massimo di 4 mesi

G) Cassa integrazione o mobilità in derog

Il nuovo comma 6-bis dell’art. 44 consente alle Regioni ed alle Provincie Autonome di utilizzare fino al 50% (prima era 5%) delle risorse assegnate per CIG e mobilità in deroga. Con tale misura la copertura degli ammortizzatori in deroga potrà arrivare a 4 mesi e mezzo nel corso del 2016

H) Lavoratori ed imprese situati in “aree complesse

Viene introdotto il comma 11-bis all’interno dell’art. 44. d.legvo 148/15,che prede quanto segue

Per i lavoratori delle c.d. “aree complesse” il trattamento di Cigs, una volta raggiunti i limiti massimi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016, può essere prorogato per un massimo di 12 mesi a condizione che le imprese dalle quali dipendono, presentino piani di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive, concordati con le Regioni e finalizzati alla ricollocazione del personale. L’accordo va stipulato presso il Ministero del Lavoro alla presenza di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico. La copertura economica per il 2016 è pari a 216 milioni di euro.

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa (art. 27 del Decreto Crescita 2012 e successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2013), sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell’occupazione

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

3) Dec.legvo n.149/15

Sulle disposizioni di tale provvedimento ,che concerne la razionalizzazione e la semplificazione dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, il Dpcm 185/16 (Art.3)    e’ intervenuto apportando le   seguenti  due modificazioni.

La prima  stabilisce    l’ubicazione della sede nazionale dell’Ispettorato del Lavoro che, in periferia, si articola con un massimo di 80 uffici,prevedendo che   la sytessa  deve essere in un palazzo demaniale, o degli istituti previdenziali o già in uso del Ministero del Lavoro.Si precisa che ora   essa si trova in Roma, via Fornovo 8, 00192, in un locale già utilizzato dal Dicastero del Welfare.

La seconda, intervenendo sull’art. 2 alle lettere a) ed e) del comma 2,   afferma che le direttive del Ministro sulla vigilanza ispettiva, riguarderanno anche il lavoro accessorio e che l’attività promozionale  ,che  secondo l’art. 8 del decreto legislativo n. 124/2004, riguarderà anche il possibile uso non corretto dei tirocini.

4) Decreto legvo n.150/15

Tale provvedimento ,in  vigore dal 24 settembre 2015 , contiene disposizioni relative al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e risulta modificato dall’art.4 del dpcm 185/16  in riferimento ai seguenti   aspetti.

Il primo correttivo riguarda alcuni dei soggetti che fanno parte della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: l’art. 1, comma 2, lettera e) specifica che oltre alle Agenzie del lavoro ne fanno parte anche i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione e quelli accreditati secondo le previsioni degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo n. 276/2003.

Il secondo concerne il concetto di offerta congrua, la cui definizione rientra tra le competenze del Dicastero del Lavoro: essa, recita il nuovo comma 3, lettera a) dell’art. 3 va definita nel rispetto dei principi fissati nel successivo art. 25.,secondo cui:

"Offerta di lavoro congrua

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede  alla definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  proposta  dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

    c) durata della disoccupazione;

    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare  senza considerare  l'eventuale  integrazione  a   carico   dei   fondi   di solidarieta',  di  cui  agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  1,  comma  2, della legge n. 183 del 2014.

2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e  seguenti  del decreto legislativo attuativo della delega  di  cui  all'articolo  1, comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera  a), della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applicarsi  in  caso  di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella  misura  massima della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente  prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 

3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma  1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92"

La terza  modifica è  introdotta nel quarto periodo del comma 9 dell’art. 4 , in cui si stabilisce che ai dipendenti ex ISFOL transitati nell’organico nell’ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo di provenienza. Il comma 4-bis dell’art. 5, nell’ambito della disciplina delle risorse finanziarie dell’ANPAL, prevede specifici compiti di verifica sui fondi di rotazione e la prossima emanazione di un decreto ministeriale sulla materia. Ulteriori modifiche  interesano  le funzioni ed i compiti dell’ANPAL: all’interno dell’art. 9. Al comma 1 lettera a) le parole “dei servizi per il lavoro” sono sostituite da “dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’art. 18”. Viene poi introdotta  la nuova  lettera la q-bis), che assegna all’ANPAL, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Provincie Autonome, il coordinamento dei programmi formativi per i làvoratori disoccupati, in cerca di occupazione e per l’auto impiego.

Il  comma 3-bis dell’art. 10   stabilisce che, a partire dal 1 dicembre 2016, l’ISFOL cambia nome in Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)  ,pertanto  tutte le disposizioni normative che richiamano l’ISFOL si intendono riferite all’INAPP.

L’art. 13 concerne il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Qui, una prima modifica riguarda il comma 1 ove, tra i soggetti “cooperanti” è inserito anche il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca. Particolarmente importante è il nuovo comma 2-bis: nel sistema informativo delle politiche del lavoro confluiscono i dati relativi alle schede tecnico professionali dei lavoratori in possesso delle Regioni e delle Provincie autonome e, sulla base di convenzioni, senza alcun onere per la finanza pubblica, i dati reddituali scaturenti dai modelli 730, 770 e dalle altre documentazioni fiscali come le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, i redditi catastali e di pubblicità immobiliare ed i dati risultanti dall’anagrafe degli studenti universitari.

L’art. 14 tratta l’argomento relativo al fascicolo elettronico del lavoratore ed al coordinamento dei sistemi informativi ,con modifiche riguardanti   i componenti del comitato istituito presso il Ministero del Lavoro per  garantire la interconnessione sistematica delle banche dati dei vari soggetti (Ministero Lavoro, ANPAL, INPS, INAIL, ISFOL): nel comitato entra il presidente dell’Istat o un suo delegato e, inoltre, è stata prevista la possibilità che il presidente dell’ISFOL sia sostituito da un proprio delegato.

L’art. 19 che tratta lo stato di disoccupazione è rimasto, nella sostanza, uguale: l’unica novità riguarda il comma 1 ove la parola “lavoratori” è stata sostituita da “soggetti”.

L’art. 21 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni lavorative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. Qui le modifiche del comma 1 sono, puramente, terminologiche in quanto le ultime 3 parole ” delle politiche attive” sono sostituite da “delle politiche del lavoro”. Altre modifiche, più importanti, riguardano il comma 7  in cui ,parlando  delle conseguenze legate alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento vengono inseriti, con il richiamo all’art. 26, anche i soggetti chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità in quanto destinatari di strumenti di sostegno del reddito.

L’altra modifica riguarda la lettera d) del comma 7: il concetto è rimasto lo stesso ma l’articolo richiamato non è più il 20, comma 3, lettera c), ma il 25 (decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione).

 L’art. 23 tratta del l’assegno di ricollocazione: l’unica novità riguarda la lettera d) del comma 5 ove per “offerta congrua” si afferma che occorre riferirsi all’art. 25. Anche l’art. 32 che tratta la materia degli incentivi in favore dei contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca ha subito qualche modifica di carattere formale. L’art. 33 riguarda i centri per l’impiego, gli importi correlati al funzionamento ed alla garanzia dei servizi essenziali pari a 50 milioni di euro per il 2016 viene incrementato di 30 milioni di euro. L’ultima novità riguarda i fondi interprofessionali: il nuovo comma 2 dell’art. 118 della legge n. 388/2000 afferma che la vigilanza sugli stessi è esercito dall’ANPAL che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche per determinazioni che si dovessero prendere in materia di scioglimento o di commissariamento.

5) Dec.legvo n.151/2015

Il decreto in parola,in vigore dal 24 settembre 2015,  contiene disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’,risulta modificato dall’art.5 del  Dpcm 185/16   per tre questioni    relativ rispettibvamente a:

A)  legge n. 68/1999  ;

B)) competenza al rilascio delle autorizzazioni per la video sorveglianza;

C) dimissioni telematiche.

A) Modifiche alla normativa sul collocamento dei disabili

Le  correzioni  in materia concernono i seguenti aspetti:

a)Sono computabili tra il personale disabile i lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% ,mentre la disposizione attuale   parla soltanto di “superiore”, cosi’ da renderla equivalente . a quella di cui  comma 4 dell’art. 4  secondo cui  ” risultano computabili i soggetti divenuti disabili, per infortunio o malattia, con una percentuale pari o superiore al 60% durante il rapporto di lavoro…”

b) Ex art.15 ,comma 1,legge 68/99 Per ogni giorno di scopertura dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione, è pari a 5 volte 30,64 euro (il riferimento è’ l’importo del contributo esonerativo ex art. 5, comma 3 – bis), ossia 153,20 euro.,che è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, e  richiede , la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata al lavoro.

B) Installazione impianti audiovisivi

La modifica   riguarda la riscrittura del terzo periodo del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 300/1970. In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali interne l’autorizzazione preventiva alla installazione di telecamere o altri dispositivi di cui parla il comma 1 (e per le motivazioni ivi riportate che fanno riferimento alle esigenze tecnico – produttive, alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale) viene rilasciata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro ( che sostituisce  la Direzione territoriale del lavoro) e, qualora riguardi sedi ubicate in territori diversi, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale (e non più dal Ministero del Lavoro attraverso la Direzione Generale per le Relazioni Industriali). ,il che  non esclude  il  ricorso giudiziario.

C) Procedura delle dimissioni

1)l’.art. 26, comma 8-bis ,del dpcm in esame  prevede l’esclusione del personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dalla procedura on-line prevista dall’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2001 e dal modello approvato con il D.M. 15 dicembre 2015.  ,così come  previsto, in via amministrativa, dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.

2) Il comma 4 dell’art. 26  concerne i soggetti che possono effettuare la procedura delle dimissioni telematiche per il lavoratore nel caso in cui lo stesso, senza possedere il PIN INPS, le fornisca con il supporto di altre persone od enti accreditati (organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione,  Enti bilaterali) : il Legislatore delegato ha aggiunto nell’elenco i consulenti del lavoro   e gli Ispettorati territoriali del Lavoro.

A differenza di quanto si aspettava, il provvedimento delegato in esame   non tratta del  problema, sollevato da più parti, circa l’ipotesi in cui il lavoratore non rassegni le dimissioni secondo la procedura. E’ vero che ,  ormai anche  i consulenti del lavoro ed i funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro sono inclusi  tra i soggetti che possono compilare il modello delle dimissioni “in affiancamento” del lavoratore,ma tale possibilita’ non risolve il  problema  che si pone quando il dipendente    si allontana dal posto di lavoro ,omettendo di formalizzare    le dimissioni    utilizzando la  procedura telematica.

 

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Bando ISI - INAIL 2023

L’Inail, tramite l’avviso pubblico ISI 2023, finanzia in conto capitale le spese sostenute per pr...


INL: d.lgs 105/2022 – conciliazione vita/lavoro e congedi parentali-

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha em...


Metalli: mappare risorse interne e creare authority

“In vista del nuovo anno che, senza un’adeguata strategia di medio e di lungo periodo sulle polit...


NOVITA’SUI CREDITI D’IMPOSTA EE E GAS METANO

Sulla G.U n° 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione 91 del Decreto-leg...


DECRETO CARBURANTI: SCONTO DI 30 CENTESIMI ESTESO FINO AL 21 AGOSTO

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e il Ministro della transizione ecolog...


Agenzia delle Entrate: Risoluzione Codici tributo

In allegato la Risoluzione n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate con cui istituisce una serie di cod...


MISE: Fondo sviluppo tecnologie e blockchain: domande per incentivi imprese dal 21 settembre

A partire dal 21 settembre 2022, le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in fo...


Nuovo Protocollo Covid

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sulle mi...


Seminario protocollo di intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi

Il Protocollo di intesa sottoscritto da Confapi con l’Arma dei Carabinieri per la sicurezza azien...


Finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina

BENEFICIARI
PMI o imprese sino a 1.500 dipendenti come gruppo aziendale (midcap) con le seguenti c...


Superbonus, Filiera delle costruzioni: subito lo sblocco dei crediti

Le associazioni imprenditoriali e professionali, riunitesi ieri, chiedono un incontro urgente con...


Agenzia delle Entrate: chiarimenti su aliquote IVA e agevolazioni settore gas

L’Agenzia delle Entrate con propria circolare (che si allega) illustra le novità in tema di aliqu...


INL: Convalida – dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri

A seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il mode...


CONFAPI A MINISTRO ORLANDO: ACCELERARE I BANDI 2022 DEL FONDO NUOVE COMPETENZE

Confapi ha partecipato, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ...


IL DECRETO RIAPERTURE IN GAZZETTA UFFICIALE

Nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio è stato pubblicato il ddl di conversione del decreto riape...