MODIFICAZIONI APPORTATE DA DPCM N.185/16 DISCIPLINA CIGO E CIGS PREVISTA D.L.VO N.148/15

Come è noto, la disciplina  della  cigo e cigs  è contenuta nelle disposizione del   dec.legvo n.148/15,che,in vigore dal 24In vigore dal 24.9.2015,  ha  riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A questo  provvedimento  ,il Dpcm n.185/16   ha apportato ,dall’8.8.2016, le seguenti modificazioni :

A) CIGO- Nuova scadenza  presentazione domanda 

Riguardo alla cigo , è stato  riformulato  il testo del comma 2 dell’ articolo 15,cui sono  state aggiunte infine alcune parole evidenziate in grassetto: « 2. La domanda  deve essere presentata entro il termine di 15  giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa,fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili (es.maltempo), per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.» ,così da agevolare   i datori di lavoro che, con la precedente norma, dovevano fare più istanze in presenza di eventi atmosferici ripetuti.

B )Decorrenza cigs per riorganizzazione , crisi aziendale e contratti solidarieta’

All’articolo 25, il comma 2,che  per la cigs recitava “2. La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di  cui  all’articolo  24(limitatamente alle causali riorganizzazione e crisi aziendale ,ma non per i contratti di solidarieta’),  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda di cui al comma 1″.  ” è sostituito,dall’8.8.2016,. dal seguente:«2. La sospensione o la riduzione dell’orario ,così come concordata tra le parti ,ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1″

La predetta modificazione  agevola le   parti ,che così  possono individuare l’inizio della integrazione in un arco temporale meno rigido rispetto al passato.

Circa  tale   aspetto ,si ritiene confacente sottolineare che ,come è  noto, secondo l’originaria  disciplina    del decreto legvo n.148/2015, la decorrenza della cigs   varia in riferimento alle  causali   del medesimo,  fissate dall’art.21 come segue:

  1.  riorganizzazione aziendale;
  2.  crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°  gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
  3.  contratto di solidarieta’.

Peraltro,  il comma 2 del successivo  art.25 del dec.148/15  , prima della modifica operata dal dpcm in esame ,  recitava:”La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di  cui  all’articolo  24,  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda di cui al comma 1.”

Poiché  l’art.25,comma 2 citato,  in materia di   decorrenza della cigs  , fa esplicito ed esclusivo   riferimento ” alle procedure di cui all’art.24″ , in cui e’   previsto    soltanto il   ” trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo  21,  comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale) , e b)(crisi aziendale , con  esclusione, a decorrere  dal  1°  gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa)”,occorre prendere atto che soltanto  per le suddette due causali  ,quindi ,ma non per i contratti di solidarieta’ ,la cigs decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda   .

Invece ,non riferendosi  la disposizione di cui al comma 2 dell’art.25citato   alla cigs per la causale “contratto di solidarieta’ ” ,   per tale fattispecie   la cigs   avra’  decorrenza , non gia’ “non prima del trentesimo giorno successivo alla  data  di  presentazione della domanda”,bensi’ dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto tra  impresa  e rappresentanti sindacali in marito alla riduzione dell’orario aziendale , secondo l’intesa raggiunta in proposito.

Ma come si  e’ accennato  sopra, il nuovo Dpcm 185/16 ,ha  modificato il testo del comma 2 dell’ art.25  ,nel senso che , rispetto alle    parole” Inizio della sospensione per CIGS”, mentre il vecchio comma 2  stabiliva che la sospensione o la riduzione di orario non poteva  iniziare se non “decorsi” 30 giorni dall’istanza, ora si afferma che :la stessa inizia “entro “30 giorni dalla presentazione della domanda. ,così da  agevolare  le parti  nell’ individuare l’inizio della integrazione in un arco  temporale  meno rigido.

Invece , niente  e’  mutato , rispetto al dettato del dec.legvo n.148/15 ,per la   cigs    riguardante i contratti di solidarieta’ ,che , quindi, continua  a decorrere   dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto ,data che ,pertanto, potra’ essere individuata   prima ovvero  dopo   30 giorni dalla presentazione della domanda

C) Possibilità trasformazione  contratti solidarieta’ da difensivi in espansivi

All’articolo 41,dec.legvo 148/15,il Dpcm 185/16 ,dopo il comma 3 , ha inserito il comma 3 bis, in cui si stabilisce  che:

“Per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi (la durata massima è, come è noto, di 24 mesi ) o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015 (che, quindi, al momento, potrebbero registrare un periodo consumato inferiore all’anno) è prevista la possibilità di trasformarsi in “espansivi” a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l’accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il “consolidamento” dell’orario frutto della precedente riduzione.

I  “vantaggi” consentiti  dalla disposizione  per i lavoratori “in forza ” e per i datori di lavoro  sono i seguenti:

Trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura della integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e fino alla scadenza fissata dall’accordo collettivo. Va ricordato come durante la solidarietà “difensiva” i lavoratori interessati percepiscano l’80% della retribuzione globale perduta nei limiti reddituali previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015

Integrazione del datore di lavoro con una somma almeno pari alla misura dell’integrazione originaria, esente sia da IRPEF che da contribuzione

Contribuzione figurativa sulla somma corrisposta dal datore di lavoro

Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario restano a carico dell’INPS (o della gestione di riferimento), con la sola eccezione di quelle concernenti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente

Il contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (9%, 12%, 15%, strettamente correlato al periodo di fruizione all’interno del quinquennio mobile) per ogni lavoratore interessato, viene ridotto del 50%

Il contributo in favore dei datori di lavoro previsto, per le nuove assunzioni, dal comma 1 dell’art. 41 (15%, 10% e 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, rispettivamente, ognuno dei primi tre anni) o l’agevolazione contributiva (10% per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni) si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto ed il suo termine di scadenza. Qualora venga applicata la contribuzione del 10% analoga a quella prevista per gli apprendisti, questa non può andare oltre il compimento del ventinovesimo anno di età

Il periodo di solidarietà sopra considerato si computa nella durata massima di 24 mesi (art. 4) e se “goduto” nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, viene calcolato per la met

Non trova applicazione nei confronti dei lavoratori il comma 5 dell’art. 41 che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (non superiore al 50%), con erogazione della contribuzione figurativa per le ore non lavorate, in favore di quei lavoratori a quali manchino non più di 24 mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione (di regola, 20 anni).

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