ASpI. Cos'è l'Assicurazione Sociale per l'Impiego.

L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) è il nuovo trattamento di disoccupazione destinato a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Essa sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di mobilità e la disoccupazione speciale edile. Si applica dal 1° gennaio 2013. Per i rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2012, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza della prestazione, la normativa antecedente la l. 92/2012.

Campo di applicazione soggettivo
L’ASPI si applica a tutti i lavoratori dipendenti inclusi gli apprendisti;i soci lavoratori subordinati di cooperativa; i lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Rimangono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle PA (ex art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001); giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (i quali hanno indennità Inpgi); religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, a cui si applicano specifiche regole; lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro
stagionale.

Requisiti oggettivi
Il lavoratore interessato può richiedere l’ASPI in presenza dei seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 2 co. 1 d. lgs. 181/2000);
b) stato di disoccupazione involontario (sono quindi escluse le ipotesi di risoluzione consensuale e di dimissioni). In merito si chiarisce tuttavia che hanno comunque diritto all’indennità in parola i lavoratori/e che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e nel periodo tutelato di maternità.

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si sottolinea che l’Aspi è comunque riconosciuta:

a) in caso di risoluzione per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/0 mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

b) nell’ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/1966;

c) possesso dello stato di disoccupazione. Se il lavoratore assicurato, inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato , l’indennità è sospesa d’ufficio per un periodo massimo di sei mesi. Se la sospensione ha durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo rimanente al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;

d) almeno due anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.

Durata
L’Aspi si articola in un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.
La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
Dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione la durata sarà pari a dodici mesi per i lavoratori con meno di cinquantacinque anni di età, e diciotto mesi per i lavoratori di età ari o superiore ai cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

L'indennità di disoccupazione inizia a decorrere:
• dall’ottavo giorno seguente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, sempre che la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno;
• dal giorno seguente quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa venga presentata successivamente all’ottavo giorno;
• dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità.

Entità della prestazione
L’importo della prestazione è variabile e così articolato:
• fino al 6°mese, 75% della retribuzione, se quest’ultima non è superiore a 1.180 euro, 75% di 1.180 euro, incrementata del 25% della parte eccedente, in caso di una retribuzione superiore a 1.180 euro.
• dopo il 6° mese si applica una riduzione del 15%
• dopo il 12° mese si applica un ulteriore tagli della indennità pari al 15%
La retribuzione di riferimento, utile al calcolo dell’importo che verrà erogato è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Anno di cessazione  Inferiore a 50 anni  Pari o superiore a 50 anni,inferiore a 55 anni  Pari o superiore a 55 anni

2013                           8 mesi                                         12 mesi                                       12 mesi
2014                           8 mesi                                         12 mesi                                       14 mesi
2015                          10 mesi                                        12 mesi                                       16 mesi

Decadenza dall’Aspi
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
• inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione prevista all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività (art. 2, c. 17, l. 92/2012). Qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il pagamento dell'indennità sarà ridotto di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
• il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti (D. Lgs. n.181/2000), o non la regolare partecipazione;
• la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.
Nelle ultime due ipotesi, tuttavia, è necessario che le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile.

Procedura per la richiesta di indennità Aspi
La domanda deve essere effettuata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione. La stessa deve essere inoltrata per via telematica, tramite uno dei seguenti canali:
• Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
• Contact Center multicanale – al numero verde 803164
• Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS
Il termine dei 60 giorni inizia a decorrere da:
• l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
• la data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
• la data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
• l’ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
• l’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
• il trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per dimissioni da giusta causa 

Finanziamento dell’Aspi
L’ASPI è finanziata tramite un contributo ordinario che deve versare il datore di lavoro, pari a :
• 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato, a cui si aggiunge il preesistente 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell’1,61%, anche per gli apprendisti. Sono previste riduzioni per alcuni settori o categorie di impresa.
• 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. La suddetta aliquota aggiuntiva non si applica ai lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di altri lavoratori, ai lavoratori stagionali, agli apprendisti, lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni.

Restituzione del contributo addizionale Aspi (1,4%) in favore del datore di lavoro
Laddove il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato, puo’ recuperare totalmente il contributo addizionale dell’1,40% già versato. In tal senso, la Riforma Fornero (art. 2, co. 30. L. 92/2012) disponeva che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrebbe ricevuto la restituzione del contributo addizionale Aspi (1,4%) per un massimo di 6 mensilità. Nella legge di stabilità (L. n. 147/2013) è stato soppresso tale limite temporale, con la conseguenza che lo stesso datore di lavoro avrà diritto alla restituzione completa del contributo in parola.

Anticipazione dell’indennità
In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento
- pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Incentivo per l’assunzione agevolata di percettori Aspi
Con il Pacchetto Lavoro varato nello scorso anno, il legislatore ha disposto che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono dell’AspI, sia riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mese di retribuzione corrisposta allo stesso.

Fonte: CONFPROFESSIONILAVORO

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