Gli incentivi in vigore nel 2014 in materia di assunzione

Riportiamo uno studio interessante sugli incentivi per le assunzioni, presenti nella legislazione italiana, pubblicato sul sito ConfProfessioniLavoro - sito di aggiornamento ed informazione per gli Studi Professionali.

In allegato, la versione scaricabile in .pdf

 

INCENTIVO : Giovani (l.99/2013)

L’incentivo è pari:

-ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650€ mensili

Durata:

-12 mesi nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (anche tramite somministrazione). In questo caso è necessario che la trasformazione comporti anche un incremento occupazionale.

-18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche tramite apprendistato).

Per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve procedere, entro un mese, all’assunzione di un altro lavoratore. L’incentivo è “a tempo” e si esaurisce con le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro (tranne lavoro domestico) che assumono lavoratori tra 18 e 29 anni assunti con c. a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)

Lavoratori

i lavoratori devono essere alternativamente:

-privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

 

INCENTIVO: Apprendistato (l. 167/2011)

Imprese che occupano 10 o più dipendenti:

-contribuzione pari al 10% per ogni anno.

Imprese fino a 9 dipendenti:

-sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni (per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gen 2012 al 31 dic 2016);

-per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.

Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.

Incentivi economici

Sottoinquadramento dell’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello di approdo e/o percentualizzazione della retribuzione, in base alle disposizioni contenute nel ccnl.

Incentivi normativi

-gli apprendisti non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. computo dell’aliquota dei disabili); -sono assumibili giovani fino a 29 anni e 364 giorni, quindi il contratto puo’ iniziare a 29 anni e proseguire oltre i 30.

Incentivi fiscali

Le spese per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’Irap.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività

Lavoratori

giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (29 anni e 364 giorni)

 

INCENTIVO: Lavoratori disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (legge n. 407/1990)

Abbattimento contributivo (previdenziale e assistenziale) per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo.

L’ incentivo è pari a:

-50% per le imprese che svolgono la loro attività nel centro Nord;

-100% per le imprese che svolgono la loro attività nel Mezzogiorno. L’incentivo si applica anche quando si trasforma in contratto a tempo indeterminato, un precedente rapporto a termine, nonché per i soci lavoratori di cooperative, si per i lavoratori stessi.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Lavoratore

Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi

 

INCENTIVO: Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti da imprese in cigs da almeno 6 mesi (d.l. 148/93 art. 4 c. 3 convertito con l. 236/93; l. 223/91 art. 8 c. 4)

Incentivi contributivi

Per 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Incentivi economici

Il datore di lavoro paga un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:

-9 mesi per lavoratori fino a 50 anni,

-21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni,

-33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Lavoratore

Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi

 

INCENTIVO: Lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato (l. 223/91 art. 8 c. 2, 4, 4 bis, e art. 25 c. 9; l. 92/2012 art. 4 c. 12 lettera a) e b))

Incentivi di natura economica

Il datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità a tempo indeterminato (anche parttime) usufruisce di un abbattimento della quota contributiva per 18 mesi: ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali.

Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Qualora il lavoratore venga assunto a tempo pieno:

-contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a:

-12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;

-24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;

-36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Lavoratore

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

 

INCENTIVO: Lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi (l. 223/91 art. 8 c. 2, 4, 4 bis e art. 25 co. 9; l. 92/2012 art. 4 c. 12 lettera a), b) e c));

Incentivo contributivo

Il datore di lavoro deve pagare una:

-quota di contribuzione sulla retribuzione imponibile pari al 10% per un massimo di 12 mesi.

Qualora nel corso del rapporto il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

Incentivo economico

Qualora il contratto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato, ai datori di lavoro viene concesso un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo pari a:

-12 mesi per lavoratori fino a 50 anni;

-24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;

-36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.

Incentivi di natura normativa

-la non applicazione del d.lgs. n. 368/2001 implica l’assenza del c.d. “causalone”;

-la non applicazione del d.lgs. n. 368/2001, fa sı` che i mesi lavorati, non si sommino con gli altri contratti a termine eventualmente svolti e non sono, così, compresi nel computo complessivo dei 36 mesi, allo scadere dei quali il rapporto, se continua, si considera a tempo indeterminato e, in ogni caso, un nuovo contratto a termine puo’ essere stipulato alla DTL;

- il contratto a termine agevolato non può avere ai soli fini del riconoscimento dell’agevolazione, una durata superiore ai 12 mesi;

- scaduti i 6 mesi dal licenziamento, lo stesso datore di lavoro puo’ riassumere, a tempo determinato o indeterminato, gli stessi lavoratori posti in mobilità usufruendo dei benefici economici e contributivi.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Lavoratore

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

 

INCENTIVO: Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASPI (l.99/2013)

Il datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono dell’AspI:

-contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mese di retribuzione corrisposta al lavoratore.

 

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative e le imprese agricole

Lavoratore

Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, il personale artistico i soci lavoratori di cooperativa che:

-siano in disoccupazione involontaria, con esclusione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;

-abbiano due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria,

-52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

 

INCENTIVO: Lavoratori licenziati da piccole imprese per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o per giustificato motivo oggettivo

Incentivi economici

Il datore di lavoro che assume:

-a tempo indeterminato: € 190 mensili per un periodo di 12 mesi, riproporzionati per le assunzioni a tempo parziale;

-a tempo determinato: € 190 mensili per un periodo massimo di 6 mesi.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative (no lavoro domestico)

Lavoratore

Sono destinatari tutti i lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

 

INCENTIVO: Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità (D. Lgs. 151/2001 art. 4 c. 3, 4, 5).

Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi Inail, per un massimo di 12 mesi. Se la sostituzione avviene tramite contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il Lavoro le somme che corrispondono allo sgravio che ha ottenuto l’agenzia medesima.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20.

Lavoratore

tutti i lavoratori, assunti con contratto di lavoro temporaneo in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo;

-no gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i lavoratori assunti provenienti da esperienze socialmente utili o di pubblica utilità, tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, lavoratori somministrati, ecc.).

 

INCENTIVO: Lavoratori ‘‘over 50’’ disoccupati da più di 12 mesi (l. 92/2012)

Incentivi contributivi

-per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;

- per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro, fuorché i datori di lavoro domestici, quelli che assumono con contratto intermittente, con lavoro ripartito e con prestazioni di lavoro accessorio.

Lavoratore

Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni che siano iscritti nelle liste di disponibilità all’occupazione da almeno12 mesi.

 

INCENTIVO: Donne (l. 92/2012 art. 4 c. 8-12)

Incentivi contributivi

-in caso di assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;

-in caso di assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

Nel caso in ci il contratto a tempo determinato sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi dura fino al 18° mese dalla data di assunzione.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati

Lavoratore

Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

Il termine si riduce a 6 mesi se la lavoratrice:

-è residente in area svantaggiata;

-impiegata in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.

 

INCENTIVO: Incentivi per l’assunzione di ricercatori o di lavoratori con profili altamente qualificati (d.l. 83/2012 art. 24 convertito con l. 134/2012)

Il datore di lavoro che assume ricercatori o lavoratori con profili altamente qualificati con c. a tempo indeterminato, ha diritto ad un contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta pari al 35% sino a un massimo di € 200,000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni richiamate.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutte le imprese a prescindere dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile posseduto

Lavoratore

-Soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera (se riconosciuto equipollente).

- Soggetti impiegati in attività di ricerca e sviluppo in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.

 

INCENTIVO: Contratti di solidarietà espansiva (art. 2, l. n. 863/1984)

Incentivi di natura contributiva ed economica

-Per i primi 12 mesi per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità corrisposta, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo, a carico della gestione Inps della disoccupazione, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal Ccnl.

-Nei 2 anni successivi il contributo è del 10% e del 5%.

-Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno (aree ex D.P.R. n. 218/1978) il contributo è pari al 30% della retribuzione.

Incentivi di natura normativa

I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme ed istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

DESTINATARI

Datore di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.

Lavoratore

Lavoratori assunti con contratti di solidarietà espansiva.

 

INCENTIVO: Prestazioni di tipo accessorio (l. 92/2012; d.lgs.

276/2003 artt. 70, 72)

Incentivi di natura contributiva

Il lavoratore è coperto da un punto di vista contributivo con versamenti alla gestione separata dell’Inps ed all’Inail. Il netto del voucher percepito dal lavoratore è di 7,50 euro per ogni 10 euro di valore nominale.

Incentivi di natura economica e fiscale

Le somme percepite a titolo di prestazioni occasionali ed accessorie sono esenti da qualsiasi imposizione di natura fiscale.

DETINATARI

Datore di lavoro

I committenti che assumono prestatori di lavoro occasionale, possono essere:

imprese familiari;

imprenditori operanti in tutti i settori;

soggetti non imprenditori;

famiglie;

enti senza fini di lucro;

imprenditori agricoli;

committenti pubblici.

Con la riforma Fornero è ammesso l’utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutti i settori di attività e per tutti i prestatori.

Lavoratore

studenti durante i periodi di vacanza, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori part-time, altre categorie di prestatori, prestatori extracomunitari.

 

Il Ministero del Lavoro, con decreto interministeriale del 2 settembre 2013 (pubblicato in GU 25 del 31 gennaio 2014), ha riconosciuto gli incentivi ai datori di lavoro che hanno assunto, nel 2012, lavoratori in possesso di alcune caratteristiche:

- disoccupati che abbiano svolto nel biennio precedente l’assunzione, una collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di 13 settimane, fermo restando l’obbligo di maturazione delle 52 settimane contributive;

- beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Il lavoratore, in questo caso, beneficerà della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

- beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che hanno almeno 50 anni di età. Il datore di lavoro beneficerà della riduzione contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (v. sopra). La riduzione contributiva è prolungata, per il datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

- lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile assunti a tempo pieno ed indeterminato. Il datore di lavoro beneficia di un incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.

Ad oggi si attendono istruzioni da parte dell’INPS per stabilire le modalità di recupero degli

incentivi per le assunzioni realizzate.

 

FONTE:CONFPROFESSIONILAVORO

 

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