DISCIPLINA INCENTIVI ASSUNZIONI NEL 2016
Sono molteplici gli incentivi per le assunzioni che intervengono nel corso del 2016.,ma prima di soffermarsi su ciascuno degli stessi ,si ritiene di procedere a prendere conoscenza delle
CONDIZIONI PER CONSEGUIRLI
Le condizioni complessive per il diritto alla fruizione dell’incentivo scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche delle fonti normative
In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc
In particolare, per quanto riguarda i principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, si richiamano le seguenti condizioni:
a) l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.:
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
Si rileva come le preclusioni alla fruizione dell’incentivo risultino coerenti con la disciplina che regola il predetto incentivo
Difatti, i principi richiamati alle lettere a) e b) attengono alla sfera dei diritti dei lavoratori, in quanto, nel presupposto che il datore di lavoro decida di operare una nuova assunzione, vincolano il datore di lavoro medesimo ad assumere il lavoratore che, per particolari condizioni di “svantaggio”, risulta meritevole di una tutela rafforzata.
Il principio enunciato alla lettera c) costituisce un presidio di legge volto contrastare comportamenti elusivi precostituiti allo scopo, non di realizzare nuove assunzioni, bensì di fruire di illegittime riduzioni del costo del lavoro.
Infine, il principio di cui alla lettera d) rappresenta un rafforzamento delle misure volte a sanzionare l’inadempimento di regole instaurate allo scopo di favorire, attraverso la tracciabilità dei rapporti di lavoro, il contrasto del lavoro nero e irregolare.
Si ricorda, infine, che la condizione ostativa dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1), per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Premesso quanto sopra , si procede all’esame dei vari incentivi con cui nell’ordinamento giuridico.si prevede di favorire l’occupazione dei lavoratori
1) LEGGE STABILITA’ 2016: ESONERO CONTRIBUTIVO INPS ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
2)LA DISCIPLINA APPRENDISTATO DOPO DECRETO DELEGATO REVISIONE TIPOLOGIE CONTRATTI
3) ASSUNZIONE OVER 50 E DONNE
Articolo 4 ,comma 8 legge n.92/2012
La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di:
– 12 mesi in caso di assunzione a termine;
– 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.
Questa agevolazione si applica all’assunzione di:
· lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;
· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord);
· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, per professioni o settori di attività caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo- donna, come definiti dal Decreto ministeriale dello scorso 13 ottobre (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera, comunicazioni).
Circolare n. 111 del 24-07-2013 – Inps
4) GARANZIA GIOVANI
Il programma Garanzia Giovani prevede vantaggi non solo per i giovani, ma anche per le aziende. Nel dettaglio sono previsti i seguenti incentivi:
- 2.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
- 1.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
- 4.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
- 3.000 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
- 6.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo indeterminato;
- 4.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo indeterminato;
- 3.000 euro per i giovani con profilazione media assunti a tempo indeterminato;
- 1.500 euro per i giovani con profilazione bassa assunti a tempo indeterminato.Vantaggi che sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa per i contratti di apprendistato e sono fruibili anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%.
- MLPS:PRECISAZIONI BONUS GARANZIA GIOVANI 2016
5)ASSUNZIONI LAVORATORI BENEFICIARI INDENNITA’ MOBILITA’
Art.8,commi 2 e 4 ed art 25 ,comma 9, legge n.223/91
a ) I lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una fattispecie che appare distinta ed aggiuntiva rispetto alla disciplina generale per le assunzioni a termine contenuta nelle disposizioni legislative in materia ,possono venir assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi , consentendo al datore di lavoro di usufruire della contribuzione di sua spettanza in misura pari a quella degli apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;
b)per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dallalegge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni
c) al datore di lavoro che senza esservi tenuto , in relazione al diritto di precedenza spettante per sei mesi ai lavoratori licenziati per riduzione di personale , assume a tempo pieno ed indeterminato ovvero trasforma a tempo pieno ed indeterminato i contratti a termine dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità è riconosciuto ,oltre la riduzione per 12,18 ovvero 24 mesi dell ‘aliquota contributiva di spettanza nella misura prevista per gli apprendisti , anche , per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata all’assunto per un periodo non superiore a 12 mesi ,che salgono a 24 ovvero a 36 mesi per datori di lavoro operanti nelle aree meridionali ( Abruzzo compreso ), se trattasi di lavoratori d’età superiore a cinquant’anni all’atto dell’assunzione ;
c) I benefici contributivi ed economici di cui alle lettere a) , b) e c)ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06 , rispondendo a corrispondente interpello,spettano anche alle aziende che riassumono i lavoratori posti in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.
d )Il contributo economico di cui alla precedente lettera c) ( ved. circolare Inps n.252 del 30.10.92) spetta dal giorno dell’assunzione o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato e cessa nel giorno del corrispondente anno di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.
Il beneficio in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore matura percepisce la pensione di vecchiaia.
Infine ,si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare
6)ASSUNZIONE BENEFICIARI CIGS
Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
Tale norma stabilsce che per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro dei lavoratori sospesi in cigs da almeno tre mesi presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi del pagamento della contribuzione pari a quella degli apprendisti,nonchè del contributo mensile pari al 50%dell’indennità di cigs che sarebbe spettata per 9 mesi . Detto contributo viene concesso sino a 21 mesi se gli assunti risiedono nei territori non meridionali e sino a 33 mesi se residenti in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro che effettuano le assunzioni operano negli stessi territori ed a condizione che i lavoratori al momento dell’assunzione sono ultracinquantenni
7)ESONERO IMPRESE PAGAMENTO INPS RATE CONTRIBUTO INDENNITA’ MOBILITA’
Trattasi di un beneficio ,che indirettamente incentiva le assunzioni dei lavorastpotri èppodti in mobilita’
In merito , appare confacente ricordare preliminarmente che l’art.5 ,comma 4 ,della legge n.223/91 e successive modificazioni richiede per ciascun lavoratore posto in mobilità all’impresa di versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a 9 ovvero 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore,rispettivamente in mancanza ovvero in presenza del preventivo ricorso dell’Azienda alla cigs .Tale somma ,invece . è ridotta a tre mensilita’, quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
Pertanto, le imprese quando collocano in mobilita’ i propri dipendenti sono debitori verso l’Inps di un contributo destinato al finanziamento della corrispondente indennita’ eventualmente spettante agli stessi , da versare in 30 rate mensili.
Premesso quanto sopra ,si evidenzia che il successivo comma 5 dello stesso articolo dispone che :
“L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro”.
Rispetto a detta previsione normativa . sono da sottolineare i seguenti aspetti:
a) l’impresa destinaria dell’esonero delle rate in questione è quella che ha posto in mobilita’ i dipendenti e che rispetto a ciascuno degli stessi è debitrice verso l’Inps del contributo per la indennita’ di mobilita’;
b) per conseguire il beneficio in questione , l’impresa deve procurare offerte di lavoro a tempo indeterminato professionalmente equivalenti ovvero che presentino omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrate in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) l’esonero del pagamento delle rate ,.entro l’importo del contributo dovuto,spetta all’impresa sia nel caso in cui i dipendenti perdano il diritto al trattamento di mobilita’ in conseguenza del rifiuto delle offerte di lavoro ,sia per il periodo in cui i dipendenti , accettando le offerte procurate dall’impresa aventi le caratteristiche precisate nella lettera b) ,abbiano prestato lavoro ;
d) le offerte di lavoro di cui trattasi devono essere procurate dall’impresa secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale Impiego ,all’epoca costituita ed operante presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e che ,a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative del collocamento gia’ svolte dalle strutture terrritoriali del Ministero del Lavoro ,risulta essere stata sostituita dalla Commissione Tripartita Regionale,operante appunto in seno al Settore Lavoro della Regione.
Le disposizioni attuative circa l’esonero dal pagamento delle rate del contributo dovuto dalle imprese per l’indennita’ di mobilita’ risultano fornite dall’Inps con la circolare n.81 del 24 marzo 1995,il cui contenuto si riassume di seguito.
Il predetto beneficio e’ escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4 bis”.
Pertanto, in sintesi, l’impresa e’ esonerata dal pagamento delle rimanenti rate se soddidsfi le seguenti condizioni :
a) quando ,avendo procurato offerte di lavoro a tempo indeterminato, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l’impiego ,trattasi di lavoro sia professionalmente equivalente, ovvero, in mancanza di questo, presenti omogeneita’ anche intercategoriale, o, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, comporti l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
b) l’impresa non si trovi, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere, nello stesso o diverso settore di attivita’, con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
In conseguenza del dettato della norma, sono stati stipulati vari accordi sindacali al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed agevolare la ricollocazione dei lavoratori in mobilita’: tali accordi sono stati recepiti dalle delibere delle Commissioni Regionali per l’impiego e ne sono divenute parte integrante, ai fini dell’esonero di cui al piu’ volte citato art. 5, comma 5, della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed inte- grazioni.
Tali accordi prevedono, in linea di massima, quanto segue:
– l’invio di una comunicazione all’Organizzazione imprenditoriale di appartenenza, corredata dei “curriculum” dei lavoratori a cura dell’azienda che colloca i lavoratori in mobilita’; – l’Associazione imprenditoriale trasmette all’Agenzia per l’impiego le schede “curriculum” e l’Agenzia, nell’elaborare la lista generale, inroduce nei tabulati le informazioni aggiuntive descritte nelle schede e trasmette i tabulati stessi all’Associazione imprenditoriale e alle organizzazioni sindacali;
– l’Associazione imprenditoriale, con cadenze predeterminate, assume iniziative concrete idonee a portare a conoscenza delle aziende il numero e le caratteristiche professionali dei lavoratori da ricollocare, per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta;
– l’azienda che assume personale in mobilita’, a seguito dell’azione promozionale svolta dall’Associazione imprenditoriale con le modalita’ di cui al punto predetto, comunica i rispettivi nominativi all’U.R.L.M.O., alle organizzazioni sindacali territoriali, nonche’ all’azienda che ha effettuato la messa in mobilita’.
L’impianto sostanziale delle delibere segue lo schema succintamente delineato. Tuttavia, si e’ avuto modo di riscontrare,afferma la circolare dell’Inps , che in qualche caso si e’ ipotizzata la previ- sione degli sgravi di cui all’art. 5, comma 5, in caso di assunzione con contratto a termine, successivamente trasformato ,sottolineando che in tale ipotesi, ovviamente, non potra’ essere concesso alcun esonero, perche’ la norma espressamente prevede l’offerta di lavoro sia fin dall’inizio, a tempo indeterminato, con le specifiche caratteristiche gia’ illustrate.
Inoltre l’Istituto ,evidenziando che in qualche caso si e’ equivocato circa la spettanza dell’esonero per tutte le rimanenti rate, purche’ il lavoratore abbia superato il periodo di prova ,ribadisce che l’esonero spetta per tutto il periodo di occupazione del lavoratore, e quindi si ripristina l’obbligo del pagamento delle rate, qualora il lavoratore venga licenziato, anche successivamente al superamento del periodo di prova, ma in presenza di un obbligo virtuale dell’impresa a pagare ancora le rate. Inoltre, in alcuni casi la Commissione Regionale per l’Impiego esprime il parere sull’ammissibilita’ dell’esonero del singolo caso ,ma in merito, la circolare precisa che l’autorevolezza del parere espresso non esime le Sedi Inps , prima di concedere l’esonero dalle rate richieste, dall’acquisizione e verifica della documentazione appresso indicata.
Peraltro si osserva ancora che le delibere della C.R.I. devono determinare le procedure di offerte di lavoro a tempo indeterminato, ma non possono introdurre casi di esonero non previsti dalla legge n. 223/1991. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, le Sedi devono accertare la conformita’ dell’operato delle aziende alla procedura concordata fra Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori e recepita dalle delibere, attraverso documentazione idonea, (es. raccomandata – telegramma – telefax) che dimostri l’avvenuto svolgimento delle singole fasi della procedura stessa. Pertanto, le aziende che chiedono di fruire del bene- ficio di cui all’art. 5, comma 5, legge 223/1991 dovranno:
a) dichiarare, sotto la propria responsabilita’, di non presentare assetti proprietari sostanzialmente coinci- denti con quelli dell’impresa che assume, ovvero di non risultare con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, Tale requisito deve sussistere alla data del licenzia- mento ed a quella dell’assunzione, a prescindere dal rife- rimento temporale dei sei mesi di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 451/1994. Infatti, l’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 451/1994, che ha integrato l’art. 5, della legge n. 223/1991, fa riferimento solo ed unicamente ai rapporti fra le imprese e non considera in alcun modo i riferimenti temporali suddetti; 2.) integrare, ove ricorra il caso, la dichiarazione di responsabilita’ di cui al punto 1.) con la documentazione rilasciata dai Servizi dell’Impiego , attestante che il lavoratore e’ stato cancellato dalla lista, in conseguenza del rifiuto delle offerte di lavoro procurate dall’impresa;
b) impegnarsi a presentare, al termine del periodo previsto per l’esonero, una dichiarazione dell’azienda che ha assunto, attestante che il lavoratore e’ stato occupato per tutto il periodo interessato all’esonero stesso.
c.) presentare la seguente documentazione attestante il rispetto delle varie fasi della procedura,
1) copia della comunicazione inviata all’Associazione imprenditoriale;
2) documentazione dalla quale risultino le concrete iniziative attivate dall’Associazione imprenditoriale che hanno portato alla assunzione dei lavoratori in mobilita’;
3) copia della lettera di comunicazione dell’azienda che ha effettuato l’assunzione;
4) dichiarazione di responsabilita’ dalla quale risulti che il lavoro oggetto del contratto di assunzione abbia i requisiti di cui all’art. 9, legge 223, comma 1, lett. b) e cioe’: – che sia professionalmente equivalente o che presenti omogeneita’ anche intercategoriale; – che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, comporti l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore al dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Per quanto attiene, infine, il periodo che va dalla pubblicazione delle delibere alla divulgazione della pre- sente circolare, le Sedi potranno riconoscere il beneficio di cui trattasi, a condizione che le aziende si siano attenute sostanzialmente ai criteri delle delibere, anche se le modalita’ seguite non sono perfettamente in linea con quelle sopra indicate. Sara’, quindi, necessaria una valutazione caso per caso tenendo, comunque, presente la necessita’ che l’interessamento dell’azienda deve essere provato dalla stessa con documentazione congrua e anteriore all’assunzione del lavoratore.
Soffermando l’attenzione sull’argomento con riferimento alla Regione Abruzzo, è da dire che alle imprese operanti negli ambiti territoriali della stessa , le offerte di lavoro di cui trattasi devono essere procurate seguendo le procedure determinate dalla deliberazione della C.R.I. n.7 del 22 febbraio 2003, il testo della quale , insieme a quelli delle note della Dpl di Chieti n. 26268 del 10 novembre 2000 e della Regione Abruzzo n.19422 del 20 luglio 2002, riguardanti rispettamente la richiesta e la risposta c sull’organo competente in sostituzione della soppressa CRI ad assumere le determinazioni e gli adempimenti alla medesima attribuiti ,per l’applicazione dell’art.5 comma 5 della legge n.223/91 , a seguito del trasferimento dei compiti sul collocamento dal Ministero del lavoro alle Regioni,sono consultabili accedendo agli
8)ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI DISOCCUPATI
Trattasi di un nuovo incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, a partire dal 14 settembre 2015, genitori precari fino a 35 anni che nel proprio nucleo familiare hanno figli minorenni.
Il bonus da 5000 euro, secondo le modalità e i termini descritti dall’INPS con il messaggio 20065/2011, spetta ai soggetti con i seguenti requisiti e condizioni:
A) Giovani genitori fino a 35 anni di età con figli minori;
B) I genitori devono essere precari o disoccupati;
C) devono essere iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, istituita presso l’INPS ma attivata dal Ministero della Gioventù in base al decreto del 19 novembre 2010 pubblicato in GU del 27 dicembre 2010.
Con il Messaggio 7376 del 10 dicembre scorso, l’INPS ha comunicato la riapertura del bando giovani genitori, per cui i genitori che rientrano nei requisiti, possono presentare la richiesta di iscrizione alla banca dati.
Continua a leggere: Bonus genitori 2016 da 5000 euro precari disoccupati requisiti domanda http://www.guidafisco.it/inps-domanda-bonus-giovani-genitori-1429#
9) ASSUNZIONI DISABILI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
A norma del decreto lergvo n.151/125 ,dall’1.1.2016 gli incentivi per il collocamente dei disabili di cui all’art.13 legge n.68/99 hanno la seguente regolamentazione:
«Ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
c). L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita’ intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto
d) L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
e)La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo in questione e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a Esaurite le risorse,l’INPS nonprende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
“L’incentivo di cui sopra si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2016″
10) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI DIPNDENTI IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
L’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000, poi confluito nell’art. 4 del D.L.vo n. 151/2001 ha previsto incentivi di natura contributiva in favore delle aziende sottodimensionate alle venti unità che assumano con contratto a tempo determinato lavoratori in congedo ex art. 4 del D.L.vo n. 151/2001. La norma trova, quindi, applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001). Se il datore di lavoro si è rivolto ad un’Agenzia di Lavoro temporaneo che, quindi, ha inviato un lavoratore che è utilizzato in sostituzione, l’impresa recupera dalla società di lavoro temporaneo le somme corrispondenti allo sgravio da essa ottenuto (art. 4, comma 3, del D.L.vo n. 151/2001).
Ma come si calcola il limite numerico?
La norma fa sì chi siano compresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti( es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003). Non vi rientrano gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i lavoratori assunti provenienti da esperienza socialmente utili o di pubblica utilità, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, ecc.):
Il lavoratore sostituito può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS, con messaggio n. 28/2001, ha affermato che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.
Incentivi di natura contributiva
L’incentivo consiste nello sgravio contributivo del 50% (art. 4, comma 3, del D.L.vo n. 151/2001) per un massimo di dodici mesi. Esso è riconosciuto anche se c’è un “accavallamento” delle prestazioni tra il lavoratore “uscente” e quello “entrante”, finalizzato, anche per la fase del rientro, allo scambio del lavoro e agli adattamenti conseguenti.
11)ASSUNZIONE DETENUTI ED INTERNATI
Agevolazioni contributive e fiscali sono previste anche per quelle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. La norma di riferimento è sempre contenuta nell’art. 4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 193/2000.
Incentivi di natura contributiva
Il Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 che stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce cosa si intende per lavoro carcerario sia all’interno che all’esterno degli Istituti penitenziari: mentre per le cooperative sociali è indifferente il posto di svolgimento ai fini del riconoscimento del “bonus”, per le imprese pubbliche e private è essenziale che il lavoro si svolga all’interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e n. 11/2004).
Incentivi di natura fiscale
Il DM 25 febbraio 2002, n. 87 ha affermato che alle imprese che assumono detenuti viene riconosciuto un credito mensile d’imposta per ognuno di essi pari a 516,46 euro: esso è proporzionale in ragione delle giornate di lavoro prestate. Per gli assunti a tempo parziale il credito d’imposta è strettamente correlato alle ore lavorative prestate.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle aziende che:
- a) svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti e degli internati: in ogni caso il credito d’imposta è riconosciuto soltanto se, poi, si giunge all’assunzione dei detenuti formati;
- b) svolgono attività formative mirate a fornire professionalità ai detenuti destinati a svolgere attività gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.
Le agevolazioni in favore delle imprese sono subordinate al verificarsi di alcune condizioni:
- a) assunzione dei detenuti o degli internati con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni;
- b) corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del DPR n. 917/1986.
Tutte queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici previsti in altre disposizioni.
12) ASSUNZIONE PERCETTORI NASPI
L’art. 2,comma 1o bis della legge n.92/12 ,aggiunto dall’art. 7, comma 5, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.,prevede che:” Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”
La norma predetta cita esclusivamente l’Aspi , , mentre l’art.14del decreto legislativo n.22/2015 ,istitutivo della Naspi , precisa che ”. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” ,
Pertanto da parte dell’Inps nel Messaggio n.4441 del 30.6.2015 si dichiara che :”Stante il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in materia di ASpI, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI).”
A completare il quadro normativo sulla questione ,ha provveduto il decreto legvo n.150/2015 ,che,in vigore dal 24.9.2015 , al comma 3 dell’art.24 dispone :
"3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennita' mensile residua , che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavorodi cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole"cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»
Vale a dire che ,dalla suddetta data , in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI, spetta non piu' il 50%,bensi' il 20% dell'indennita'mensile residua, dovendo il restante trenta per cento della medesima essere versato dall'Inps per finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
13)AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE |
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Fonti legislative |
art. 9, comma 2, del Dl n. 301/1996; art. 20, comma 2, legge n. 266/1997; art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006; Dm 24 ottobre 2007. |
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A chi si rivolge |
dirigenti privi di occupazione. |
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Chi può assumere |
Tutte le imprese e i loro consorzi fino a 249 dipendenti che assumono, anche con contratto a termine e/o part-time, dirigenti disoccupati. |
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Contenuti e caratteristiche |
alle imprese che assumono è concesso un contributo pari al 50%della contribuzione previdenziale e assistenziale, inclusa la quota a carico del lavoratore, dovuta agli Istituti di previdenza per una durata massima di 12 mesi. La riduzione della contribuzione -limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali e assistenziali- non si estende a quelle aliquote che, seppur riscosse dagli Enti gestori di previdenza, vengono da questi destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. L’avvenuta soppressione della generalità delle suddette voci contributive, fa sì che attualmente resti esclusa dallo sgravio la sola aliquota dello 0,30% dovuta a integrazione del contributo contro la disoccupazione e devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845) ovvero ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex lege n. 388/2000 e successive modificazioni. Il beneficio -alternativo a ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc.- si estende anche al contributo aggiuntivo (1%), ex articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 a totale carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 Euro 42.069,00). E’ necessaria una preventiva Convenzione stipulata fra l’Agenzia per l’impiego e le associazioni datoriali e quelle sindacali dei dirigenti, finalizzata allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. Le richieste sono esaminate da una commissione. Il beneficio -concesso con decreto del Direttore dell’Agenzia- viene notificato agli Enti previdenziali ed è fruito in sede di conguaglio con i contributi dovuti dai datori di lavoro per i propri dipendenti. |
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Condizioni di accesso |
Dal “gennaio 2008” -per l’accesso al beneficio- i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. (1) |
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Codici sul DM10 |
Per il versamento -in misura già agevolata (0,50%)- del contributo aggiuntivo, ex articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1%). M95R |
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Periodo di validità |
Da 1996 a regime. |