DISCIPLINA INCENTIVI ASSUNZIONI NEL 2016

Sono molteplici  gli incentivi  per  le  assunzioni  che   intervengono    nel corso del 2016.,ma prima di    soffermarsi  su   ciascuno degli stessi ,si ritiene   di procedere a prendere conoscenza delle

 CONDIZIONI PER  CONSEGUIRLI

Le condizioni complessive per il diritto alla fruizione  dell’incentivo   scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche  delle fonti normative

In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc

In particolare, per quanto riguarda i principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012,  si richiamano  le  seguenti condizioni:

a)   l’assunzione  non deve violare  il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.:

b)   il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale;

c)   l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;

d)   l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

Si rileva come le preclusioni alla fruizione dell’incentivo  risultino coerenti con la disciplina che regola il predetto incentivo

Difatti, i principi richiamati alle lettere a) e b) attengono alla sfera dei diritti dei lavoratori, in quanto, nel presupposto che il datore di lavoro decida di operare una nuova assunzione, vincolano il datore di lavoro medesimo ad assumere il lavoratore che, per particolari condizioni di “svantaggio”, risulta meritevole di una tutela rafforzata.

Il principio enunciato alla lettera c) costituisce un presidio di legge volto contrastare comportamenti elusivi precostituiti allo scopo, non di realizzare nuove assunzioni, bensì di fruire di illegittime riduzioni del costo del lavoro.

Infine, il principio di cui alla lettera d) rappresenta un rafforzamento delle misure volte a sanzionare l’inadempimento di regole instaurate allo scopo di favorire, attraverso la tracciabilità dei rapporti di lavoro, il contrasto del lavoro nero e irregolare.

Si ricorda, infine, che la condizione ostativa dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1), per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

a)   regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;

b)   rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Premesso quanto sopra , si procede all’esame dei vari incentivi con cui nell’ordinamento giuridico.si prevede di favorire l’occupazione dei lavoratori

1) LEGGE STABILITA’ 2016: ESONERO CONTRIBUTIVO INPS ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 

2)LA DISCIPLINA APPRENDISTATO DOPO DECRETO DELEGATO REVISIONE TIPOLOGIE CONTRATTI

3) ASSUNZIONE  OVER  50 E  DONNE

Articolo 4   ,comma 8 legge n.92/2012

La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, degli incentivi consistenti in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di:

– 12 mesi in caso di assunzione a termine;

– 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.

Questa agevolazione si applica all’assunzione di:

· lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;

· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord);

· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

· donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, per professioni o settori di attività caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo- donna, come definiti dal Decreto ministeriale dello scorso 13 ottobre (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera, comunicazioni).

 Circolare n. 111 del 24-07-2013 – Inps

4) GARANZIA GIOVANI

 

Il programma Garanzia Giovani prevede vantaggi non solo per i giovani, ma anche per le aziende. Nel dettaglio sono previsti i seguenti incentivi:

  • 2.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
  • 1.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
  • 4.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
  • 3.000 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
  • 6.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo indeterminato;
  • 4.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo indeterminato;
  • 3.000 euro per i giovani con profilazione media assunti a tempo indeterminato;
  • 1.500 euro per i giovani con profilazione bassa assunti a tempo indeterminato.Vantaggi che sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa per i contratti di apprendistato e sono fruibili anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%.
  •  MLPS:PRECISAZIONI BONUS GARANZIA GIOVANI 2016

 

5)ASSUNZIONI LAVORATORI BENEFICIARI INDENNITA’ MOBILITA’

Art.8,commi 2 e 4 ed art 25 ,comma 9, legge n.223/91

a ) I   lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una    fattispecie  che appare  distinta ed aggiuntiva rispetto  alla disciplina generale  per le  assunzioni a termine  contenuta  nelle disposizioni legislative in materia ,possono venir assunti con contratto a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  ,  consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione  di sua spettanza  in misura pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;

b)per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dallalegge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni

c) al datore di lavoro che senza esservi tenuto  , in relazione al diritto di precedenza   spettante  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pieno ed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 12,18   ovvero  24  mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche , per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore,  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso ),  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;

c)   I   benefici contributivi ed economici di cui alle lettere  a) , b) e c)ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  ,  rispondendo  a corrispondente interpello,spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.

d )Il  contributo economico   di cui alla precedente lettera  c) ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza  il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.

Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore matura  percepisce   la pensione di vecchiaia.

Infine ,si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare

6)ASSUNZIONE BENEFICIARI CIGS

 Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Tale norma stabilsce che per  l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per 9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  sono ultracinquantenni

 7)ESONERO IMPRESE PAGAMENTO INPS RATE CONTRIBUTO INDENNITA’ MOBILITA’

Trattasi di un beneficio ,che indirettamente  incentiva le assunzioni dei lavorastpotri èppodti in mobilita’

In merito  ,  appare  confacente ricordare    preliminarmente  che  l’art.5 ,comma 4 ,della legge n.223/91 e  successive modificazioni  richiede   per  ciascun  lavoratore posto in mobilità all’impresa  di  versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a 9  ovvero   6   volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore,rispettivamente  in mancanza  ovvero in presenza  del preventivo ricorso dell’Azienda  alla cigs  .Tale somma ,invece . è ridotta  a tre mensilita’, quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Pertanto, le imprese  quando  collocano  in mobilita’ i propri dipendenti  sono debitori verso l’Inps di  un contributo destinato al finanziamento   della  corrispondente  indennita’ eventualmente  spettante  agli stessi ,  da versare   in  30 rate mensili.

Premesso quanto sopra ,si evidenzia che il  successivo comma 5 dello stesso articolo dispone che :

“L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro”.

Rispetto a  detta previsione normativa . sono  da sottolineare i seguenti aspetti:

a) l’impresa destinaria dell’esonero delle rate  in questione è quella che ha  posto in mobilita’ i dipendenti  e che rispetto a ciascuno degli stessi è debitrice  verso l’Inps  del contributo  per la indennita’ di mobilita’;

b) per conseguire  il   beneficio  in questione ,   l’impresa deve procurare offerte di lavoro a tempo indeterminato   professionalmente equivalenti  ovvero  che presentino omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrate  in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) l’esonero del pagamento delle rate  ,.entro  l’importo  del contributo dovuto,spetta all’impresa  sia  nel caso in cui    i dipendenti  perdano il diritto al trattamento di mobilita’ in conseguenza del rifiuto delle offerte di lavoro  ,sia   per il periodo in cui    i dipendenti  , accettando le offerte procurate dall’impresa aventi le caratteristiche precisate nella lettera b)  ,abbiano prestato lavoro ;

d) le offerte di lavoro di cui trattasi devono essere procurate dall’impresa secondo le procedure determinate  dalla   Commissione Regionale Impiego ,all’epoca costituita ed operante presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e che ,a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative del collocamento   gia’ svolte  dalle strutture terrritoriali del  Ministero del Lavoro  ,risulta essere stata sostituita dalla Commissione Tripartita Regionale,operante appunto in seno  al Settore Lavoro della   Regione.

Le disposizioni attuative circa l’esonero dal pagamento delle rate del contributo dovuto dalle imprese per l’indennita’ di mobilita’ risultano fornite  dall’Inps con la circolare n.81 del 24 marzo 1995,il cui contenuto si riassume di seguito.

Il  predetto beneficio e’ escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa  disposta  ad  assumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4 bis”.

Pertanto,   in  sintesi,  l’impresa  e’  esonerata  dal pagamento delle rimanenti rate se soddidsfi le seguenti condizioni :

a)  quando   ,avendo  procurato offerte di lavoro a tempo indeterminato,    secondo le procedure determinate dalla Commissione    Regionale per l’impiego ,trattasi di   lavoro sia professionalmente equivalente, ovvero, in    mancanza di questo, presenti omogeneita’ anche    intercategoriale, o, avendo riguardo ai contratti    collettivi nazionali di lavoro, comporti l’inquadramento    in un livello retributivo non inferiore del dieci per    cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

b) l’impresa non si trovi, nei confronti dell’impresa    disposta ad assumere, nello stesso o diverso settore di    attivita’, con assetti proprietari sostanzialmente    coincidenti, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto    di collegamento o controllo.

In   conseguenza  del  dettato  della norma, sono stati stipulati vari accordi sindacali al fine  di  favorire l’incontro  tra domanda ed offerta di lavoro ed agevolare la ricollocazione dei lavoratori  in  mobilita’:  tali  accordi sono  stati recepiti dalle delibere delle Commissioni Regionali per l’impiego e ne sono divenute parte  integrante,  ai fini  dell’esonero di cui al piu’ volte citato art. 5, comma 5, della legge n. 223/1991 e successive modifiche  ed  inte- grazioni.

Tali  accordi  prevedono,  in  linea di massima, quanto segue:

– l’invio di una comunicazione all’Organizzazione   imprenditoriale di appartenenza, corredata dei   “curriculum” dei lavoratori a cura dell’azienda che   colloca i lavoratori in mobilita’; – l’Associazione imprenditoriale trasmette all’Agenzia per   l’impiego le schede “curriculum” e l’Agenzia,   nell’elaborare la lista generale, inroduce nei tabulati le   informazioni aggiuntive descritte nelle schede e trasmette   i tabulati stessi all’Associazione imprenditoriale e alle   organizzazioni sindacali;

– l’Associazione imprenditoriale, con cadenze   predeterminate, assume iniziative concrete idonee a   portare a conoscenza delle aziende il numero e le   caratteristiche professionali dei lavoratori da   ricollocare, per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta;

– l’azienda che assume personale in mobilita’, a seguito   dell’azione promozionale svolta dall’Associazione   imprenditoriale con le modalita’ di cui al punto predetto,   comunica i rispettivi nominativi all’U.R.L.M.O., alle   organizzazioni sindacali territoriali, nonche’ all’azienda   che ha effettuato la messa in mobilita’.

L’impianto sostanziale delle delibere segue  lo  schema succintamente  delineato.  Tuttavia,  si  e’  avuto  modo di riscontrare,afferma la circolare dell’Inps , che in qualche caso  si e’ ipotizzata  la  previ- sione  degli  sgravi  di cui all’art. 5, comma 5, in caso di assunzione con contratto  a  termine,  successivamente  trasformato ,sottolineando che in  tale ipotesi, ovviamente, non potra’ essere concesso alcun  esonero,  perche’  la  norma  espressamente   prevede l’offerta  di lavoro sia fin dall’inizio, a tempo indeterminato, con le specifiche caratteristiche gia’ illustrate.

Inoltre l’Istituto  ,evidenziando        che in  qualche caso si e’ equivocato  circa la spettanza dell’esonero   per  tutte  le  rimanenti  rate, purche’ il lavoratore abbia superato il periodo di prova ,ribadisce che l’esonero spetta per tutto il periodo di occupazione del lavoratore, e quindi si ripristina l’obbligo  del  pagamento delle  rate,  qualora  il lavoratore venga licenziato, anche successivamente al superamento del periodo di prova,  ma  in presenza di un obbligo virtuale dell’impresa a pagare ancora le rate.      Inoltre, in alcuni casi la  Commissione  Regionale  per l’Impiego esprime il parere sull’ammissibilita’ dell’esonero del singolo caso ,ma in    merito, la circolare precisa che l’autorevolezza  del  parere espresso  non  esime  le  Sedi Inps , prima di concedere l’esonero dalle rate richieste,  dall’acquisizione  e  verifica  della documentazione appresso indicata.

Peraltro    si osserva   ancora che le delibere della C.R.I. devono determinare le  procedure  di  offerte  di  lavoro  a  tempo indeterminato, ma non possono introdurre casi di esonero non previsti dalla legge n. 223/1991.      Ai fini del riconoscimento dell’esonero, le Sedi devono accertare  la  conformita’  dell’operato  delle aziende alla procedura concordata fra  Organizzazioni  imprenditoriali  e Sindacati  dei  lavoratori e recepita dalle delibere, attraverso documentazione idonea, (es. raccomandata –  telegramma – telefax) che dimostri l’avvenuto svolgimento delle singole fasi della procedura stessa.      Pertanto, le aziende che chiedono di fruire  del  bene- ficio di cui all’art. 5, comma 5, legge 223/1991 dovranno:

a)  dichiarare,  sotto  la propria responsabilita’, di non presentare assetti proprietari  sostanzialmente  coinci- denti  con  quelli  dell’impresa  che  assume, ovvero di non risultare con quest’ultima in  rapporto  di  collegamento  o controllo,      Tale  requisito deve sussistere alla data del licenzia- mento ed a quella dell’assunzione, a prescindere  dal  rife- rimento  temporale  dei sei mesi di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 451/1994.      Infatti,  l’art.  2,  comma  2  bis,  della  legge   n. 451/1994,   che  ha  integrato  l’art.  5,  della  legge  n. 223/1991, fa riferimento solo ed unicamente ai rapporti  fra le  imprese  e  non  considera  in  alcun modo i riferimenti temporali suddetti;      2.) integrare, ove ricorra il caso, la dichiarazione di responsabilita’  di  cui  al punto 1.) con la documentazione rilasciata  dai Servizi dell’Impiego ,  attestante che  il  lavoratore  e’  stato  cancellato  dalla  lista, in conseguenza del rifiuto delle offerte  di  lavoro  procurate dall’impresa;

b)  impegnarsi  a  presentare,  al termine del periodo previsto per l’esonero, una dichiarazione  dell’azienda  che ha  assunto,  attestante che il lavoratore e’ stato occupato per tutto il periodo interessato all’esonero stesso.

c.) presentare la seguente documentazione attestante il rispetto  delle  varie fasi della procedura,

1) copia della comunicazione inviata all’Associazione    imprenditoriale;

2) documentazione dalla quale risultino le concrete    iniziative attivate dall’Associazione imprenditoriale che    hanno portato alla assunzione dei lavoratori in    mobilita’;

3) copia della lettera di comunicazione dell’azienda che    ha effettuato l’assunzione;

4) dichiarazione di responsabilita’ dalla quale risulti    che il lavoro oggetto del contratto di assunzione abbia i    requisiti di cui all’art. 9, legge 223, comma 1, lett. b)    e cioe’:      – che sia professionalmente equivalente o che presenti        omogeneita’ anche intercategoriale;      – che, avendo riguardo ai contratti collettivi        nazionali di lavoro, comporti l’inquadramento in un        livello retributivo non inferiore al dieci per cento        rispetto a quello delle mansioni di provenienza.      Per  quanto  attiene,  infine,  il periodo che va dalla pubblicazione delle delibere alla  divulgazione  della  pre- sente  circolare,  le Sedi potranno riconoscere il beneficio di cui trattasi,  a  condizione  che  le  aziende  si  siano attenute sostanzialmente ai criteri delle delibere, anche se le modalita’ seguite non sono  perfettamente  in  linea  con quelle sopra indicate.      Sara’, quindi, necessaria una valutazione caso per caso tenendo, comunque, presente la necessita’  che  l’interessamento  dell’azienda  deve  essere  provato  dalla stessa con documentazione  congrua  e  anteriore   all’assunzione   del lavoratore.

Soffermando l’attenzione sull’argomento con riferimento   alla Regione Abruzzo, è da dire che  alle  imprese   operanti   negli ambiti territoriali della stessa , le offerte di lavoro di cui trattasi devono essere procurate seguendo le procedure determinate   dalla  deliberazione  della C.R.I. n.7 del 22 febbraio 2003, il testo  della quale ,   insieme  a quelli delle    note  della Dpl di Chieti n. 26268 del 10 novembre 2000 e della Regione Abruzzo n.19422 del 20 luglio 2002, riguardanti rispettamente la richiesta e la risposta  c   sull’organo competente in sostituzione della soppressa CRI  ad assumere le determinazioni e  gli adempimenti alla medesima attribuiti   ,per l’applicazione dell’art.5 comma 5 della legge n.223/91 , a  seguito del  trasferimento dei compiti sul collocamento  dal   Ministero del lavoro alle Regioni,sono consultabili accedendo agli

Allegati N° TRE FILE

 

8)ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI DISOCCUPATI

Trattasi di   un nuovo incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, a partire dal 14 settembre 2015, genitori precari fino a 35 anni che nel proprio nucleo familiare hanno figli minorenni.

Il bonus da 5000 euro, secondo le modalità e i termini descritti dall’INPS con il messaggio 20065/2011, spetta ai soggetti con i seguenti requisiti e condizioni:

A) Giovani genitori fino a 35 anni di età con figli minori;

B) I genitori devono essere precari o disoccupati;

C) devono essere iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, istituita presso l’INPS ma attivata dal Ministero della Gioventù in base al decreto del 19 novembre 2010 pubblicato in GU del 27 dicembre 2010.

Con il Messaggio 7376 del 10 dicembre scorso, l’INPS ha comunicato la riapertura del bando giovani genitori, per cui i genitori che rientrano nei requisiti, possono presentare la richiesta di iscrizione alla banca dati.

Continua a leggere: Bonus genitori 2016 da 5000 euro precari disoccupati requisiti domanda http://www.guidafisco.it/inps-domanda-bonus-giovani-genitori-1429#

 

 

9) ASSUNZIONI  DISABILI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

A norma del decreto lergvo n.151/125 ,dall’1.1.2016 gli incentivi per il collocamente dei disabili di cui all’art.13 legge n.68/99   hanno la seguente regolamentazione:

«Ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

c). L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per   ogni   lavoratore   con   disabilita’ intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto

d) L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

e)La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali  beneficiari.

L’incentivo in questione e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a Esaurite le risorse,l’INPS nonprende in considerazione ulteriori domande   fornendo   immediata comunicazione   anche   attraverso   il   proprio   sito   internet istituzionale.

“L’incentivo di cui sopra si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2016″

 

10) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI DIPNDENTI  IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA 

L’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000, poi confluito nell’art. 4 del D.L.vo n. 151/2001 ha previsto incentivi di natura contributiva in favore delle aziende sottodimensionate alle venti unità che assumano con contratto a tempo determinato lavoratori in congedo ex art. 4 del D.L.vo n. 151/2001. La norma trova, quindi, applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001). Se il datore di lavoro si è rivolto ad un’Agenzia di Lavoro temporaneo che, quindi, ha inviato un lavoratore che è utilizzato in sostituzione, l’impresa recupera dalla società di lavoro temporaneo le somme corrispondenti allo sgravio da essa ottenuto (art. 4, comma 3, del D.L.vo n. 151/2001).

Ma come si calcola il limite numerico?

La norma fa sì chi siano compresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti( es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003). Non vi rientrano gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i lavoratori assunti provenienti da esperienza socialmente utili o di pubblica utilità, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, ecc.):

Il lavoratore sostituito può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS, con messaggio n. 28/2001, ha affermato che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.

Incentivi di natura contributiva

L’incentivo consiste nello sgravio contributivo del 50% (art. 4, comma 3, del D.L.vo n. 151/2001) per un massimo di dodici mesi. Esso è riconosciuto anche se c’è un “accavallamento” delle prestazioni tra il lavoratore “uscente” e quello “entrante”, finalizzato, anche per la fase del rientro, allo scambio del lavoro e agli adattamenti conseguenti.

 

11)ASSUNZIONE DETENUTI ED INTERNATI

 Agevolazioni contributive e fiscali sono previste anche per quelle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. La norma di riferimento è sempre contenuta nell’art. 4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 193/2000.

Incentivi di natura contributiva

Il Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 che stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce cosa si intende per lavoro carcerario sia all’interno che all’esterno degli Istituti penitenziari: mentre per le cooperative sociali è indifferente il posto di svolgimento ai fini del riconoscimento del “bonus”, per le imprese pubbliche e private è essenziale che il lavoro si svolga all’interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e n. 11/2004).

Incentivi di natura fiscale

Il DM 25 febbraio 2002, n. 87 ha affermato che alle imprese che assumono detenuti viene riconosciuto un credito mensile d’imposta per ognuno di essi pari a 516,46 euro: esso è proporzionale in ragione delle giornate di lavoro prestate. Per gli assunti a tempo parziale il credito d’imposta è strettamente correlato alle ore lavorative prestate.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle aziende che:

  1. a) svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti e degli internati: in ogni caso il credito d’imposta è riconosciuto soltanto se, poi, si giunge all’assunzione dei detenuti formati;
  2. b) svolgono attività formative mirate a fornire professionalità ai detenuti destinati a svolgere attività gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.

Le agevolazioni in favore delle imprese sono subordinate al verificarsi di alcune condizioni:

  1. a) assunzione dei detenuti o degli internati con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni;
  2. b) corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del DPR  n. 917/1986.

Tutte queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici previsti in altre disposizioni.

 

12) ASSUNZIONE PERCETTORI NASPI

L’art. 2,comma 1o bis della   legge n.92/12      ,aggiunto  dall’art. 7, comma 5, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.,prevede che:” Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”

  La norma predetta  cita esclusivamente l’Aspi ,  , mentre    l’art.14del decreto legislativo n.22/2015 ,istitutivo della Naspi , precisa che  ”. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” ,

Pertanto da parte dell’Inps  nel Messaggio n.4441 del 30.6.2015 si dichiara che    :”Stante il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in materia di ASpI, continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI).”

A completare il quadro normativo sulla questione ,ha provveduto il decreto legvo n.150/2015 ,che,in vigore dal 24.9.2015 , al  comma 3 dell’art.24 dispone :

 "3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento dell'indennita' mensile residua , che  sarebbe  stata  corrisposta  al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive  del  lavorodi cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.

All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012,  le  parole"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «venti  per cento»

 

Vale a dire che ,dalla suddetta data ,  in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI, spetta non   piu' il 50%,bensi' il 20% dell'indennita'mensile  residua,  dovendo   il restante  trenta  per  cento  della medesima    essere versato dall'Inps per  finanziare il Fondo politiche attive  del  lavoro di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.

 

13)AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE

Fonti legislative

art. 9, comma 2, del Dl n. 301/1996;

art. 20, comma 2, legge n. 266/1997;

art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006;

Dm 24 ottobre 2007.

A chi si rivolge

dirigenti privi di occupazione.

Chi può assumere

Tutte le imprese e i loro consorzi fino a 249 dipendenti che assumono, anche con contratto a termine e/o part-time, dirigenti disoccupati.

Contenuti e caratteristiche

alle imprese che assumono è concesso un contributo pari al 50%della contribuzione previdenziale e assistenziale, inclusa la quota a carico del lavoratore, dovuta agli Istituti di previdenza per una durata massima di 12 mesi.

La riduzione della contribuzione -limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali e assistenziali- non si estende a quelle aliquote che, seppur riscosse dagli Enti gestori di previdenza, vengono da questi destinate ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc.

L’avvenuta soppressione della generalità delle suddette voci contributive, fa sì che attualmente resti esclusa dallo sgravio la sola aliquota dello 0,30% dovuta a integrazione del contributo contro la disoccupazione e devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845) ovvero ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex lege n. 388/2000 e successive modificazioni.

Il beneficio -alternativo a ogni altra riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio ecc.- si estende anche al contributo aggiuntivo (1%), ex articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 a totale carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 Euro 42.069,00).

E’ necessaria una preventiva Convenzione stipulata fra l’Agenzia per l’impiego e le associazioni datoriali e quelle sindacali dei dirigenti, finalizzata allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. Le richieste sono esaminate da una commissione.

Il beneficio -concesso con decreto del Direttore dell’Agenzia- viene notificato agli Enti previdenziali ed è fruito in sede di conguaglio con i contributi dovuti dai datori di lavoro per i propri dipendenti.

Condizioni di accesso

Dal “gennaio 2008” -per l’accesso al beneficio- i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. (1)

Codici sul DM10

 

Codici

Significato

392

Dirigenti F.T. ex Inpdai

392P

Dirigenti P.T. ex Inpdai

992

Dirigenti F.T.

992P

Dirigenti P.T.

 

Per il versamento -in misura già agevolata (0,50%)- del contributo aggiuntivo, ex articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1%).

M95R

Periodo di validità

Da 1996 a regime.

 

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