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NOVITA’SUI CREDITI D’IMPOSTA EE E GAS METANO

Sulla G.U n° 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione 91 del Decreto-legge n° 50 del 17 maggio 2022.

Tra i principali provvedimenti previsti in campo energetico sono stati confermati:

- l’azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre;

- la riduzione dell’iva al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre;

- l’aumento dei crediti d’imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre per i non energivori

- l’aumento dei crediti d’imposta dal 20 al 25 % sul secondo trimestre per i non gasivori

Per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta sia dell’Energia Elettrica che del Gas metano è stata introdotta l’applicazione dal regime "de minimis", secondo cui un'impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio.

Da una prima lettura gli unici crediti a non essere soggetti al regime “de minimis” sono quelli relativi all’energia elettrica per le aziende energivore

Limite estremamente vincolante, che, come Associazione, abbiamo già chiesto in fase di conversione che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile. Ad oggi ci è stata data rassicurazione che verrà tolto con un futuro provvedimento.

Allo stato attuale però la legge impone una verifica anche di questo parametro per l’utilizzo di crediti maturati.

Con la conversione in legge è stata invece introdotta una facilitazione che consiste nell'obbligo per il fornitore di energia e di gas metano di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante.

Anche per questo adempimento l’interpretazione prevalente è che l’obbligo dovrebbe valere solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore dal primo trimestre 2019. Su questo adempimento entro il 26 di luglio ARERA di dovrà esprimere con una specifica delibera che dovrà definire il modello di comunicazione e le sanzioni da applicare al fornitore per il mancato invio

La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi entro 29 agosto.

La facilitazione non si applica a tutti (è escluso ad esempio chi ha cambiato fornitore) e, comunque, non vale per i crediti relativi al primo trimestre.