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Rimborso INAIL per infortuni in itinere

Il lavoratore vittima di incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, alla guida di un’auto appartenente alla flotta aziendale o anche di un mezzo privato (con determinati requisiti), risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL, ma il rimborso non è automatico, né scontato.  Lo dice la legge e lo confermano diverse sentenze.

Quadro normativo

Nell’art. 12 del D.Leg. 38 del 2000 si richiama l’art. 2 e l’art. 210 del testo unico, al quale è stato aggiunto il seguente comma:

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazionea quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

L’assicurazione obbligatoria INAIL copre quindi non solo gli infortuni che non avvengono sul posto di lavoro o durante l’orario lavorativo, ma anche quelli in itinere, ovvero che accadono nel tragitto verso o da il lavoro. Ma la norma risulta in alcune parti suscettibili di diverse interpretazioni.

Rimborso

Nel caso in cui il lavoratore abbia subito l’incidente mentre era alla guida di un mezzo privato il cui uso, secondo l’Istituto, non era necessario, magari perché era possibile raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici o a piedi, l’INAIL può rifiutarsi di risarcire il danno. In sostanza l’utilizzo del veicolo per il percorso casa-lavoro e viceversa non deve risultare una mera scelta del lavoratore.

Il più recente caso, ha riguardato la richiesta di rimborso per un infortunio in itinere svoltosi con utilizzo della bicicletta, scelta dal lavoratore.  Secondo l’ordinanza n. 21516/2018 della Corte di Cassazione (sezione lavoro), rientra nella casistica degli infortuni in itinere quello verificatosi con la bici se questa risulta necessitata per mancanza di mezzi pubblici e per problemi di deambulazione

Secondo l’art. 5, co. 5, della L. 221/2015 “l’uso del velocipede è da intendersi sempre necessitato.  Allo stesso tempo, secondo la Cassazione il messo in oggetto può soddisfare anche il requisito della necessità relativa.

Alcune interpretazioni della Cassazione hanno indicato come risarcibile il danno subito alla guida del proprio veicolo privato il fatto che il veicolo venga utilizzato per ottenere un più stretto legame familiare o per migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa e che, contemporaneamente, sia assente il mezzo pubblico, che va considerato mezzo di trasporto normale “per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.

L’INAIL può rifiutarsi di risarcire il danno anche nel caso in cui il lavoratore compia una deviazione rispetto al percorso più breve tra la residenza ed il luogo di lavoro.

Per ottenere il risarcimento viene inoltre richiesto il requisito del nesso, almeno occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, ovvero l’itinerario non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili all’ attività lavorativa.