Stampa

Logistica, trasporto merci, spedizione: Ipotesi accordo del 3 dicembre 2017

Addì 3 dicembre 2017 in Roma, tra Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite dalla Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unital, assistite dalla Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul presente accordo di rinnovo contrattuale a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 31 gennaio 2018. […]
Conftrasporto, Assotir e Anita sottoscrivono la presente ipotesi di accordo con riserva di approvazione da parte dei propri organi direttivi.
Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2019.

Orario di lavoro per i conducenti
L’orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle precedenti lettere A, B, C, E, F è quello di cui all’art. 11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.
Nei confronti dei lavoratori di cui alle precedenti lettere G ed H trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 11 quinquies, che prevedono l’estensione dell’orario ordinario a 44 ore settimanali, esclusivamente con accordi di secondo livello aziendali/territoriali sottoscritti con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti e le RSA/RSU ove costituite.
L’applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante (A, B, C, E, F) impiegato in mansioni discontinue di cui all’art. 11 bis, ovvero la sua estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla lettera D, è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 bis comma 1 con una delle seguenti modalità:
1. La verifica si intende esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti territorialmente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell’Associazione Datoriale cui l’impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 bis comma 1. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. lo stesso deve tenersi c concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione.
2. La verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell’Associazione Datoriale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un’apposita ì comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
3. Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese artigiane c/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà validità di 4 anni.
Eventuali controversie saranno affrontate ai sensi dell’art. 39 comma 2.
Restano salvi gli accordi in essere.

Art. Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori, motocicli, natanti, imbarcazioni
In sede di stesura, e comunque non oltre 3 mesi dalla firma del presente accordo, verranno stabilite:
1) le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni;
2) le declaratorie e i livelli d’inquadramento;
3) l’orario di lavoro e quant’altro.

Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante
1. La durata dell’orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L’orario di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giorni. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica.
[…]
3. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore di orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di dodici ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.
4. L’orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma, all’inizio di ogni anno. La distribuzione dell’orario di lavoro, l’inizio ed il termine della giornata lavorativa per l’intera azienda, per unità produttive, per reparti o per funzioni, costituiscono oggetto di esame preventivo fra Azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente. Tale orario può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi, comunque non prima di 6 mesi dalla sua attivazione, attraverso ulteriore esame preventivo fra Azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.
Fermo restando la durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell’arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria. Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.
5. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
6. L’esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l’orario di lavoro su 4 giornate e/o modifiche dell’orario, ulteriori a quelle normate al precedente comma 4 saranno oggetto di accordo tra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente, tenendo presenti le esigenze dei dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sarà altresì oggetto di accordo tra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL l’eventuale programmazione di giornate lavorative di 10 ore, le relative modalità, le quantità e l’articolazione. La decima ora sarà comunque retribuita con una maggiorazione del 35%.
7. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
8. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all’organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti e territorialmente competenti e potranno comportare l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti, fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l’alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le RSU/RSA, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, competenti territorialmente. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell’unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
9. Gli addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all’uso dei medesimi In conformità alle normative di cui al D.LGVO 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.
10. Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell’art. 1 del D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno la durata massima non può eccedere le 8 ore e l’orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
11. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell’orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti.
12. Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di Ininterrotto riposo per settimana.
13. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
[…]

Flessibilità
15. Una diversa programmazione dell’orario di lavoro prestabilito, come previsto dai precedenti commi 4 e 6, sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno e darà luogo ad una indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana. Tale diversa programmazione sarà comunicata al lavoratore ed alla RSA/RSU aziendale almeno una settimana prima dell’effettuazione.
16. Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall’Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all’Interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale Indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all’interno dell’articolazione d’orario programmata. Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite massimo complessivo di 16 settimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata. Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, l’Azienda corrisponde inoltre una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
17. I calendari quadrimestrali vengono comunicati dall’azienda ogni 4 mesi e le modalità operative per l’applicazione della flessibilità di cui al comma precedente, anche a carattere settimanale o mensile, sono oggetto di accordo a livello aziendale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti il CCNL e competenti territorialmente.
18. Sono fatti salvi gli accordi aziendali e territoriali su orario di lavoro e flessibilità in vigore alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Settimana mobile (4.9.17)
Art. 10 – Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica salvo le eccezioni di legge.
2. omissis
3. omissis
4. Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i giorni festivi come previsto dalla vigente legislazione, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell’art. 8 del predetto Regolamento.
L’azienda, nell’ambito della propria organizzazione, farà fruire i riposi settimanali di cui sopra, al di fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non consecutiva. Nella fruizione dei riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti igienico sanitari adeguati.

Art. 11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. L’orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore.
L’orario ordinario dì lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane. L’azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell’orario ai dipendenti all’atto dell’assunzione per i nuovi assunti. Altresì l’Azienda è tenuta a comunicare ai dipendenti già in servizio la diversa distribuzione settimanale dell’orario di lavoro ed alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.
omissis.

Art. 11 bis. Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Art. 12 – Lavoro notturno – Lavoro domenicale con riposo compensativo – Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Omisiss….
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata, fatta eccezione da quanto previsto dall’art. 10 comma 4 per il personale viaggiante.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni […]

Art. 13 – Lavoro straordinario e banca ore 
Lavoro straordinario
Omisiss….
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies.
Omisiss…
[…]

Art. 11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante (21.6.17)
Omissis
2. Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all’art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all’articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.
– Omissis
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla propria sede dell’impresa di lavoro o fuori dalla residenza del lavoratore.

Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue (21.9.17)
1. Omissis…
2. omissis
3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS stipulanti il presenta CCNL sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e saranno comunque applicabili a tutti i lavoratori con l’adesione della maggioranza del personale coinvolto. Sono titolati alla stipula degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le rappresentanze territoriali delle OO.SS stipulanti il presente CCNL e loro RSA, le RSU ove esistenti, dall’altra. Il confronto dovrà avere Inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall’articolo 11.
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art. 11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell’applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri.
8. omissis
9. omissis
Nota a verbale
Ferme restando l’obbligo di convocazione congiunta delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all’art. 11 e 11-bis, possono essere definiti dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle predette OO.SS stipulanti il presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano.

Art. 11 Bis (21.9.17)
Alla prima Nota a Verbale aggiungere quanto segue:
“In assenza di accordi territoriali le Imprese, con l’assistenza dell’associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, possono definire i suddetti accordi con la rappresentanza sindacale di bacino categoriale di cui alla Sezione Artigiana.
Gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 bis, c. 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e comunque saranno applicabili a tutti i lavoratori con la sottoscrizione della maggioranza del personale coinvolto.
Per gli accordi di cui all’art. 11 si conferma quanto previsto dalla medesima norma.”

Le Parti convengono di abrogare l’articolo 11 ter del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (21.6.17)

Art. 11 quater – Norme a sostegno delle imprese di autotrasporto – Premialità (21.6.17)
2. Le imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano svolto ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL il percorso finalizzato a rendere trasparenti le procedure di determinazione dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante possono accedere in via straordinaria e temporanea alle disposizioni stabilite dal presente articolo. Le imprese che possono accedere a tale regime di premialità non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente all’accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure.
3. Tali imprese dovranno inviare, anche per il tramite dell’associazione di categoria di appartenenza, alle OO.SS. Nazionali la seguente documentazione probante:
a) documento unico di regolarità contributiva;
b) attestazione comprovante la stipula degli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 4 del D.LGVO 234 del 19.11.2007, così come disciplinati dall’art. 11 bis del presente CCNL, per l’applicazione dei diversi limiti di orario lavorativo settimanale e/o attestazione comprovante la stipula di accordi sottoscritti ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del presente CCNL per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.
Tale attestazione dovrà contenere i nominativi delle parti sottoscrittrici, la data di sottoscrizione, decorrenza e scadenza e può essere rilasciata dall’associazione datoriale di appartenenza;
c) dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 58 commi 5, 5 bis e 6 del CCNL;
d) dichiarazione resa dall’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi di cui al DM 31.3. 2006 per i lavoratori soggetti a tale obbligo.
4. Successivamente alla prima presentazione, per poter mantenere il regime premiale di cui al presente articolo, con le stesse modalità di cui al punto precedente le imprese dovranno:
– aggiornare ed inviare il Documento unico di regolarità contributiva;
– inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo degli accordi di cui al punto b) qualora gli stessi venissero rinnovati a seguito di scadenza.
5. Il sistema premiale di cui al presente articolo cessa con effetto immediato dalla data in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di cui al punto 3 ovvero l’azienda non provveda alle comunicazioni di cui al punto 4.
6. Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante sono le seguenti:
a. estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal 35% al 40%;
b. orario per il personale impiegato in attività per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. La programmazione delle attività sarà comunicata dalla direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’applicazione, fatte salve esigenze di servizio improrogabili e dovrà avvenire all’Interno dei seguenti limiti: l’orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 9, il limite orario settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 4 mesi.
7. Le parti potranno, attraverso accordi aziendali/territoriali agire sulle seguenti leve di intervento, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL:
1) orario di lavoro;
2) compenso per prestazioni straordinarie;
3) indennità di trasferta;
Gli obbiettivi degli accordi, anche alternativamente tra di loro, sono i seguenti:
– difesa dei livelli occupazionali e salariali in situazioni di difficoltà aziendale;
– sostegno agli investimenti per il rafforzamento e consolidamento delle strutture aziendali in ambito nazionale
– sostegno di nuove iniziative Imprenditoriali finalizzate a processi di diversificazione delle attività;
– mantenimento delle virtuosità aziendali.
Per le imprese strutturate con più unità operative sul territorio nazionale, gli accordi saranno stipulati a livello nazionale.
Per la sottoscrizione degli accordi si applicheranno le stesse procedure previste dall’art. 11 bis.
Le OO.SS. comunicheranno all’Ente Bilaterale di riferimento, a fini statistici, la sottoscrizione degli accordi.

Art. 11 quinquies – Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametro retributivo G (3.12.17)
1. Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le specificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di contrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametro retributivo G. Tale previsione è vincolata alla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi aziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.
1 bis. Nell’ambito dei contratti di trasporto stipulati tra primo e secondo vettore saranno previste condizioni che favoriscano, ove possibile, l’assunzione dei lavoratori dipendenti precedentemente impiegati nelle attività oggetto del contratto stesso.
2. Per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametro retributivo G , in deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, primo alinea, che prevede una durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese:
a. alla definizione di un’articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
b. alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.
3. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, ove esistenti e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e le loro RSA. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.
4. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.
5. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art. 11 comma 8, punto b), potrà essere verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario previsto dal comma 2.
6. L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all’art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO 234/2007.
7. A livello aziendale saranno definite le modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario […]
Nota a verbale
L’accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti è sottoscritto a livello territoriale.
Nota a verbale OO.SS.
Le OO.SS. dichiarano che sottoscriveranno gli accordi di cui al presente articolo esclusivamente in presenza di rapporti di lavoro subordinato.

Art. 30 – Responsabilità dell’autista e del personale di scorta (21.6.2017)
Nell’ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguata formazione e l’osservanza delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei DPI e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
L’autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.
2. L’autista è responsabile del veicolo affidatogli […]. L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafia. […]
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[…]
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.

Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore – Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti (21.9.2017)
Omissis
B) Provvedimenti disciplinari
Omissis

[…]

Art. 38 secondo capoverso 1° comma
Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese.

Art. 42 Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione; cambi di appalto; clausola sociale
1. Le parti, consapevoli dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci, si impegnano a contrastare tali fenomeni attraverso ogni utile strumento atto a garantire il pieno rispetto della normativa e della disciplina sugli appalti.
2. Ai fini del presente articolo, gli ambiti oggetto di esternalizzazione, attraverso l’utilizzo di appalti, sono riferiti ad attività quali logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci, all’interno dei processi produttivi. Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate solo ad imprese che applicano il presente CCNL e non possono essere oggetto di sub appalto. L’assegnazione di un appalto da parte di un Consorzio ad impresa associata non costituisce subappalto.
3. I soggetti economici affidatari potranno essere società di capitali iscritte alla Camera di Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio e in possesso del certificato di revisione.
Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali, organizzative (disporre di propri mezzi ed idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale.
4. Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, all’interno del contratto di appalto, le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro. Il soggetto affidatario applicherà il presente CCNL, in ogni sua parte, compresa la sanità integrativa e l’ente bilaterale di riferimento, oltreché tutte le norme relative alla sicurezza ed alla salvaguardia dei lavoratori nonché alla contrattazione di secondo livello, così come previste dal CCNL stesso.
5. Saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti summenzionati oltre che l’accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti, delle autorità ispettive, di una o più delle seguenti violazioni da parte dell’appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni:
– Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo.
– Applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto;
– Mancata e/o incongruente corresponsione degli Istituti contrattuali carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori.
6. Le parti stipulanti il CCNL, durante la vigenza dell’appalto, possono realizzare momenti di verifica dell’organizzazione del lavoro su richiesta di una delle parti stesse.
7. In caso di cambio di appalto l’azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
8. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente, l’azienda appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del cambio di appalto, nonché all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l’elenco dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
9. L’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l’applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.
10. La procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente CCNL, presso l’Ente Bilaterale di riferimento territoriale e, dove non ancora costituito, presso l’Associazione Datoriale competente o, in assenza, presso la DTL. L’esito della procedura verrà depositato presso l’Ente Bilaterale di riferimento nazionale.
11. Restano ferme le condizioni di miglior favore attualmente esistenti.
12. Sono fatti salvi i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza.

Modifica art 52 – Ente Bilaterale Ebilog
Comma 1 – Le Parti hanno convenuto di istituire oltre all’ente bilaterale nazionale per il settore logistica trasporto merci e spedizione l’ente bilaterale territoriale/regionale i cui compiti saranno demandati dallo statuto e dall’ente bilaterale nazionale Ebilog.
[…]

Lavoro a chiamata
Alla premessa del Capitolo 3 – Mercato del Lavoro
È abolito il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata.
[…]

Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 1° agosto 2013 Sezione Artigiana Autotrasporto Merci
Roma, 03 Dicembre 2017, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Trasporti Cna Fita, Casartigiani Sna, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil si è convenuto sul seguente verbale di accordo.

Decorrenza e sfera di applicazione
La norme della presente sezione decorrono dalla data di sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Le stesse si applicano a tutte le imprese artigiane e alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie la presente Sezione.
Nota a Verbale
Le imprese associate ad altre organizzazioni datoriali possono aderire agli altri istituti bilaterali previsti dal vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni.

Relazioni sindacali
Le parti concordano che quanto previsto nella presente Sezione è coerente con tutti gli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil.

Nuovo articolo – Diritto alle prestazioni della bilateralità
Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi dei FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’Interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’erario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza Sindacale
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza
e Formazione Sicurezza
c) Ente Bilaterale Nazionale
d) Rappresentanza Imprese
e) Fondo sostegno al reddito
6. Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
• Le aziende versano i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
• Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ebna della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. Le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) – Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. Per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino 12,50€
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 18,75€
c) EBNA e funzionamento FSBA 2,00€
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva 31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) 27,25€
f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9. Per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. Tale percentuale è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori e la relativa somma è trattenuta dalla busta paga degli stessi.
10. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
11. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
12. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale n. 1
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.
Nota a verbale n. 2
Per effetto della stipula del presente accordo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, d’intesa con le proprie Confederazioni e con le Federazioni/Unioni di categoria firmatarie il presente CCNL comunicheranno ad Ebna le modalità per effettuare il ristorno delle quote di cui alla lettera A) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010, al fine di favorire lo sviluppo della rappresentanza, sindacale e la promozione della contrattazione di categoria nelle imprese del Settore dell’Autotrasporto merci.
Ebna prenderà atto della richiesta e ne darà attuazione.
Quanto previsto dalla presente Nota a verbale è di pertinenza del livello nazionale.

Verifica ex nuovo Art. 30
Le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’Artigianato possono verificare i requisiti per l’applicazione dell’art. 30 del CCNL con la modalità che segue:
1) l’impresa, per il tramite dell’Associazione Datoriale cui aderisce o conferisce mandato, invia un’apposita comunicazione all’Ente Bilaterale territoriale;
2) presso l’Ente Bilaterale territoriale è costituita una specifica Commissione paritetica, composta dalle OO.DD. e alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, che avrà il compito di verificare i requisiti di cui all’art. 30;
3) qualora la Commissione paritetica non si esprima entro 7 giorni lavorativi, le condizioni di cui all’art. 30 si intenderanno tacitamente verificate.

Nuovo Articolo – Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze produttive.
Ai sensi della legislazione vigente è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi con un massimo di 5 proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
A) Affiancamento
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
B) Limiti quantitativi
È consentita l’assunzione di lavoratori con contratto a termine secondo il seguente rapporto con il personale dipendente a tempo indeterminato in forza, ivi compresi gli apprendisti:
• 2 lavoratori nelle imprese che occupano 1 dipendente;
• 4 lavoratori nelle imprese che occupano 2 dipendenti;
• 6 lavoratori nelle imprese che occupano da 3 a 4 dipendenti;
• 7 lavoratori nelle imprese che occupano 5 dipendenti;
• 8 lavoratori nelle imprese che occupano da 6 a 8 dipendenti.
Nelle imprese che occupano da 9 a 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con contratto a termine per ogni lavoratore in forza.
Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di lavoratori con contratto a termine fino ad massimo del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
È comunque consentita l’assunzione di 1 lavoratore con contratto a tempo determinato nelle imprese con 0 dipendenti.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché le assunzioni a termine sottoscritte per ragioni di stagionalità.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al Io gennaio dell’anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 23 D.Lgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva
C) Durata complessiva massima del rapporto […]
D) Diritto di precedenza […]
E) Intervalli temporali […]

Nuovo Articolo – Stagionalità
In considerazione delle particolarità del settore artigiano nell’autotrasporto, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui attività è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell’anno.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. Trasporto stagionali legati al settore agricolo;
2. Trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici;
3. Trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile).
Ulteriori specifiche esigenze, potranno essere individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali.
Le Parti stabiliscono che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
[…]
Ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs. 81/2015 i contratti di lavoro a termine per attività stagionali non si computano per l’applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal presente CCNL con riferimento ai contratti a termine acausali.

Mercato del Lavoro
Alle imprese di cui alla Sfera di applicazione della presente Sezione trovano applicazione gli artt. 13 ss. del D.Lgs. 81/2015.

Art. 12 Lavoro notturno
Le parti convengono che una diversa organizzazione del lavoro può essere definita dalla Contrattazione Collettiva di II Livello per affrontare esigenze quali partenze anticipate o altre necessità comunque riconducibile al sistema logistico territoriale.