Sgravi Contributivi. La cronistoria.
1.Con decreto del 5 agosto 1994 del Ministero del Lavoro, le imprese della Regione Abruzzo (e Molise) venivano escluse dal campo di applicazione degli sgravi contributivi.
2.Il TAR per l’Abruzzo, con sentenza n. 81/95 accolse il ricorso, annullandolo per difetto di motivazione. La sentenza venne confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VI), con decisione n. 1131 del 21 giugno 1996.
3.L’art. 1, comma 754, della “Legge Finanziaria 2007” (Legge 27 dicembre 2006, n. 296,. pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 suppl. ord. n. 244), ha stabilito che:
“Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministero del Lavoro del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese non sono considerate morose ai fini del rilascio del Durc”.
4.Seguì il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1997 (pubbl. su G.U. n. 57 del 10 marzo 1998) che – di fatto- riproponeva, seppur integrandolo nella motivazione, il precedente decreto interministeriale del 5 agosto 1994.
5.Il TAR Lazio, con sentenze n. 8374/03 e n. 8375/03, stavolta annullò nel merito il decreto ministeriale del 24 dicembre 1997.
6.Le sentenze del TAR sono state confermate definitivamente dal Consiglio di Stato (sezione IV) che, con le sentenze nn. 66 e n. 67/2006 depositate il 13 gennaio 2006, ha invitato le Pubbliche Amministrazioni ad ottemperare aggiungendo: “Resta, evidentemente, inteso che all’annullamento del decreto ministeriale in data 24 settembre 1997 non consegue automaticamente l’inserimento dell’Abruzzo nell’elenco delle regioni destinatarie del beneficio, ma solo l’obbligo delle autorità competenti di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione alla predetta Regione dell’aiuto di cui all’art. 92, paragrafo 3, lett. a) del Trattato CE, senza, tuttavia, che possa essere validamente ed utilmente richiamata, quale ragione impeditiva, la necessità di assicurare il rispetto e l’attuazione di presunte, ma inesistenti, determinazioni comunitarie ostative”. ( I decreti annullati infatti negavano gli sgravi richiamando, appunto, inesistenti determinazioni comunitarie).
7.I Ministeri interessati non hanno dato esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, per cui le imprese sono state costrette a rivolgersi di nuovo al TAR del Lazio (con giudizio di ottemperanza): questi con sentenza n. 10968 del 24 ottobre 2006 ha accolto il ricorso ed ha nominato commissario ad actus il Prefetto di Roma (che ha delegato a sua volta il V. Prefetto di Roma, Dr. Pigliacelli, che poi è stato sostituito dal Prof. Romano Mosconi di Roma)
8.Quest’ultimo, con decreto n. 35860 del 15 luglio 2008, sorprendentemente, in buona sostanza, riconferma il contenuto del DM del 1994 (“Nella Regione Abruzzo lo sgravio è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento”. Ossia esattamente quello che disponeva il DM del 1994) richiamando dati comunitari (cioè facendo quello che il Consiglio di Stato aveva detto di non fare).
9.Le imprese sono quindi costrette, per l’ennesima volta, ad impugnare anche il provvedimento del Commissario davanti al TAR Lazio per l’annullamento –previa sospensione- del Decreto del 15 luglio 2008, N. 35860.
10.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha fissato per l’8 ottobre 2009 la discussione in Camera di Consiglio del Provvedimento del commissario Ad Actus ( Decreto 15 luglio 2008 n. 35860), non comunicato alle parti né notificato, reso nel giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al Tribunale innanzi citato al N. 7610/06 R.G.
11.A ciò si aggiunga che sulla scorta di una non condivisibile interpretazione del decreto impugnato, l’INPS ha attivato- attraverso il Concessionario EQUITALIA- la procedura pe4r il recupero coattivo dei pretesi crediti, ponendo in grave difficoltà le imprese ricorrenti e comunque quelle operanti in Abruzzo.
12.Il TAR Lazio, nella seduta in Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2009, decidendo il suddetto ricorso, lo ha respinto.
13.La sentenza n. 11498/9 depositata dal TAR Lazio può essere impugnata dinanzi al consiglio di Stato.
L’Avv. Franco Di Teodoro ha già preparato il ricorso al Consiglio di Stato ed ha già raccolto alcune firme per procura.
Qualora intendiate proseguire nel giudizio al Consiglio di Stato troverete in allegato il mandato da formalizzare personalmente all’Avv. Di Teodoro entro il 10 marzo 2010.
Avv. Franco Di Teodoro
C.so De Michetti, 64
64100 Teramo
Telefono: 0861.240601
Fax: 0861.253449
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