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COME VIDEO-SORVEGLIARE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY

Avv. Antonio Florio
Foro di Teramo
www.antonioflorio.it
info@antonioflorio.it

Il "Garante per privacy" ha pubblicato un nuovo provvedimento per disciplinare il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di video sorveglianza, quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.
I punti fondamentali del provvedimento relativi ai trattamenti effettuati da soggetti privati ed enti pubblici economci riguardano:
1. le finalità della videosorveglianza;
2. l’informativa;
3. il consenso;
4. la verifica preliminare;
5. le misure di sicurezza;
6. la conservazione.

1. LE FINALITA’ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali.
E’ possibile utilizzare sistemi di videosorveglianza per diverse finalità:
1) protezione e incolumità degli individui;
2) protezione della proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4) acquisizione di prove.
L’utilizzo di tali sistemi, però, non deve determinare un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati e deve rispettare il c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. L’INFORMATIVA
Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata, anche mediante il modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita e come accedere all’informativa completa contenente tutti gli elementi prescritti dal Codice.
Il supporto con l’informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera anche se non necessariamente a contatto con gli impianti e deve essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.
Per i sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, deve, inoltre, essere evidenziato nel testo dell’informativa completa il collegamento con le forze di polizia e, trattandosi di Sistemi integrati di videosorveglianza, rientrano nella relativa disciplina.
La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa di cui all’art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice.

3. IL CONSENSO
Il trattamento di dati personali mediante sistemi di video sorveglianza può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell’interessato.
Consenso che però, in questi casi è difficile da acquisire, risultando pertanto necessario far riferimento ai presupposti di liceità alternativi. L’alternativa può essere ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi.
E’, infatti, possibile la rilevazione delle immagini senza consenso, qualora sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

4. LA VERIFICA PRELIMINARE
Il Titolare, mediante interpello, è tenuto a a richiedere una verifica preliminare da parte del Garante per la privacy, attivabile, comunque, anche d’ufficio, quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare, ivi compresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici e i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona  tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
Un discorso specifico viene fatto per i c.d. Sistemi intelligenti e per i Sistemi integrati. I Sistemi intelligenti sono quei sistemi in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. Questi devono essere considerati eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza e utilizzabili solo in casi particolari da verificare volta per volta sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza.
I Sistemi integrati di videosorveglianza, invece, devono essere sottoposti a verifica preliminare nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nel provvedimento.
Un ulteriore caso in cui è necessario richiedere una verifica preliminare riguarda l’allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso.
In linea generale, comunque, anche al di fuori dalle predette ipotesi,  il titolare del trattamento è tenuto a  richiedere una verifica preliminare dell’Autorità in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare.
Al di fuori di questa regola generale e dei casi indicati, il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza non rientrante nelle ipotesi di verifica preliminare non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi alle previsioni del provvedimento.
Inoltre, non è necessario richiedere una verifica preliminare quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;
b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d’impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;
c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

5. MISURE DI SICUREZZA
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte degli incaricati autorizzati ad accede alle immagini o a controllare i sistemi di ripresa, predisponendo, nel caso, diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini e credenziali di autenticazione e che consentano, inoltre, la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
I soggetti preposti alle operazioni di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
Previsioni specifiche attengono agli  apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche e alla  trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza.
I primi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo e le trasmissioni devono essere effettuate previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza, le stesse  cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice.
L’omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 169 del Codice.

6. CONSERVAZIONE
L’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario, e predeterminato, a raggiungere la finalità perseguita.
La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche  o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento, può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, occorre richiedere una verifica preliminare del Garante, indicando, comunque, la situazione come eccezionale, nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice.

7. TERMINI
Dalla data di pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) decorrono tutta una serie di termini necessari per adeguare alle previsioni del provvedimento i sistemi di videosorveglianza già attivi e funzionanti:
a) entro dodici mesi, rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);
b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice (punto 3.2.1);
c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3);
d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza.

 



credits: antonioflorio.it