Pubblicato decreto relativo detassazione 2016

Numero repertorio:
280/2016
Ufficio:
DG della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali-DIV V
Data inizio pubblicazione:
16/05/201 , emanato in applicazione   dell’articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 / 2015,che risulta pubblicato in  data 16 maggio 2016.

Datori di lavoro interessati

 Le disposizioni in esame trovano applicazione per i datori di lavoro del settore privato.,in cui risultano rientrare :

– Datori di lavoro imprenditori;

– enti pubblici economici (EPE);

– società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;

– associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato;

– studi professionali individuali o associati in qualsiasi forma giuridica costituita;

– istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

– ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

– aziende speciali costituite anche in consorzio;

– consorzi di bonifica;

– consorzi industriali;

– enti morali;

– enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi i seguenti datori di lavoro pubblici:

– Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, comprese le Accademie e i Conservatori statali;

– aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

– regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

– istituzioni universitarie;

– istituti autonomi case popolari;

– camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

– enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono daricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

– amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

– agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 Lavoratori beneficiari

Le nuove misure fiscali agevolate sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi.

Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”, l’agevolazione è esclusa per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

 

Tipologia e misura detassazione

Trova applicazione nel settore privato , alle erogazioni da lavoro effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi per  un importo non superiore  a 50 mila euro annui,una imposta sostitutiva  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10 per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000 euro lordi,che  sale  ad euro 2500 per le imprese che prevedono precise forme di coinvolgimento dei lavorratori nell’organizzazione aziendale del lavoro,mediante la costituzione di   gruppi di lavoro con precise funzioni,cosi’ da perseguire miglioramenti ed innovazioni nelle varie aree produttive,secondo i chiarimenti che perverranno dalle competenti istituzioni

 

Emolumenti retributivi destinatari detassazione

 Sono i seguenti:

 

 

a)ai premi di  risultato  di  ammontare   variabile ,  la   cui corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita’,redditivita’,  qualita’,  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e verificabili sulla base di criteri definiti dai contratti collettivi aziendali o territoriali,   che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile (ved. il DdL sul ‘lavoro agile’),quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

 

b)alle somme erogate sotto  forma  di  partecipazione agli utili netti  dell’impresa   risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato ,cui  si applica l’articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. ,in cui si dispone :” Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.”;

 

c) ai fini della determinazione dei premi di  produttivita’,  e’computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita’.

 

I contratti collettivi  da sottoscrivere

Le somme e i valori di cui al decreto interminideteriale in esame   devonoessere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o  territorialidi cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,che recita:” per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacalicomparativamente  piu’  rappresentative  sul  piano  nazionale  edicontratti collettivi aziendali stipulati dalle  loro  rappresentanzesindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.  I predetti contratti collettivi inoltre:a) legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191  4) Coinvolgimento paritetico dei lavoratori   E’ previsto che l’incremento dell’imposta sostitutiva  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al10%,  sale da un importo lordo di euro 2000  a quello di  euro 2500   qualora i contratti collettivi di cui  al n.3), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.,fermo restando che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui  all’incremento ad euro 2500  i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.  5)Deposito e monitoraggio dei contratti

Il comma 5 del decreto interministeriale in esame ,richiamando l’art.14 del decreto legvo n.151/15 ,secondo cui:” I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale dellavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita’, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. dispone che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva  del 10%  , il deposito dei contratti collettivi è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi , unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all’allegato n. 1. ,fermo restando che il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – http://www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

Incentivi al welfare aziendale

L’art.6 del decreto interministeriale   consente l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3  dell’ articolo 51 t.u.917/1986, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale ,precisando che tali documenti:

– debbono essere nominativi;

– non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto;

– non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;

– devono dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.

In materia si fa riferimento a beni e servizi che vanno a comporre il c.d. “welfare aziendale”, in particolare alla lettere f), f-bis), f-ter), introdotte e/o modificate dalla legge di stabilità del 2016

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavorovolontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 dello stesso Tuir, vale a dire per finalità dieducazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età’ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

Peraltro, qualora il lavoratore opti per la fruizione di servizi o beni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato articolo 51 in luogo del premio di rendimento, il valore di detti beni e servizi continua a fruire dell’esclusione dal reddito disposta da detto articolo 51 e non è soggetta all’imposta sostitutiva del dieci per cento.

Efficacia  disposizione  decreto

  1. Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.
  2. Nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e dal decreto interministeriale Nei casi di cui al presente comma, il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto.

 

Allegato

 

MONITORAGGIO CONTRATTI AZIENDALI E TERRITORIALI

(Art. 1, co. 188, L. 28/12/2015 n. 208)

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale*  

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione   DTL*  
Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori*  

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro capite del premio*  

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività   Redditività   Qualità   Efficienza   Innovazione  

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

1) Volume della produzione/n. dipendenti   11) Modifiche ai regimi di orario  
2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti   12) rapporto costi effettivi/costi previsti  
3) MOL/VA di bilancio   13) Riduzione assenteismo  
4) Indici di soddisfazione del cliente   14) n. brevetti depositati  
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni   15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti  
6) Riduzione degli scarti di lavorazione   16) Riduzione dei consumi energetici  
7) % di rispetto dei tempi di consegna   17) Riduzione numero infortuni  
8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori   18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz  
9) Modifiche organizzazione del lavoro   19) Riduzione tempi di commessa  
10) Lavoro agile (smart working)   20) Altro (indicare)  

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

  Welfare aziendale
  Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto*   Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell’Art. …., il sottoscritto ……………………………., in qualità di ………………………Dell’azienda …………………………… Dichiara che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL …………………………… è conforme ai criteri di misurazione e verifica degl’incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all’art. 1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del D.M. ……….

* Obbligatorio

Si conclude ,sottolineando  che le aziende, qualora vogliano erogare premi di risultato e/o partecipazione agli utili relativi all’anno 2015 avvalendosi della tassazione agevolata, in base ad un contratto aziendale stipulato prima della pubblicazione del decreto, dovranno depositare il contratto aziendale e l’autocertificazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto, presso la DTL competente entro il prossimo 13 giugno (30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).

 

per il decreto clicca qui

 

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