Pubblicato decreto-legge riguardate (finta) abolizione seconda rata IMU 2013 abitazione principale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, nonche' in materia di immobili pubblici;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca
d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi
dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze
interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed
al suo contenuto economico, anche in vista della imminente
partecipazione della Banca d'Italia al Sistema Unico Europeo di
Supervisione bancaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e
del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abolizione della seconda rata dell'IMU
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui
all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da
quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.