Legge lo Statuto delle imprese.

Lo Statuto delle Imprese, il provvedimento che valorizza il ruolo centrale delle Pmi all’interno del tessuto produttivo italiano, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre u.s., e da ieri è entrato in vigore.
Il testo è composto di 21 articoli che recepiscono le direttive Ue contenute nello Small Business Act e definiscono le norme per lo sviluppo competitivo delle Pmi, alcune di immediata attuazione, altre dovranno attendere successivi regolamenti e decreti.

Vediamo, in sintesi, il contenuto dei 21 articoli:

 

Articolo 1: la ratio dello Statuto delle Imprese
In particolare, l’articolo 1 esplicita la ratio della proposta di legge. Finalità principali sono riconoscere e incentivare il ruolo delle imprese e degli imprenditori e, in particolar modo, snellire la procedura per l’avvio di nuove imprese. Si punta a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nell’ambito internazionale. Le MPMI sono tra i principali beneficiari della legge e con essa si vuole promuovere anche l’azione della pubblica amministrazione verso tali imprese.

Articoli 2 e 3: i principi guida dello Statuto delle Imprese
Nell’articolo 2 si esplicitano i principi fondamentali da cui nasce la presente proposta di legge e, in particolar modo, si fa riferimento a: libertà di iniziativa economica e di prestazioni di servizi, principio di sussidiarietà orizzontale, fiducia dello Stato nei confronti dell’imprenditore e dell’impresa, innovazione nell’ambito imprenditoriale e reciprocità nei rapporti economici e nelle transazioni.

Nell’articolo 3 vengono definiti i principi della libertà associativa. Si stabilisce che ogni impresa è libera di aderire a una o più associazioni. È interessante notare come si ponga subito il limite della non rappresentatività esclusiva da parte di un’associazione.

Articolo 4: la valutazione obbligatoria preventiva dell’impatto delle norme sulle MPMI
Con le disposizioni dell’articolo 4 si vogliono vincolare lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a una valutazione obbligatoria dell’impatto sulle MPMI delle loro iniziative legislative, regolamentari e amministrative. Così facendo si vuole evitare che vengano approvati atti legislativi di diversa natura che andrebbero a danneggiare e a disincentivare l’operato e la nascita di nuove imprese. Tale valutazione deve essere effettuata prima della presentazione delle proposte.

Articolo 5 e 6: la semplificazione normativa
Le imprese sono tra le principali destinatarie dell’azione dello Stato e della pubblica amministrazione. Con l’articolo 5, pertanto, si dispone che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici debbano prevedere un trattamento favorevole e semplificato per la nascita di nuove imprese. Si sancisce il diritto delle imprese che presentano istanze alla pubblica amministrazione a ricevere un riscontro entro il termine massimo di novanta giorni.

Questo particolare procedimento viene, nell’articolo in questione, specificato in modo dettagliato anche nel caso di interruzione. Si definisce, inoltre, una posizione di favore per le imprese nei confronti della pubblica amministrazione prevedendo disposizioni che portano a una semplificazione amministrativa; ad esempio, si vieta alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese copie di documentazioni già in possesso della stessa amministrazione. L’articolo 6 stabilisce che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti, se vengono rilasciate alle imprese da enti e da società professionali abilitati, sostituiscono la verifica della pubblica amministrazione. Anche questa disposizione ha come obiettivo la semplificazione.

Articolo 7: imprenditori in stato di insolvenza
Con l’articolo 7 ci si pone come obiettivo quello di dare una seconda possibilità agli imprenditori in stato di insolvenza. A tale fine si stabilisce che le procedure legali di scioglimento di un’impresa non possono essere superiori a un anno.

Articolo 8: le informazioni relative agli appalti pubblici
L’articolo 8 dispone che lo Stato si impegni a rendere il più trasparente possibile l’informazione relativa agli appalti pubblici disponibili d’importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea.

Articolo 9: i criteri di definizione
L’articolo 9 rinvia ai criteri utilizzati nell’ambito dell’Unione europea, per la definizione di micro impresa, di piccola impresa e di media impresa. All’interno di questo articolo sono definiti i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici e le reti di impresa. Fondamentali sono le definizioni di imprese femminili, quelle cioè con una partecipazione al capitale di una quota non inferiore al 65 per cento di donne, e di imprese di giovani, quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore al 65 per cento di persone con età inferiore a trentacinque anni.

Articolo 10: incentivazione dello spirito imprenditoriale
L’articolo 10 intende incentivare lo spirito imprenditoriale, che costituisce uno degli obiettivi principali di questa proposta di legge. Anzitutto lo Stato deve favorire il contesto e le modalità in cui le imprese possano svilupparsi. Inoltre si definisce come compito dello Stato l’inserimento del concetto di imprenditorialità nell’attività didattica sia scolastica che universitaria. Infine, sempre lo Stato deve offrire un appoggio attraverso il tutoraggio alle imprese e, in particolar modo, alle donne imprenditrici e ai giovani imprenditori.

Articolo 11: il sostegno pubblico alle MPMI
Con l’articolo 11, lo Stato, le regioni e gli enti locali si impegnano ad attuare un particolare sostegno pubblico per le MPMI. Si specificano attraverso un elenco i destinatari di questi atti di sostegno e di trattamento di maggior favore: microimprese, piccole imprese,

medie imprese, imprese giovanili, imprese femminili eccetera. In particolar modo, lo Stato riserva trattamenti di maggior favore alle imprese che si organizzano attraverso un principio di rete con distretti, con meta-distretti, con distretti tecnologici e con reti di impresa.

Articolo 12: il sostegno alla competitività
L’articolo 12 riguarda la competitività delle nostre imprese. Si prevede che lo Stato favorisca l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione delle imprese attraverso interventi precisi. Si garantisce alle MPMI una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l’internazionalizzazione e l’innovazione e si riconosce un ruolo attivo delle associazioni delle imprese e dei loro centri di servizio. Lo Stato favorisce, inoltre, il collegamento e le condizioni per l’accesso delle MPMI al patrimonio di conoscenza del sistema pubblico della ricerca.

Articolo 13: i principi di tassazione
L’articolo 13 riguarda i princìpi di tassazione da applicare alle imprese. Per quanto concerne l’imposizione fiscale, lo Stato differenzia la tassazione degli utili concedendo condizioni di maggiore vantaggio agli utili reinvestiti nella capitalizzazione, nel capitale umano, nella ricerca, nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. Si vuole raggiungere l’obiettivo della semplificazione dell’imposizione e della corresponsione delle imposte. Si pone anche un limite all’imposizione fiscale diretta e indiretta che, complessivamente, non può superare il 45 per cento degli utili di impresa.

Articolo 14: nuove imprese giovanili, femminili, tecnologiche e aree svantaggiate
L’articolo 14 disciplina il settore delle nuove imprese giovanili, femminili, tecnologiche e delle aree svantaggiate. Lo Stato garantisce regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani nei primi tre anni di attività, per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine è prorogato di ulteriori due anni. A questi tipi di imprese si concedono una serie di esenzioni per facilitarne lo sviluppo. Inoltre si stabilisce che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono mettere a disposizione delle nuove imprese aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell’azienda. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono inoltre tenute a garantire formazione e assistenza a queste tipologie d’impresa.

Articoli 15 e 16: l’Agenzia nazionale per le MPMI
L’articolo 15, al fine di attuare le finalità principali della legge, istituisce l’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese. L’Agenzia dovrà elaborare proposte per lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese e predisporre annualmente un rapporto sul mondo delle stesse.

Dovrà anche occuparsi dell’analisi dell’impatto preventivo sulle stesse imprese dei disegni di legge governativi e degli schemi di decreti legislativi. Interlocutori princi- pali dell’Agenzia sono il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico. L’articolo 16 individua i componenti dell’Agenzia nazionale, che è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, il cui mandato è fissato in cinque anni.

Articoli 17, 18 e 19: la Commissione parlamentare per le MPMI
L’articolo 17 istituisce una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori. L’articolo 18 stabilisce le funzioni della Commissione parlamentare, la quale valuta l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle MPMI e formula osservazioni e proposte sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. L’articolo 19 pone le spese di funzionamento della Commissione parlamentare a carico dei due rami del Parlamento.

Articolo 20: il ruolo delle Regioni
L’articolo 20 stabilisce che le regioni, sulla base delle competenze loro attribuite ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, possono prevedere anche norme di maggiore favore per le MPMI. Il limite è che non siano in contrasto con i princìpi e le disposizioni della presente proposta di legge. Il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative può essere promosso

dalle regioni attraverso la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articoli 21 e 22: entrata in vigore e abrogazioni
L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore della legge e dei relativi provvedimenti di attuazione.

L’articolo 22, infine, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno in base alle proprie competenze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono rendere pubblico l’elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.

 
 
Allegati:
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