Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo, via libera alle spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato. Con la risoluzione n. 55/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che queste spese rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente. La natura dell’agevolazione – A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è del 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative). Il contratto di somministrazione - La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel Dlgs n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. Le Entrate specificano che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore. Di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio. Roma, 19 luglio 2016