Soggettività giuridica reti di imprese-circ. Agenzia Entrate
Con la circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2013 viene introdotta la soggettività giuridica per le reti di imprese, anche ai fini tributari.
Infatti stando a quello indicato dalla circolare, la rete dovrà pagare Ires ed Irap e potrà dotarsi di una partita IVA. I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete sono equiparati a quelli di natura partecipativa che intercorrono tra le società ed i soci.
Le modifiche all’istituto sono avvenute attraverso i due “decreti crescita” (D.L n 83/2012 e 179/2012), che hanno previsto espressamente la possibilità per alcuni contratti di acquisire la soggettività giuridica (la scelta è comunque facoltativa, infatti non è automatica ed è subordinata all’iscrizione in Camera di Commercio).
La rete in questo modo viene inquadrata come un’entità separata ed inserita tra gli enti diversi dalle società (art. 73, co. 2 del Tuir), e la partecipazione al fondo patrimoniale comune deve essere trattata, ai fini contabili e tributari, come un conferimento in società: questo quindi implica per la rete la preclusione dall’agevolazione fiscale sugli utili (art. 42, co. 2-quater del dl n. 78/2010), in quanto le società costituenti la rete conferiscono capitale in un soggetto distinto.
Nel contratto di rete senza soggettività giuridica, al contrario, i costi e i ricavi sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le ordinarie regole tributarie: per queste fattispecie per usufruire dell’agevolazione le somme devono essere accantonate ad apposita riserva e destinate a realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete regolarmente asseverato.
L’agenzia delle entrate indica, inoltre, che nel caso di impiego soltanto parziale degli utili agevolati “l’impresa decade dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi” (salvo la prova di cause di forza maggiore).