Con il Rating di Legalità finanziamenti agevolati per le imprese virtuose

Le banche considerano il rating tra le variabili per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

È entrato in vigore l'8 aprile 2014 il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante il “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 il 7 aprile 2014, il Regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell’Autorità.

Come funziona il rating

Ricordiamo che con il regolamento dell’Antitrust n. 24075 del 14 novembre 2012, di attuazione dell’articolo 5 -ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono state definite le modalità per l’elaborazione e l’attribuzione del rating di legalità alle imprese.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il rating ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il decreto n. 57/2014

Con il decreto n. 57/2014, viene stabilito che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all’articolo 4 e seguenti.

Le premialità

I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Accesso al credito bancario

Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Inoltre, le banche, oltre a definire e formalizzare procedure interne per disciplinare l’utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie, considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

L’impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità e si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

 

In allegato il Formulario Rating di legalità compilabile