ABI e Associazioni delle imprese firmano la proroga dell'accordo per sospsensione e allungamento dei finanziamenti

La CONFAPI informa che l’accordo in favore delle Pmi italiane firmato lo scorso luglio a Roma dall’Abi, CONFAPI, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) ed Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), è scaduto il 30 giugno 2014. D’accordo con l’ABI e le altre associazioni di categoria firmatarie, si è convenuto alla necessaria proroga della misura a tutto il 2014.

All’interno dell’accordo originario, l’Abi e le Associazioni delle imprese, hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un’eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest’ultimo per effetto della crisi economica.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

- Operazioni di sospensione dei finanziamenti

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.

- Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Con la possibilità:

a) di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;

b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;

c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.

- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. All’interno del nuovo Accordo è, inoltre, individuata una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa, in relazione ai quali le Parti firmatarie concordano sull’opportunità di definire nei prossimi mesi nuove e specifiche intese e di avanzare al Governo e alle altre Istituzioni competenti proposte condivise.

Fonte: CONFAPI

1 LUGLIO 2014