Start-up innovative:investimento tramite fiduciaria

Il diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi investe nelle start-up innovative è valido anche se c’è il tramite di una fiduciaria, sempre che sussitano tutti i requisiti previsti dalla legge: lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9/E del 22 gennaio, rispondendo a specifico interpello. Non è di ostacolo neppure il fatto che l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle start-up innovative sia avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria.

=> Le nuove procedure per le strat-up innovative a vocazione sociale

Start-up innovativa

La normativa di riferimento, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è rappresentata dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 179/2012, che definisce tutti i requisiti che una società deve avere per essere definita start-up innovativa. Innanzitutto, deve trattarsi di una

«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea», le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

Poi, deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • essere costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • avere la sede principale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annuanon deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire e non aver distribuito utili;
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, compresa la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la  predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche (esempio: formazione del titolare e del personale dipendente, costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture  museali, agenzie di viaggio, uffici turistici, tour operator di autotrasporto, servizi  centralizzati di prenotazione, applicazioni web).
  • non essere stata costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, deve avere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (escludendo acquisto e locazione di beni immobili);
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure in  percentuale uguale o superiore a due terzi di personale in possesso di laurea magistrale.
  • sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

=> Start-up innovative: focus sul requisito dei dipendenti qualificati

Registro Imprese

La start up innovativa deve anche iscriversi nell’apposita sezione predisposta dalRegistro delle Imprese (comma 8, articolo 25 del decreto Sviluppo 2.0 sopra citato). Questa iscrizione, può anche essere non contestuale, e quindi successiva, all’iscrizione del registro ordinario (obbligatoria in sede di costituzione della società). Non solo: il diritto a fruire dell’agevolazione matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria (non rileva la data di iscrizione al registro speciale delle strat up innovative).

=> Start-up innovative nel Registro Imprese: nuovi chiarimenti

Fiduciaria

Per quanto riguarda la natura della partecipazione, l’intestazione fiduciaria di azioninon modifica l’effettivo proprietario, che resta sempre e comunque il fiduciante (sentenza Cassazione 943 del 21 maggio 1999 e circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004). In altri termini:

«L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina».

=> Start-up innovative: la mappa italiana 2014

Agevolazioni

Si ricorda infine che sono agevolabili esclusivamente i capitali conferiti esclusivamente in denaro, al momento della costituzione della società o in sede di aumento di capitale. Le agevolazioni sono una detrazione del 19% per i soggetti IRPEF oppure unadeduzione del 20% per i soggetti IRES.

 

Fonte PMI.it

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