6 Aprile scadenza Spesometro

La scadenza per presentare i dati sulle comunicazioni rilevanti ai fini IVA del secondo semestre 2017, ovvero lo Spesometro, è il prossimo 6 aprile 2018. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che contiene tutte le regole di compilazione e le specifiche tecniche sulla base delle semplificazioni introdotte dal dl 148/2017, il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio. Come da statuto del contribuente, ci sono 60 giorni di tempo da questo provvedimento per effettuare l’adempimento, la cui scadenza, originariamente prevista per il 28 febbraio, slitta quindi al 6 aprile. E’ anche recepita la novità, introdotta sempre dal decreto fiscale, in base alla quale lo Spesometro 2018 può essere inviato, a scelta del contribuente, con cadenza trimestrale o semestrale. Infine, ci sono due nuovi software, come annunciato, per la compilazione e il controllo dei file.

Innanzitutto, sono dettagliate le regole tecniche per la trasmissione delle fatture sotto i 300 euro registrate cumulativamente, per le quali possono essere comunicati solo i dati del documento riepilogativo, ovvero: numero e data del documento (o di registrazione dello stesso in caso di fatture ricevute), partita IVA del cedente o prestatore o del cessionario e committente per le fatture ricevute, base imponibile, aliquota IVA e imposta oppure tipologia dell’operazione. Le stesse regole e scadenze valgono anche per i contribuenti che hanno scelto la comunicazione opzionale dei dati delle fatture, e per coloro che trasmettono comunicazioni integrative relative allo Spesometro del primo semestre 2017. Significa che slitta al 6 aprile anche il termine per poter correggere erroricommessi nella trasmissione dei dati del primo semestre 2017 senza incorrere in sanzioni.

 

La franchigia fino al termine di trasmissione dello Spesometro relativo al secondo semestre era stata prevista sempre dal decreto fiscale, e di conseguenza ora viene prorogata anch’essa al 6 aprile. Dopo questa data, chi non sana eventuali errori incorre invece nelle sanzioni ordinarie.

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate