Rottamazione cartelle con deduzione fiscale

Le somme versate con l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali che è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali possono dedurre parte delle somme versate ai fini dell’adesione alla definizione agevolata dei ruoli, prevista dai DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017, dal reddito imponibile da inserire nella propria dichiarazione dei redditi.

Somme deducibili

La deducibilità spetta solo nel caso in cui la rottamazione delle cartelle abbia avuto ad oggetto determinate tipologie di tributi/contributi o oneri:

  •  contributi previdenziali e assistenziali, tipicamente deducibili dal reddito ai fini IRPEF secondo quanto previsto a punto e) dell’art. 10 Tuir, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, o facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi e versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
  • professionisti o imprese aderenti al nuovo regime semplificato per cassa possono portare in deduzione gli importi versati a titolo di tributi se inerenti l’attività (diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, etc.).

Non sono invece deducibili gli oneri di riscossione e gli aggi. Più controversa la questione legata alla deducibilità degli interessi e le sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo, sulla quale l’Amministrazione Finanziaria si è espressa nel tempo con pareri discordanti, mentre la giurisprudenza (es. la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12990/2007) si è più volte espressa in favore della piena legittimità della deduzione degli interessi relativi ad imposte non versate o versate in ritardo.

Rateazione

Poiché è possibile portare in deduzione solo le somme effettivamente pagate nell’anno di imposta di riferimento, in caso di rateazione degli importi dovuti ai fini della rottamazione, andranno indicati nella dichiarazione dei redditi solo le somme effettivamente pagate per ciascun anno.

 

fonte pmi.it