Cassazione: omessa contribuzione ed evasione contributiva
Nella sottostante sentenza la Suprema Corte pone in rilievo la distinzione di cui al titolo ,precisando che:
-la mancata presentazione del modello DM/10 ,recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare configura la fattispecie della evasione contributiva ;
– l’omissione contributiva si ha quando il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti è seguìto, alla presentazione delle denunce e delle registrazioni obbligatorie.
Il successivo accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto non vale ad integrare la fattispecie della evasione contributiva, poiché, da un lato, dagli elementi acquisiti al processo non risulta che vi fosse da parte della società la volontà o il deliberato proposito di occultare il rapporto di lavoro, elementi questi che, ancorché non presenti nella formulazione di cui alla legge n. 662/96, sono desumibili dalla locuzione “evasione” cui fa riferimento tale legge e che sono stati tenuti presenti successivamente dal legislatore del 2000 nel riformulare le sanzioni civili; dall’altro, il datore di lavoro ha regolarmente denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, ancorché allo stesso sia stata poi attribuita per via giudiziale una qualificazione giuridica diversa da quella convenuta dalle parti.
D’altra parte, ritenere che nell’ipotesi di erronea qualificazione del rapporto conseguente ad incertezze sulla sua natura, ricorra l’ipotesi di evasione contributiva, significa attribuire alla disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996 un significato che essa non solo non ha, ma che nemmeno è desumibile dal tenore delle relative disposizioni, le quali fanno riferimento a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2015, n.1476
Fonte Blog di Francesco Colaci