Sentenza Cassazione relativa risoluzione consensuale gestante
La risoluzione consensuale della gestante e’ valida solo con l’autorizzazione dell’ ispettorato.
In tali termini si e’ espressa la Suprma Corte con la sentenza sottostante , affermando che, nonostante la disposizione di cui all’articolo 55, comma 4, decreto legislativo 151/01 si riferisca testualmente alle sole «dimissioni», la stessa sia applicabile, come ritenuto dai giudici di appello, anche alle ipotesi di «risoluzione consensuale», dovendosi ritenere che la disciplina che regola le dimissioni della lavoratrice madre non può essere interpretata in modo differenziato rispetto a quella che regola la risoluzione del rapporto con il consenso del datore di lavoro, acquisite le identiche e ineludibili esigenze di salvaguardia della funzione familiare e di protezione della prole, dovendosi osservare che detta interpretazione appare coerente con la successiva evoluzione legislativa della materia laddove l’articolo 4, comma 16, della legge 92/2012, ha sostituito l’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/01, prevedendo espressamente, fra l’altro, che «la risoluzione consensuale del rapporto», oltre alla richiesta di dimissioni, debba essere convalidata dai servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che a tale convalida sia «sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro», assumendo una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto e ricostruibile anche sulla base della precedente disciplina.
Fonte Colaci's Blog