Appalti, vigilanza generale al committente

Sicurezza. Spetta al coordinatore controllare che le ditte esecutrici rispettino gli adempimenti previsti dal Psc

Nell'appalto d'opera la vigilanza sull'operato delle ditte esecutrici non è passibile di delega: il coordinatore controlla gli adempimenti delle aziende e il committente esercita una “vigilanza” sul coordinatore. È i principio della Corte di cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 16 depositata il 5 gennaio.
Il giudizio trae origine da un infortunio mortale sul lavoro accaduto a un lavoratore apprendista il quale era caduto attraverso l'apertura esistente sul tetto di un fabbricato in costruzione, mentre era intento ai lavori di posa in opera di una guaina bituminosa.
Sia in primo che in secondo grado sono stati condannati per omicidio colposo sia l'amministratore della società committente che il coordinatore per l'esecuzione.
Quanto a quest'ultimo la Corte di cassazione, nel respingere i motivi di ricorso, ha ribadito che compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di verificare che le misure previste dal piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) siano adottate dalle ditte esecutrici. Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute di lavoratori, stante la presenza di aperture nel tetto dell'edificio in costruzione. 
In merito alla posizione del committente la sentenza non manca di puntualizzare la previsione di cui all'articolo 93, comma 2 del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sul lavoro), secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzioni non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore per l'esecuzione. 
Il committente è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni a essa pertinenti, contenute nel Psc. Pertanto, è palese l'infondatezza secondo cui la “delega di funzioni” rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il committente stesso dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il coordinatore è tenuto. Certamente quelli del committente non sono obblighi delegabili al coordinatore sul quale è invece tenuto a vigilare, né, essenzialmente, appare imputabile il committente su compiti propri del coordinatore.
Infatti, come si rileva dalla sentenza della Cassazione che ha assolto il committente, l'affermazione svolta dalla Corte di appello secondo cui il committente non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Pos, non è in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenzino il fondamento. Né è apparsa rilevante la stessa sentenza della corte territoriale allorché afferma quando e come l'azione di controllo del committente sull'operato del coordinatore si sarebbe e potuto svolgere, in rapporto delle fasi di lavorazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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