CIGS: definiti i criteri per le verifiche ispettive

Quali sono le verifiche ispettive che il Ministero del lavoro è tenuto a svolgere sui nuovi procedimenti amministrativi di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS? Lo spiega la circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, che individua due distinte tipologie di verifiche: la prima volta all'accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di CIGS; la seconda, sull’esistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Gli accertamenti non potranno mai limitarsi ad una verifica documentale, ma presuppongono sempre l'accesso sul luogo di lavoro.

 
Con una corposa circolare, la n. 27 dell’8 agosto 2016, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle verifiche ispettive sul procedimento amministrativo di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito delle novità del Jobs Act.
Due sono le tipologie di verifiche che gli organi ispettivi sono chiamati a svolgere sul nuovo procedimento amministrativo. Nel dettaglio:
a) verifiche ispettive finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di CIGS (da effettuare per ciascun procedimento di concessione del trattamento CIGS);
b) verifiche ispettive finalizzate all'accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori (da effettuarsi soltanto nelle ipotesi in cui l'impresa abbia espressamente richiesto il pagamento diretto in sede di presentazione dell'istanza) .

Verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali

Il Ministero del lavoro fa presente che la domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale viene presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, tramite il sistema informatico "CIGSonline" e inviata contestualmente con modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO. - Divisione IV - e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.
L'invio dell'istanza per tutte le causali di concessione del trattamento anche alle Direzioni del lavoro territorialmente competenti, spiega il Ministero, è necessaria in considerazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo che prevedono che gli organi ispettivi effettuino le verifiche di competenza con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi di concessione del trattamento CIGS per tutte le causali di concessione (crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà), a prescindere, quindi , dalla circostanza che l'azienda abbia richiesto il pagamento diretto del trattamento ai lavoratori.
Il Ministero analizza gli elementi principali da verificare con riferimento a ciascuna causale d'intervento. In particolare:
Riorganizzazione aziendale
In caso di riorganizzazione aziendale gli accertamenti ispettivi saranno volti, in primo luogo, alla verifica dell'attuazione del programma di interventi come illustrato dall'azienda in sede di presentazione dell' istanza e approvato dal Ministero del lavoro.
Poiché l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale richiede che il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi DE - sia superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente, andrà verificata da parte degli organi ispettivi l'entità degli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente (mediante ad esempio acquisizioni di ordini e fatture realizzate nel biennio precedente) e dichiarati in sede di presentazione della domanda, della stessa tipologia rispetto a quelli previsti nel programma relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi DE. Inoltre, andrà verificato l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma presentato e confrontata la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati.
In merito alla formazione dei lavoratori sospesi occorre verificare la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni.
Inoltre, fa presente il Ministero, occorre verificare l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative, l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione, il collegamento della formazione con il programma di riorganizzazione e il numero dei lavoratori coinvolti nell'attività formativa.
Deve essere poi verificato che sia stata effettivamente rispettato il recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
Crisi aziendale
In caso di crisi aziendale gli accertamenti ispettivi devono essere finalizzati alla verifica dell'attuazione del piano di risanamento presentato dall'impresa in sede di invio dell'istanza.
Gli organi ispettivi, spiega il Ministero del lavoro, dovranno a relazionare in ordine agli interventi correttivi intrapresi dall'azienda, così come indicati nel piano di risanamento medesimo, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario d'integrazione salariale e che sia finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia sia pure parziale dell' occupazione.
Inoltre deve essere verificato in via generale il ridimensionamento o quanto meno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della CIGS, con riferimento all'unità produttiva nell'ambito della quale è in corso il trattamento. Deve essere altresì riscontrata, di norma, l'assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.
Contratto di solidarietà
Gli organi ispettivi dovranno verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria così come previsto in accordo e in istanza.
La corretta modalità di riduzione oraria andrà verificata controllando dati del LUL, le timbrature e incrociando tali informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori.
Andrà inoltre effettuata la verifica di eventuale lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che, ai sensi dell 'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali , in linea generale, non è ammesso.

Mancato rispetto delle modalità di rotazione

Qualora in sede di verifica ispettiva o anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori emerge il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, il contributo addizionale (articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015) è incrementato nella misura dell' 1%.
La verifica ispettiva circa il rispetto delle modalità di rotazione deve prendere le mosse, evidenzia il Ministero, da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento che poi dovrà essere riscontrato in concreto .

Pagamento diretto

In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, il Ministero del lavoro può autorizzare, su espressa richiesta aziendale, contestualmente alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, fatta salva la successiva revoca nel caso il cui il servizio ispettivo competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'azienda istante.
Il servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l'impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
L'attestazione deve essere basata sull'analisi dell'indice di liquidità dell' impresa istante riferita all'anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell'ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo - con valore inferiore all'unità - così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.
Regime transitorio
A conclusione il Ministero del lavoro spiega che le indicazioni contenute nella circolare n. 27 del 2016 si applicano ai procedimenti di concessione del trattamento CIGS concessi ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015.
Per quanto attiene ai procedimenti e alle istanze presentate ai sensi della previgente normati va (legge 223/1991, decreto legge n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984, DPR 218/2000), gli accertamenti ispettivi seguono le rispettive regole procedimentali.
 
fonte ipsoa.ita