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Credito d’Imposta Formazione 4.0 - Come Funziona?

L’agevolazione spetta a tutte le imprese che nel 2018 realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0. L’incentivo, pari al 40%, ha durata temporanea e compete in relazione al costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

Il Bonus

L’ articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), completato dalle disposizioni applicative contenute nel D.M. 04/05/2018, ha introdotto un incentivo fiscale con procedura automatica nella forma di credito d’imposta a favore degli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti in Italia per la formazione del personale dipendente (con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e apprendistato) nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Le “attività ammissibili” previste nell’ elencazione dell’articolo 3 D.M. 04/05/2018 (ad es. cybersecuritybig data, manifattura additiva, prototipazione rapida, IoT, etc.), devono rientrare in uno dei tre seguenti ambiti aziendali (previsti dall ’Allegato A della Legge di Bilancio 2018):

  • vendita e marketing,
  • informatica,
  • tecniche e/o tecnologie di produzione.

Gli investimenti in formazione 4.0 sono meritevoli di credito d’imposta al rispetto di due ulteriori condizioni:

  • che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (rivolgersi all’Api Teramo);
  • che ai fini della c.d. “portabilità” delle conoscenze e competenze venga resa apposita dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante dell’impresa a ciascun dipendente, attestante l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali.

Si tratta di un’agevolazione fiscale che presenta analogie con quella prevista per le spese di Ricerca e Sviluppo: all’impresa che sostiene, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, spese di formazione 4.0 a favore dei propri dipendenti spetta un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo.

Il credito è determinato nella misura del:

  • 40% delle spese di formazione calcolate come costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato in qualità di discente per la durata del corso;
  • 40% delle spese relative al personale dipendente impiegato in qualità di docente o tutor, nel caso di formazione interna, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua a lui spettante;
  • 100% delle spese di certificazione contabile, entro il limite di 5.000 euro.

Il credito soggiace al solo limite massimo di 300.000 euro a beneficiario, non è soggetto a limiti di compensazione e vi si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio.

Formazione Agevolata 

Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese per corsi di formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Si tratta, come indicato nella legge di Bilancio, di:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Formazione esclusa 

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Come calcolarlo 

Il credito d’imposta compete nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Stando alla disposizione normativa, pertanto, la base di calcolo del credito di imposta è il costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e non il costo del corso di formazione.

Esempio:
Si supponga che nel mese di ottobre 2018 un’impresa realizzi un’attività formativa agevolabile, alla quale partecipino 3 dipendenti. Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 3 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili. Ipotizzando che tale costo sia pari a 15.000 euro, il credito di imposta spettante sarà pari a 6.000 euro.

Come Certificare i costi

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sono previsti i seguenti obblighi documentali:

  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
  • la certificazione contabile del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un revisore legale/società di revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, a cura del dipendente docente o tutor o del responsabile aziendale delle attività di formazione o del formatore esterno;
  • l’inserimento in dichiarazione dei redditi del credito, dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Come funziona

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Per i soggetti “solari”, quindi, per i costi sostenuti nel 2018, il credito di imposta potrà essere compensato a partire dal 2019.

Il beneficio inoltre:

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;

– non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;

– non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi,        delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR);

– non è soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700.000 euro (di cui all’articolo 34, l. n.388/2000);

– si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

Per maggiori informazioni: