Disciplina Lavoro Part- Time

Sul S.O. n.34 della G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 risulta pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. ,entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, i cui articoli da 4 a 12 riguardano il lavoro a tempo parziale

1 .Premessa

Preliminarmente si richiama l’attenzione :

a) sull’art 55 del decreto in parola , riguardante l’elenco delle disposizioni legislative abrogate dalla data d’entrata in vigore del nuovo decreto,che al comma,lettera a) riporta il dec.legvo 61/2000 relativo alla precedente regolamentazione del lavoro part time.
b) sull’art.51 del decreto delegato ,secondo cui : “1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
2.Definizioni (art.4)

Dopo che l’art.1 del decreto ha confermato che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro , l’art.4 dello stesso,evidenziato nel comma 1 che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale, nel comma 2 si preoccupa di fornire le definizioni di: tempo pieno ,tempo parziale, rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto,lavoro supplementare,clausola flessibile e clausola elastica , che in linea di massima appaiono conformi a quelle gia’ previste dal decreto legvo n.61/2000

3.Forma e contenuto del t.p.(art.5)

Alla forma ed ai contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale provvede l’art. 5 del decreto ,che al comma 1 conferma che la forma scritta del contratto a tempo parziale è richiesta ad probationem e non ad substantiam, cosi’ come gia’ disponeva il precedente dec.legvo 61/00 abrogato .

Rimane precisato che ,nell’ipotesi di inosservanza della suddetta forma richiesta ad probationem ,gli atti non risultano nulli, ma producono come conseguenza il divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva , con l’ eccezione della perdita senza colpa da parte del contraente del documento costituente la prova stabilita , al fine di poter dimostrare l’esistenza dell’atto.

Pertanto se la forma ad probationem non viene rispettata, non si può provare in giudizio che l’atto esiste, pur se il medesimo resta valido ed efficace.

In quella ad substantiam ,invece , la forma scritta viene prescritta ai fini dell’esistenza dell’atto,per cui , se manca , l’atto è nullo.

Si rimarca che nel nuovo provvedimento non figura la disposizione presente nell’art.2 comma 1 ,secondo periodo, del decreto 61/2000 abrogato, che recitava :” Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi …, il datore di lavoro è …tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.”

Pertanto, il citato adempimento non sara’ piu’ a carico dei datori di lavoro , se applicano il part time

Inoltre ,confermando la previsione del decreto 61/00 , il comma 2 dell’art.5 dichiara che nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno ,restando stabilito nel comma 3 che ,in caso di organizzazione del lavoro in turni , l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

4.Lavoro supplementare” nel t.p.(art. 6, commi 1/5)

Il lavoro supplementare e’ disciplinato dall’art.6 ,prevedendo che:

a) per prestazioni supplementari s’intendono quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi;
b) se il ccnl applicato al rapporto di lavoro part time non disciplini il lavoro supplementare,al lavoratore il datore di lavoro puo’ richiedere di prestare lavoro supplementare,ma in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, che il prestatore puo’ rifiutare laddiove sia giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
c)il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

5.Lavoro straordinario nel t.p.(art.6 c.6)

Si stabilisce che al dipendente assunto a tempo parziale ( .orizzontale , verticale o misto )è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, mentre in vigenza del dec.legvo n.61/00 era escluso per il tempo parziale orizzontale.

6.Clausole flessibili nel t.p.(art.6, cc 7 e 8)

Si prevede che :

a) nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva , le parti dei rapporti di lavoro a tempo parziale (di qualunque tipo)possono stabilire , per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione sia della collocazione temporale della prestazione lavorativa , che dell’aumento della sua durata.
b)salvo diverse intese tra le parti , l’applicazione di quanto concordato con le clausole elastiche comporto a carico del datore di lavoro di rispettare un preavviso di due giorni lavoratovi nei confronti del dipendente, nonche’ il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi .

c) se la contrattazione collettiva applicata al rapporto part time non disciplini le clausole elastiche, le stesse possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione,con facolta’ del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nelle clausole elastiche si precisano, a pena di nullita :,
1) le condizioni e le modalita’ con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi,puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata,

2)la misura massima dell’aumento della durata dell’orario non puo’ eccedere il limite del 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale ,comportando il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale difatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

d)è riconosciuta la facolta’ di revocare il consenso prestato alla clasola elastica il lavoratore che si trova nelle seguenti condizioni:

 

A)trattasi di lavoratore del settore pubblico e del settore privato affetto da patologie oncologiche nonche’ da gravi patologiecronico-degenerative ingravescenti, per cui residui una ridotta capacita’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente, .

B)in caso di patologie oncologiche o gravi patologie

cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o

i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche’ nel caso in

cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con

totale e permanente inabilita’ lavorativa con connotazione di

gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, che abbia necessita’ di assistenza continua in quanto

non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,

C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di eta’ non superiore a tredici anni o con figlio

convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge

104 del 1992

3.Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce

giustificato motivo di licenziamento.

 

7)Trattamento del lavoratore a tempo parziale (art.7)

 

Nell’art.7 del decreto delegato trovano conferma i principi e le regole gia’ previsti nell’art.4 dell’abrogato dec.legvo n.61/00 con il titolo “principio di non discriminazione”,risultando stabilito in particolare che:

a) Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi, per il solo fatto di lavorare a tempo parziale;
b). Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;

c) i contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso dilicenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio, qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo parziale di tipo verticale

8.Trasformazione del rapporto(Art.8)

Trovano conferma nell’art.8 del decreto delegato le disposizioni gia’ contenute nel decreto legvo n.61/00,ossia :

a) il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento;
b).su accordo delle parti risultante da atto scritto,con o senza assistenza dei rappresentanti sindacali ,è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con conferma della disposizione introdotta dall’art.22 ,c.4, della legge n.183/11 al dec.legvo n.61/00 ,relativa all’abolizione all’obbligo della convalida da parte della direzione provinciale del lavoro competente per territorio dell’accordo di trasformazione delle parti risultante da atto scritto;

c) hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Fermo restando che,a richiesta del lavoratore ,il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
d) sussiste priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di :
– patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale diinvalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ;

–richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 /1992;

e)lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale egli ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Inoltre, risulta inserita la nuova previsione secondo cui il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.

Si dispone , altresì, che in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa ,nonche’ a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno e che i contratti collettivi possono individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione

Infine ,si prevede la conferma della disposizione ,gia’ inclusa nel precedente decreto legislativo abrogato ,secondo cui” il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.”

 

9.Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale(art.9) Risulta confermata dall’art 9 del decretpo delegato la disposizione gia’ prevista dall’abrogato dec.legvo n.61/00,secondo cui:

“Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”

10)Sanzioni(art.10)

In materia di sanzioni l’art.10 del decreto in esame prevede quanto segue :

a)In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alle retribuzioni ed al versamento dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese

Rispetto a quanto sopra è da osservare che l’art.8,comma 2 ,dell’abrogato dec.legvo n.61/00 stabiliva che: ” L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2,( puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno), non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.” ,

b). Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della sentenza.

Nel caso in cui l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.

Per il periodo antecedente alla data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno

c) Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno

11.Disciplina previdenziale per rapporto t.p.(art.11)

 

. Nell’art.11 del decreto delegato sono confermate le precedenti disposizioni dettata dal dec.lregvo n.61/00, risultando stabilito:

a) La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno
b) Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’art. 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: “Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’art. 2″

c )La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al commad) . Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

12.Lavoro t.p. nelle pp.aa.(art.12)

Fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia,riecheggiando il contenuto dell’art.10 dell’abrogato dec.legvo n.61/00 ,l’argomento del lavoro part time nelle pubbliche amministrazioni è disciplinato nel decreto in esame nel modo seguente:

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articvoli.:

a) 6 ,comma 2 ,in cui si prevede che:
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto dilavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoropuo’ richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavorosupplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore dilavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore puo’rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato dacomprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazioneprofessionale. Il lavoro supplementare e’ retribuito con unamaggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale difatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

b) 6 ,comma 6,in cui si stabilisce che:


“6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facolta’ del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullita’, le condizioni e le modalita’ con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonche’ la misura massima dell’aumento, che non puo’ eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.;

c) 10 ,riguardante le sanzioni per il tempo parziale

 

 

Fonte Colaci's Blog

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