Disciplina Lavoro Intermittente

Sul S.O. n.34 della G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 risulta pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. ,entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione

Premesso quanto sopra, si procede all’esame degli articoli da 13 a 18 del citato decreto delegato , relativi alla regolamentazione del lavoro intermittente , che sostituiscono gli artt.da 33 a 40 del decreto legvo n.276/03 che in precedenza regolamentava tale tipologia contrattuale

1 .Premessa

Preliminarmente si richiama l’attenzione :

a) sull’art 55 del decreto in parola , riguardante l’elenco delle disposizioni legislative abrogate dalla data d’entrata in vigore del nuovo decreto sa , sottolineando che il comma 1 lettera d) indica tra le disposizioni abrogate anche gli art.da 33 a 40 del richiamato decreto legvo 276/03,rispetto al contenuto dei quali poco o nulla si discosta la regolamentazione del lavoro a chiamata prevista dal nuovo provvedimento ,c le cui disposizioni sono esaminate di seguito ;

b) sull’art.51 del decreto delegato ,secondo cui : “1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

2.Definizione contratto intermittente (art.13 c.1)

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Peraltro , malgrado che l’ammissibilità dell’ipotesi di contratto intermittente sia subordinata disciplina della contrattazione collettiva,si richiama l’attenzione sul comma 2 dell’art.13, secondo cui , in assenza di previsione nella contrattazione collettiva ,provvede il Ministro del Lavoro con proprio decreto ad individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente.

3.Tipologie contratto intermittente(Art 13 c.1)

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo indeterminato ,ma anche determinato

4.Casi ricorso lavoro intermittente(art.13 cc 1 e2)

Il lavoro intermittente puo’ essere utilizzato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi ed in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Peraltro si dispone che contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti d’eta’ superiore a 55 anni e con soggetti aventi meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno

In relazione a quanto precede .dovra’ essere confermato dalle istituzioni competenti ,se ,in attesa del nuovo Decreto del MLPS di cui al comma 1 dell’art.13 del decreto delegato , risulti ancora possibile ricorrere al lavoro intermittente sulla base del D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.

5.Limiti durata lavoro intermittente(art.13.c.3)

In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.,rimando previsto che ,in caso di superamento del predetto periodo ,il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. .

6.Lavoro intermittente e pp.aa (art.13 c.5)

Mentre nel d.lvo 276/03 tale argomento non risultava disciplinato,il dec.delegato prevede che disposizioni inerenti il lavoto intermittente non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

7.Divieti ricorso lavoro intermittente(art.14 c.1)

E’ confermata la regolamentazione contenuta nell’art.34 c.3 del dec.legvo n.276/03 ,ossia che il ricorso al lavoro intermittente è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
b presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto dilavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.Pertanto, è scomparsa la previsione contenuta nel dec,legvo ,che faceva salva,in merito al divieto del lavoro intermittente, la diversa previsione della contrattazione collettiva

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

8.Forma contratto lavoro intermittente(art-15 c.1)

In materia è confermata la disciplina di cui al d.lvo 276/03 (art.32 c.1 e 2)

Pertanto, il contratto di lavoro intermittente va stipulato in forma scritta ai fini della prova con l’indicazione dei seguenti elementi:

a)durata ed ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 13 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, nonche’ del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che comunque non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione di forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro,nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
9.Informazioni alle rr.ss.aa.(art.15 c.2)

In materia rimane confermata la previsione del d.lvo 276/03 (art.35 c.3)

Di conseguenza ,fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro é tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.Trattasi di incombenza datoriale per cui non risulta prevista corrispondente sanzione in caso di inosservanza ,fatto salvo il ricorso ex art.28 della legge 300/70.

10.Principio di non discriminazione(art.17, cc. 1 e 2)

–E’ confermata la disciplina del d.lvo 276/03 (art.38 c.1) ,vale a dire che ,fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolt

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente é riproporzionato, inragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

11.Indennita’ di disponibilita’ (art17 c. 1 e 2)

Come gia’ nel d.lvo 276/03 (art.36 ) ,è disposto che nel contratto di lavoro intermittente é prevista l’ indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.,secondo la misura stabilita dai contratti collettivi che comunque non puo’ essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,con decreto del Ministro del lavoro , sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Sulla indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

L’indennità di disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo

In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore é tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento ,non maturando nel periodo di temporanea indisponibilità il diritto alla indennità di disponibilità.

Se il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra , perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo’costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione dellaquota di indennita’ di disponibilita’ riferita al periodo successivo al rifiuto ,il decreto in esame, invece non dispone ,come faceva il decreto legvo 276/03,che è dovuto anche un congruo risarcimento, in misura stabilita dalla contrattazione collettiva oppure dal contratto individuale di lavoro

Infine ,si segnala che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, é stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti con prestazioni intermittenti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura

12.Computo lavoratore intermittente (art.18,c.1)

-Sull’argomento trova conferma la disposizione del dec.lvo 276/03(art.39 c.1),vale a dire che,ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per laquale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratoreintermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario dilavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

13.Obbligo comunicazione inizio prestazione intermittente (art17 cc. 1 e 2)

Anche il decreto delegato ,al pari del d.lvo 276/03(art.5 c. 3bis) prevede che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Con decreto di natura non regolamentare dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

In vigenza del dec.legvo n.276/03 ,le modalità operative per effettuare la comunicazione in questione sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 ,mentre istruzioni operative risultano fornite dalla Circolare MLPS n.27/2013 e da ultimo dal Comunicato 16 giugno 2015, con cui si e’ dato avviso che il nuovo indirizzo PEC è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. sostituirà definitivamente l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La violazione degli obblighi di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione , mentre non opera la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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