Disciplina lavoro somministrazione

Sul S.O. n.34 della G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 risulta pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. ,entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione,che negli articoli da 30 a 40 contiene la regolamentazione del lavoro intermittente ,in sostituzione degli gli artt.da 20 a 28 del decreto legvo n.276/03 ,che in precedenza regolamentava tale tipologia contrattuale.

Di seguito ,si procede all’esame delle disposizioni di cui ai predetti articoli.

1.Considerazione introduttiva

Preliminarmente si segnala che l’art. 55 ,comma 1, lett.b), del decreto in questione abroga le disposizioni del . D.L.vo 276/2003 – in materia di lavoro somministrato contenute rispettivamente nell ‘art.18,commi 3 e 3 bis,nonche’negli artt.da 20 a 28,

2.Definizione contratto lavoro somministrato(art.30 c.1)

Si definisce tale il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un somministratore ,autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 ,mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, che , nel corso della missione, svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore

3.Numero lavoratori somministrati utilizzabili (art.31 cc 1 e 2)

Circa l ‘argomento del titolo il decreto distingue tra somministrazione a tempo indeterminato. e determinato specificando quanto segue.

Per quanto concerne i somministrati a tempo indeterminato, è stabilito che:

a) salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore , il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 % del numero dei lavoratori con rapporto subordinato a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto in somministrazione;
b) si applica un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;
c) laddove l’attivita’ aziendale abbia inizio nel corso dell’anno, il limite percentuale del 20% si computa sul numero dei lavoratori con rapporto subordinato a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato:
d) possono essere ceduti all’utilizzatore a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Invece,per quanto riguarda i somministrati a tempo determinato, si prevede che

a) compete ai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabilire i limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
b) comunque non si contano agli effetti dei limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato :
1) ilavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991,

2) i soggetti disoccupati che godono,da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali,

c) i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.riguarda ai quali si rinvia al Decreto del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 20 marzo 2013-Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (GU Serie Generale n.153 del 2-7-2013)

4.Informazione ai lavoratori somministrati(art.31 c.3)

 

Spetta all’utilizzatore informare i lavoratori somministrati circa i posti vacanti presso di sè ,anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali della propria struttura aziendale.

 

5.Disciplina somministrazione tempo indeterminato presso PP.AA.(art.31c.4)

 

Premesso che l’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001,stabilisce

a) Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

 

b) . Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavor

c) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

si segnala che il comma 4 dell’art.31 del decreto delegato in questione vieta l’applicazione della disciplina della somministrazione a tempo indeterminato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

 

6.Divieto ricorso somministrazione(art.32)

 

Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietata nei seguenti cas

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scioper

b) in unità produttive nelle quali , entro i sei mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mes

c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, interessanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d)da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori(es: 28 e seguenti del decretole gislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.)

 

5.Forma del contratto di somministrazione (Art.33)

Il comma 1 dispone che il contratto di somministrazione va redatto in forma scritta e deve contener

a) estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministrator

b) numero dei lavoratori da somministrar

c) indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottat

d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavor

e) mansioni cui saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento

f) luogo e orario di lavoro ,nonche’ trattamento economico e normativo dei lavoratori

Il comma 2 dell’art.in esame precisa ,altresì ,che l’utilizzatore con il contratto di somministrazione di lavoro assume l’obbligo di :

a)comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare ;

b)rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Infine è da rimarcare la previsione del comma 3 ,secondo cui compete al somministratore ,all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore ,comunicare per iscritto le informazioni di cui al comma .1), nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione

6.Disciplina dei rapporti di lavoro somministrato(art.34)

Evidenziato che il decreto delegato in esame non prevede il reato di somministrazione fraudolenta,invece disciplinato dall’art.28 del dec.legvo n.276/01,che risulta tra quelli abrogati e non sostituiti da disposizioni del decrerto n.81/2015,si richiama l’attenzione sugli aspetti evidenziati di seguito

6.1. Somministrazione a tempo indeterminato(art.34 c.1)

Anzitutto, sottolineato che il decreto delegato in esame ha esteso la facolta’ di ricorso al lavoro somministrato a tempo indeterminato a tutte le attività,non confermando le limitazioni di cui all’art.20 comma 3 del dec.legvo n.276/03 , abrogato dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo,si rimarca che il rapporto a tempo indeterminato tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,con previsione della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di essere inviato in missione ,secondo la misura fissata dal contratto collettivo applicabile al somministratore,che comunque non deve essere inferiore a quanto previsto con decreto del Ministro del Lavoro,che è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo

Si ricorda altresì che,come spiegato dalla circolare Inps n.17/2015, le Agenzie possono conseguire l’esonero dal contributo inps triennale previsto dalla legge n.190/15 per le assunzioni dei somministrati a tempo indeterminato,che prevede al n.5 ,quanto segue in materia:

“Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con la legge n. 92 del 2012, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, nell’accezione illustrata nell’ambito della presente circolare, a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

In applicazione del principio di cumulo stabilito dall’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012, l’esonero contributivo in oggetto opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015, primo fra i tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.

Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, si consideri la seguente situazione:

– il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2015, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;

– il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);

– qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, corrispondenti alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.”

6.2 Somministrazione a tempo determinato(art.34 cc.2, 3 e 4)

Da una parte viene affermato che ai rapporti di lavoro somministrato costituiti a tempo determinato si applicano le disposizioni del Capo III del decreto delegato oggetto di esame , relative al lavoro subordinato a termine ,in quanto compatibili, ma daòll’altra è precisato che resta esclusa l’applicazione delle seguenti disposizioni del predetto Capo terzo :

– Art.19 comma 1 , che dichiara essere consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato;

– Art.19 comma 2,secondo cui : Ferma restando la diversa previsione dei contratti collettivi,la durata non puo’ superare 36 mesi ,cui concorrono sia i rapporti di lavoro subordinato a termine , sia le missioni del lavoro in somministrazione tra le medesime parti con o senza interruzioni , purche’ per lo svolgimento di mansioni equivalenti

-art 19 comma 3 per il quale :Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio

-art.21 ,riguardante le proroghe ed i rinnovi dei rapporti di lavoro subordinato a termine

-art.23 ,concernente il numero complessivo dei rapporti lavoro subordinato a termine

.- art.24 inerente il diritto di precedenza dei lavoratori subordinati a termine

Peraltro , è da sottolineare che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo,fatta eccezione per quelle relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Inoltre, e’ da tener conto che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato,con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

 

Si rimarca .altresì, la disposizione che stabilisce che in caso di somministrazione di lavoratori disabili ( ben’inteso se in possesso dei requisiti percentuali di invalidita’ ) destinati a missioni di durata non inferiore a 12 mesi, gli stessi si computano a copertura delle quote di riserva cui all’art.3 della legge n..68/99

Infine ,si deve considerare che le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991.inerente la procedura di mobilita’,non si applicano anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica, invece, l’articolo 3 della legge n. 604/66

7.Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà (art.35)

7.1. Condizioni di base di lavoro e d’occupazione

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

7.2.Obbligazione in solido tra utilizzatore e somministratore

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

7.2. Erogazioni economiche correlate ai risultati e all’andamento economico azienda

I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori del somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio

7.4.Informazione rischi sicurezza

Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n.81 del 2008.Il contratto puo’ prevedere che tale obbligo spetti all’utilizzatore

Infine resta stabilito che l’utilizzatore osserva nei confronti deilavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cuie’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

 

7.5.Impiego somministrato a mansioni superiori o non equivalenti

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratone consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

7.6 .Esercizio potere disciplinare

Poiche’ e’ riservato al somministratore l’esercizio del potere disciplinare, s’impegna l’utilizzatore acomunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ex articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7.7. Risarcimento danni prestatore a terzi

L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

7.8. Nullita’ clausola limitazione facolta’ utilizzatore assunzione prestatore fine missione

E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore e risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori

8.Diritti sindacali e garanzie collettive(Art.36)

Sono confermate le norme in materia gia’ contenute nel dec.legvo n.276/03, risultando previsto che:

1) Ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni.

2). Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3). L’utilizzatore comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

a) prima della stipula del contratto o, nel caso in cui ricorrano motivate ragioni di urgenza entro i cinque giorni successivi, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati

 

9.Tutele previdenziali(Art.37)

1,Gli oneri contributivi, previdenziali,assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo49 della LEGGE 9 marzo 1989, n. 88 ,è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità , i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo

2.Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

3.Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tasso medio,o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall’impresa utilizzatrice, in cui sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero sono determinati in base al tasso medio o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato,ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

4.Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

 

10.Somministrazione irregolare(Art.38)

10.1. Mancanza forma scritta

Se manca la forma scritta, il contratto di somministrazione di lavoro è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

10.2.Lavoro somministrazione fuori limiti e condizioni

Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti stabiliti e delle condizioni previste dagli art.31,commi 1, 2 ,32 e 33 ,comma 1 lettere a),b),c),d) ,il lavoratore può chiedere, anche nei confronti del solo utilizzatore,la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione

Nelle ipotesi di cui sopra tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

La disposizione concernente la facolta’ del somministrato di richiedere , anche nei confronti del solo utilizzatore,la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione non si applica alle pubbliche amministrazioni.

11.Decadenza e tutele(Art 39)

Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi della previsione del punto 10.2 della presente esposizione ,trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n L. 604/66 …e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore

Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui sopra , condanna, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale difatto, avuto riguardo a criteri indicati nell’articolo 8 della L. 604/66 La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive econtributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la costituzione del rapporto di lavoro

 

12.Sanzioni(Art.40)

E’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro la violazione degli obblighi e dei divieti riguardanti :

– “i casi in cui è vietato il lavoro somministrato”

– “il rispetto della forma scritta e l’indicazione degli elementi obbligatori previsti nel contratto di somministrazione ”

– per il solo somministratore, “la violazione dell’obbligo di informazione sugli elementi da riportare nel contratto di somministrazione

– “l’obbligo di assegnare i somministrati a mansioni pari a quelli dei dipendenti (per utilizzatore)

– “la parita’ di erogazione economiche e prestazioni servizi “

-“l’ obbligo di informazioni preventive e consuntive annuali sulle assunzioni dei somministrati ai sindacati”( per l’utilizzatore)

 

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