Disciplina apprendistato secondo Decreto Delegato

1.Introduzione

Sul S.O. n.34 della G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 risulta pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ,entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione,che negli articoli da da 41 a 47 contiene la regolamentazione dell’apprendistato ,in sostituzione degli gli artt. da 1 a 7 del decreto legvo n. 167/2011 , , dedicati al rapporto in questione ,che in precedenza regolamentava tale tipologia contrattuale., per cui ,secondo la previsione del’art. 55 ,comma 1 lett.g) del decreto delegato , interviene l’ abrogazione dalla data d’entrata in vigore del nuovo provvedimento

 Di seguito ,si esaminano le disposizioni di cui ai predetti articoli del decreto n.81/2015

 2.Definizione apprendistato

 Sulla definizione del rapporto di apprendistato non si registrano modifiche risèpetto alla previsione in merito rispettivamente dell’art.1 c.1 del dec. legvo 167/2011 e dell’art.41 ,c.1 del decreto delegato in esame , considerato che uin quest’ultimo , come nel precedente , si afferma essere l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani .

 3.Tipologie apprendistato (art.41c.2)

 Nella bozza del decreto delegato(art.41,c.2) sono confermate le seguenti tipologie ,gia’ previste dal dec.legvo n.167/11 (art.1 c.2):

 -apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;

 

-apprendistato professionalizzante;

 

-apprendistato di alta formazione e ricerca

 Tuttavia, si osserva che il comma 3 del citato art.41 del decreto delegato aggiunge che le tre tipologie dell’apprendistato mirano ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

 4.Disciplina generale

 

L’argomento ,che nel dec.legvo n.167/11 è trattato dall’art.2, nella bozza del decreto delegato viene regolamentato dall’art.42 come viene di seguito precisato

 4.1.Forma contratto apprendistato

 Tanto il l’art,1,c,2 lett,a)dec.legvo n.167/11 , quanto il decreto delegato (art.42 c.1) richiedono la forma scritta per la stipula del contratto di apprendistato.Tuttavia, si fa notare che il dec.delegato aggiunge che la forma scritta è richiesta ai fini di prova , vale a dire che essa non è richiesta ad substantiam e che la sua mancanza ,quindi non incide sulla validita’ del rapporto.

 4.2.Piano formativo individuale

 Il decreto legislativo 167/11 (art.1 c.2 lett.a) ed il dec.delegato (art.42 c.1) richiedono in maniera concorde la redazione del piano individuale formativo , da definire anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali del decreto legislativo e da inserire in forma sintetica nel contratto di apprendistato

 Però ,l’art.42 , al terzo e quarto periodo del comma 1) ,dispone altresì che :

 a) nell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale ed altresì’ nell’apprendistato di alta formazione e ricerca ,il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa

b) al piano formativo individuale, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

4.3.Durata minima apprendistato

 

L’art.42,comma 5,del decreto delegato ,confermando l’analoga disposizione prevista dall’art.2 ,comma 1 ,lett.a- bis del dec.legvo 167/11, fissa la durata minima del contratto di apprendistato a sei mesi ,aggiungendo che ”per l’apprendistato professionalizzante ,gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata minima del periodo di apprendistato”

 

4.4.Recesso durante apprendistato

 

Mentre il dec,legvo n.167/11 ,alla lettera l) ,comma 1 , dell’art.2 comma prevede che “il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. e che in caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente”,il d.delegato in esame regolamenta l’argomento del titolo nel comma 3) dell’art.42, disponendo :

 “3.Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato.Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza

 4.5, Recesso al termine del periodo di apprendistato

 Il decreto delegato (art.42 ,comma 4), confermando la previsione del dec.legvo 167/11 (art.2,comma 1 ,lett.m) stabilisce che:

 a) al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine;

b)durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina  del contratto di apprendistato

 c) se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

4.6.Principi cui deve ispirarsi la disciplina collettiva del rapporto di apprendistato

 

 Come gia’ disposto dal dec.legvo n.167/11(art.2 comma 1) ,il decreto delegato (art.42 comma 5) stabilisce per il contratto di apprendistato il rispetto dei seguenti principi

 

a) divieto di retribuzione a cottimo

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio

c) presenza di un tutore o referente aziendale

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 200

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

  4.7.Norme previdenza ed assistenza obbligatoria applicabili apprendisti

 Riguardo all’argomento del titolo, il decreto delegato (art.42 comma 6 ) ha confermato quanto stabilito nell’art.2,comma 2, del dec.legvo n.167/11,ossia che per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme

 a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

b) assicurazione contro le malattie

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia

d) maternità

e) assegno familiare

f) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,che recita:” 1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e’riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”

4.8.Numero complessivo apprendisti

 Anche sul numero complessivo di apprendisti presenti in azienda ,il decreto dec.delegato (art.42 ,comma 7) ribadisce la disposizione contenuta nell’art.2, comma 3 ,del dec.legvo 167/11 ,prevedendo che:

 a)complessivamente un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate,un numero di apprendisti che non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

 

b)tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

c)e’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

d)Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

e)le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ,cui si rinvia

 

4.9.Trasformazione precedenti rapporti per assunzione nuovi apprendisti

 In merito all’argomento del titolo ,il d.delegato(art.42 comma 8) ha confermato la disposizione contenuta nell’art.2 ,comma 3bis del dec.legvo 167/11,secondo cui:

 a)ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, soltanto per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro

 

b) restano esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa

c) qualora non sia rispettata la predetta percentuale è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante

d) gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato,sin dalla data di costituzione del rapporto.

 

4.9.Standard formativi

L’argomento e’ previsto dall’art.46 ,comma 1del dec.delegato che recita: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensidell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Nella regolamentazione previgente,invece, gli standard formativi dell’apprendistato professionalizzante erano definiti dagli accordi collettivi.

4.10.Registrazioni libretto formativo del cittadino

La materia è disciplinata dal decreto delegato all’art.46, comma 2 ,prevedendo che la registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, è di competenza

 a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma diistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

4.11.Repertorio delle professioni.Ne parla l’art.46 al comma 3secondo cui :Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioniprofessionali

acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e

 standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche

 sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio

delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale

previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle

premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministerodell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i

rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano

4.12.Registrazionecompetenzeacquisite

In base al comma 4 dell’art.46 ,le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzioneformativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

5.Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

5.1 Generalita ‘

Di questa tipologia di apprendistato la bozza del decreto delegato in esame si occupa nell’art.43 , che al comma 1 dichiara essere lo stesso strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 –

5.2. Soggetti che possono essere assunti

Il d.delegato (art.43 ,comma 2 ,primo periodo) confermando la disposizione dell’art.3,comma 1,del dec.legvo n.167/11,dichiara che possono essere assunti con il contratto di apprendistato in questione in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25

5.3.Durata

L’indicazione per la durata di tale rapporto di apprendistato nel d.delegato(art.43 cpomma 2 ,secondo periodo) corrisponde a quella del decreto legvo n.167/11 (art.3 ,comma 1,secondo periodo) .Infatti risulta stabilito che la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale

5.4.Regolamentazione apprendistato

 A tale aspetto si dedica il comma 3 dell’art.43 del dec.delegato ,rieccheggiando la previsione dell’art.3,comma 2 ,del dec,legvo n.167/11 ,disponendo che la regolamentazione

dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di

specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome diTrento e Bolzano ,mentre in assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro , che ne disciplina l’esercizio con propri decreti. 

5.5.Facolta’ proroga durata apprendistato

Di tale argomento ,non previsto e disciplinato dal dec.legvo n167/11,si occupa l’art.43 ,comma 4, del decreto delegato ,in cui è stabilito che in relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno : 

a) il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi dell’apprendistato in questione , per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15,comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 200

b) anche nel caso in cui, al termine dei percorsi dell’apprendistato in questione , l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

 5.6.Stipula contratti apprendistato destinati a giovani studenti

 Di questi particolari contratti di apprendistato ,non previsti e non regolamentati in precedenti disposizioni legislative,comprese quelle del dec.legvo n.167/11, parla il decreto delegato all’art.43 comma 5 .stabilendo che possono essere stipulati:

a)contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzionesecondaria superiore,di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quellegià previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2dell’articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione inazienda già attivati; ,

 b) contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

 5.7.Adempimenti datori lavoro per stipulare contratti apprendistato di primo tipo

 L’aspetto in parola e’ trattato dal dec.delegato nell’art.43comma 6 , prevedendo quanto segue

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1.

Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.

5.8 Apprendistato di primo tipo svolto nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale

L’art.46 ,comma 6 ,secondo periodo del decreto delegato ,stabilisce che l’apprendistato realizzato nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno ed al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

5.9. Obbligo retributivo per datore lavoro

La questione e’ prevista dal comma 7 dell’art.46 del decreto delegato ,secondo cui

a) per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

b)per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 % di quella che gli sarebbe dovuta

c) sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi

 

5.10.Apprendistato a tempo determinato per attivita’ stagionali

 In materia di apprendistato di primo tipo ,l’art.46 ,comma 8 recita :” Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. 

5.11 .Possibilita’ trasformazione apprendistato di primo tipo in apprendistato professionalizzante

La fattispecie di cui al titolo e’ disciplinata nell’art.46 ,comma 9 ,secondo cui:

“Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali,è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.

In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi diapprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5.(accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale .

6.Apprendistato professionalizzante

Questa tipologia di apprendistato è disciplina dall’art.47 del decreto delegato,di cui di seguito si evidenziano gli aspetti rilevanti

6.1.Soggetti che possono essere assunti

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazioneprofessionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.,fermo restando che per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decretolegislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 6.2.Determinazione qualificazione professionale

La qualificazione professionale ,al cui conseguimento è finalizzato il contratto in parola, è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6.3.Durata e modalita’ erogazione formazione

Spetta agli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabilire , in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e lemodalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

6.4.Integrazione formaziome professionalizzante

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datoredi lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

La Regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto,effettuata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità disvolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e alcalendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

6.5.Qualifica maestro artigiano o di mestiere

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, lemodalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

6.6.Contratti apprendistato a tempo determinato per attivita’ stagionali

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità disvolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato

7.Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Questa terza tipologia di apprendistato trova disciplina nell’art.45 del decreto delegato ,i cui aspetti significativi si espongono di seguito

7.1. Soggetti che possono stipulare il contratto

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativiai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possessodi diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

7.2.Modalita’ per costituire il contratto di apprendistato

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro,secondo lo schema definito con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entroil massimo di 60, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui sopra .

7.3 .La formazione esterna nel contratto apprendistato alta formazione

Detta formazione all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsidi istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

7.4.Obbligo retributivo datore di lavoro

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

7.5. Regolamentazione e durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca per percorsi di alta formazione

Sono rimesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con leassociazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altreistituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozionedelle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza delle regolamentazioni regionali di cui sopra l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui sopra ,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.Disposizioni finali

8.1. Inadempimento nella erogazione della formazione

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire larealizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenutoa versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

8.2. Intervento personale ispettivo

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempierePer la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1(mancanza piano formativo individuale), nonché per laviolazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c)(riguardanti rispettivamente:

a)divieto di retribuzione a cottimo;

b)possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale) , il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.

Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro competente.

8.3.Esclusioni apprendisti da computo limiti numerici

Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunticon contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previstia leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

8.4. Assunzioni con contratto apprendistato professionalizzante beneficiari di mobilita’ e di trattamento di disoccupazione

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratoribeneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cuiall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo8, comma 4, della medesima legge.

8.5. Proroga regolamentazioni apprendistato e formazione di tipo professionalizzante vigenti

Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al decreto delegato presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.,mentre in assenza della offerta formativa pubblica circa la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8.6.Disciplina apprendistato settori attivita’ pubblici

La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato di secondo e terzo tipo per i settori di attività pubblici, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

8.7. Mantenimento benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un anno

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per mangono per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori beneficiari di mobilita e trattamento di disoccupazione che siano assunti con rapporto di apprendistato

8.8. I datori di lavoro con sedi in più regioni o province autonome

Possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale epossono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

8.9. Permangono competenze Regioni a statuto speciale e Province autonome

Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione

8.10.Definizione successiva incentivi per assunzioni con rapporto apprendistato

Con successivo decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

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