Disciplina Lavoro a Termine II° Decreto Delegato

Sul S.O. n.34 della G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 risulta pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ,entrato in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione,che negli articoli da 19 a 29 contiene la regolamentazione del lavoro a tempo determinato ,in sostituzione degli articoli del dec.legvo n.368/01. ,che prima dell’abrogazione ha regolamentato tale tipologia contrattuale

Di seguito ,si esaminano le disposizioni di cui ai predetti articoli del decreto n.81/2015

Avvertenze preliminari

Prima di procedere all’esame degli articoli da 19 a 29 del citato decreto delegato , dedicati alla regolamentazione del ”rapporto di lavoro a termine”, si ritiene confacente far presente che

a) i predetti articoli sostituiscono quelli del Decreto Legislativo n. 368/2001 che , in base alla previsione del’art. 55 ,comma 1 ,lett.b) del decreto in esame , è abrogato dalla data d’entrata in vigore del nuovo provvedimento

b) l’art.2 del dec.legvo 368/01 ,inerente la”disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali “, restera’ ancora in vigore per ulteriori 18 mesi dalla data d’entrata in vigore del decreto delegato;

c) anche dopo l’entrata in vigore del decreto delegato in questione , continua a trovare applicazione quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,secondo cui:” 28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato ,anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscalidi cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici noneconomici, gli enti di ricerca, le universita’ e gli enti pubblici dicui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche’ al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo’ essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalita’ nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sadeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Serviziosanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica allastruttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale.”

d) trova applicazione l’art. 51 del decreto delegato in esame,che recita:

“1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi s’intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria

L’esame degli articoli da 19 a 29 avviene operando un raffronto tra il contenuto degli stessi e quello delle corrispondenti disposizioni del dec.legvo n.368/01, così da individuare ed evidenziare eventuali modificazioni e/o integrazioni in materia di rapporti a termine apportate dal decreto delegato alla previgente normativa

1.APPOSIZIONE DEL TERMINE

-nel dec.legvo 368/01(art.1,c.1)

Dopo l’affermazione che contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, viene precisato che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato

– nel dec.delegato (art.19 ,c.1)

E’confermata l’indicazione prevista dal dec.legvo 368/01

2.DURATA MASSIMA LAVORO A TERMINE

–nel dec.legvo 368/01(art.1,c.1)

La durata del rapporto non puo’ superare trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato,sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato

– nel dec.81 (art.19,c.2 ,primo periodo)

Restando salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e fatta eccezione per le attivita’ stagionali di cui si parla nel comma all’articolo 21 decreto delegato ,si stabilisce che i rapporti di lavoro a tempo determinato tra le medesimeparti lo per effetto di una successione di contratti, conclusi svolgendo mansioni di pari livello e categoria legale ed a prescindere dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non possono avere durata superiore a 36 mesi

Inoltre è stabilito che agli effetti del computo del predetto periodo si vanno considerati anche i periodi di missione con mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Infine si avverte che che in caso di superamento del limite dei trentasei mesi sia superato, in conseguenza di un contratto unico o di una successione di contratti, si produce la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3.CONSEGUENZA SUPERAMENTO LIMITE 36 MESI

-nel dec.legvo 368/01(art.5,c.4-bis)

Ferma la previsione di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ,la successione di contratti a termine e di contratti a t.d. in somministrazione per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato

– nel dec. 81(art.19,c.2 ,terzo periodo)

In caso di superamento del limite dei trentasei mesi,in conseguenza sia di un contratto unico ,che di una successione di contratti, si produce la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data dell’intevenuto superamento

4.FACOLTA’ ULTERIORE CONTRATO A TERMINE OLTRE 36 MESI

-nel dec.legvo 368/01(art 5 c.4-bis ,secondo e terzo periodo)

In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ,cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

-nel dec. 81 (art.19,c.3 )

Gli stessi soggetti possono costituire un ulteriore contratto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, da stipulare presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il nuovo contratto a termine si considera a tempo indeterminato dalla data della stipula se non risulta rispettata la procedura prevista , nonché in caso di superamento della durata stabilita per il medesimo

Circa tale aspetto , giova evidenziare che il dec.delegato , rispetto al precedente provvedimento ,registra le seguenti novita’

a) non è prevista l’ obbligatoria assistenza delle oo.ss. presso la DTL,

b) è fissato per tutti i lavoratori una durata massima di 12 mesi per l’ulteriore contratto a termine ,successivo ai 36 mesi precedenti ,senza rinvio, per la determinazione della stessa, ad accordi o avvisi comuni sindacali.

5.FORMA SCRITTA CONTRATTO A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01( art.1,c.2)

L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,da atto scritto

– nel dec. 81 (art.19,c.4 )

E’confermata la disposizione del dec.legvo 368/01

6.DEROGA FORMA SCRITTA

nel dec.legvo 368/01(art.1,c.4)

La scrittura non e’ necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

nel dec. 81 (art.19 ,c.4)

-E’confermata la disciplina dec.legvo 368/01

7.OBBLIGO CONSEGNA LAVORATORE COPIA CONTRATTO

nel dec.legvo 368/01( art.1,c.3)

Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

nel dec. 81(art.19,cc.4 )

-E’confermata la disciplina dec.legvo 368/01

8.OBBLIGO INFORMAZIONE LAVORATORI A TERMINE DISPONIBILITA’ POSTI A TEMPO INDETERMINATO
nel d.legvo 368/01(art. 9 cc 1 e 2)

1.I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu’rappresentativi definiscono le modalita’ per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita’ di ottenere posti -duraturi che hanno gli altri lavoratori.

2.I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita’ e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

-nel dec. 81 (art.19,c.5)

A carico del datore di lavoro è posto l’ulteriore impegno di informare i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, in merito ai posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa .conformandosi alle modalità definite dai contratti collettivi.

9.DIVIETO RICORSO LAVORO A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01(art.3,c.1 )

Il rapporto a termine è vietato nei seguenti casi

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mes

c) presso unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario,con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termin

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex dec.legvo n.81/2008

– nel dec.81 dec.delegato (art.20,c.1)

E’confermata la disciplina dec.legvo 368/01

10) CONSEGUENZA VIOLAZIONE DIVIETO RICORSO LAVORO A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01

la conseguenza non risulta espressamente definita

-nella bozza dec.delegato(art.20 ,comma 2)

In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

11.PROROGHE CONTRATTI A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01(art.4,cc .1 e 2)

Previo consenso del lavoratore, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato se la durata del medesimo sia inferiore a tre anni .In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni

L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro

-nel decreto 81 (art. 21, comma 1)

1.Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore,il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

–Degna di attenzione è la circostanza che il decreto delegato ,a differenzia del decreto leg.vo n,368/01 , non prevede nè l’indicazione che a determinare il limite dei 36 mesi concorrono i rinnovi ,indipendentemente dal loro numero ,nè la condizione che le proroghe si devono riferire alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato .

In riferimento a quanto evidenziato, potrebbe risultare confacente che dagli organi istituzionali competenti venga precisato se le cinque proroghe possano realizzarsi anche in attività lavorativa diversa rispetto a quella del primo contratto ,come lascia supporre il testo dell’art. 21 ,comma 1 ,del decreto n.81

12.DURATA INTERVALLI PER RINNOVI

–nel dec.legvo 368/01( art.5,c.3)

In caso di rinnovi ,tra la fine di un contratto di lavoro e la stipula di uno nuovo,devono trascorrere:

a)10 giorni se la durata del contratto iniziale è inferiore a 6 mes

b) 20 giorni se la durata del contratto iniziale è superiore a 6 mesi

– nel dec. 81(art.21 ,c.2)

E’ confermata la disciplina del dec.legvo n.368/01

13.DEROGA DURATA INTERVALLI PER RINNOVI

-nel dec.legvo 368/01(art.5,c.3)

Le disposizioni relative alla durata degli intervalli per i rinnovi del contratto a termine ,non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

-nel dec. 81 (art.21,c.2,secondo periodo)

Le disposizioni relative alla durata degli intervalli per i rinnovi del contratto a termine non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ,nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del decreto di cui al periodo precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525

Pertanto, la novita’ è che il decreto delegato prevede la sostituzione del dpr con il d.m .per l’individuazione delle attivita’ stagionali . in merito alle quali si ammette la deroga alla durata degli intervalli tra rapporti a termine successivi

14- IMPRESE START UP INNOVATIVE: ESCLUSIONE LIMITI PREVISTI PER PROROGHE E RINNOVI

-nel dec.legvo 368/01

La fattispecie non risulta disciplinata

-nel dec.81 (art. 21,c.3)

I limiti previsti per proroghe e rinnovi non si applicano alle imprese start-up innovative di cui all’art.25,c.2 , DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 n 221 – convertito in legge n.221)1012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma3 delcitato art.25 per le società già costituite.

15.CONSEGUENZE PER CONTINUAZIONE RAPPORTI OLTRE TERMINE

nel dec.legvo 368/01 (art.5,cc.1 e 2 )

1.In caso di continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il lavoratore ha diritto dal datore di lavoro ad una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore

2.Laddove il rapporto di lavoro, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo consentito , ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

-nel dec.81 (art.22,cc 1 e 2)

E’ confermata disciplina dec.legvo 368/01

16.NUMERO COMPLESSIVO CONSENTITO CONTRATTI A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01(art.1,c.1)

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

– nel dec. 81 (art.23,c.1)

Ferma la previsione del dec.legvo n.368/01 , come sopra riportata,la stessa risulta nel decreto delegato integrata da quanto stato anticipato dal MLPS nelle istruzioni operative sulle modifiche introdotte alla disciplina del lavoro a termine apportate dalla legge n.78/2014,ossia

a) arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;

b) in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

ESENZIONE LIMITE NUMERO COMPLESSIVO CONTRATTI T.D.
-nel dec.legvo 368/01(art.10,cc.5-bis e 7)

La individuazione, anche in misura non uniforme,di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1 stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato concl

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivinazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o compartimerceologici

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al dpr n. 1525/63, esuccessive modificazioni

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni

– nel dec.81 (art.23 cc.2 e 3)

Sono esenti dal limite del 20% nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite

c) nelle attività stagionali che sono individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all’adozione del decreto di cui al periodo precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni del dpr n. 1525/63

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivie) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 55 anni

Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università pubbliche o private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica otecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione dellastessa,tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privatiderivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono

18.DIRITTI DI PRECEDENZA

nel dec.legvo 368/01(art.5 c.4-ter ,4-quinquies e 4-sexies

a) Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza ,fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

b)Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all’articolo16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto,con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro isuccessivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine

c) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Si precisa che il diritto di precedenza di cui alle lettere a) , b) e cpuò essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine si rimarca che il datore di lavoro è tenuto a richiamare espressamente il diritto di precedenza di cui alle lettere a) ,b) e c)nell’atto scritto del contratto di lavoro a termine ( obbligo che,peraltro,non prevede sanzione , laddove omesso )

– nel dec. 81(art.24,cc 1),2) 3) e 4))

E’confermata disciplina dec.legvo n.368/01

19.PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

-nel dec.legvo 368/01(art.6,c.1)

Il prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato ha diritto a ferie e gratifica natalizia o tredicesima mensilita’, trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato ,sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

– nel dec.81 dec.delegato( art.25,c.1)

E’ confermata disciplina dec.legvo 368/01

20.CRITERI COMPUTO LAVORATORI A TERMINE

-nel dec.legvo 368/01( art.8,c.1)

Il computo dei dipendenti si basa sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

-dec. 81 (art.27,c.1)

E’ rimasta la disciplina dec.legvo 368/01 , restando precisato ,tuttavia ,che

a) nel computo sono compresi espressamente anche i dirigenti

b) la disciplina in materia di compiuto e’ applicabile non soltanto per lart.35 della legge n.300/70, ma anche per qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro,

21.DECADENZA E TUTELE

-nella legge 183/2010 modificata da legge 92/12

La legge 183/2010 ha profondamente modificato gli oneri a carico del lavoratore che intenda ottenere l’accertamento giudiziario della illegittimità del termine, stabilendo invece che la illegittima apposizione del termine deve essere impugnata, a pena di decadenza. Attualmente, e per effetto della legge 92/2012, l’impugnazione deve avvenire entro 120 giorni dalla scadenza del termine; nei successivi 180 giorni, sempre a pena di decadenza, deve essere depositato il ricorso giudiziario. L’onere di impugnazione riguarda:

a)i licenziamenti che presuppongono la soluzione di questioni relative alla legittimità del termine apposto al contratto;

b)l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. n. 368/2001 (quindi quando venga messa in discussione il rispetto dei requisiti formali di cui all’art. 1, ovvero la regolarità del contratto stipulato nel settore del trasporto aereo, dei servizi aeroportuali e dei servizi nel settore delle poste ex art. 2, ovvero la legittimità della proroga ex art. 4).

-nel dec. 81(art. 28 cc.1,2 e 3)

1.L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 entro 120 dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del predetto articolo 6.

2.Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato ai sensi della presente Sezione, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

3.In presenza di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà

22.ESCLUSIONI E DISCIPLINE SPECIFICHE

nel dec.legvo 368/01(art.10,cc. 1 e segg.)

1)Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia’disciplinati da specifiche normative

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b)omissis

c) i rapporti di apprendistato, nonché’ le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.

c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione.

c -ter) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2)Altresì sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi’ come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

.3) Infine ,sono esclusi i rapporti per cui nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e’ ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La comunicazione dell’assunzione va effettuata al Centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

4) Infine ,sono esclusi dal campo di applicazione del dec.legvo 368/01

A) i contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 del codice civil

B) i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolasticoed educativo anche in casodi assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato

C) i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza

D) i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all’ingresso di prodotti ortofrutticoli.

– nel dec. 81( art. 29 ,cc.1 e segg.)

1:Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Sezione, in quanto già disciplinati da specifiche normative

a) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2,della legge n. 223 del 1991

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

d) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio

e) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nelsettore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedent

f) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale.

23.SANZIONI

-nel dec.legvo 368/01( artt. 5 ,c.4 septies e 12 ,c.1)

In caso di violazione del limite percentuale di lavoratori a termine per ciascun lavoratore .si applica la sanzione amministrativa pari

a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno

b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno

2)Inoltre resta confermata la disciplina dell’art.12 dec.legvo n.368/01 relativas alla sanzione per la violazione del principio di non discriminazione,di cui all’art. 23,c.1 del decreto delegato , trattato al precedente n.19

– nel dec.81 (art.25,c.2)

Restano confermate le sanzioni di cui al dec.legvo n.368 /01 sopra precisate ,evidenziando che per il superamento del limite numerico dei contratti a termine ,l’art.25 c.2 del decrreto delegato prevede espressamente l’esclusione della trasformazione dei contratti a tempo determinato assunti oltre il limite fissatio , disponendo ,invece, l’applicazione delle medesime sanzioni amministrative gia’ applicabili ex dall’art.5 ,comma 4-septies ,del decreto n.368/01.

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