Licenziamento e conciliazione con il Jobs Act parte II

Con l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti nel Jobs Act cambiano le regole per il licenziamento individuale, sia discriminatorio sia per giustificato motivo o disciplinare. Al contempo viene modificata la conciliazione per sanare eventuali controversie tra lavoratore e datore di lavoro. 

Reintegro

Nel  licenziamento discriminatorio (ex art. 15 Legge 300/70), nullo o inefficace perché intimato solo in forma orale, il giudice ordina lareintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore al pagamento di una indennità non inferiore a 5 mensilità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo che va dal giorno del recesso fino a quello di effettivo reintegro. Per il medesimo periodo è previsto il versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali. Il lavoratore, tuttavia, può chiedere in sostituzione della reintegrazione una indennità pari a 15 mensilità, risolvendo il rapporto. 

Indennizzo

Nel contratto a tutele crescenti è esclusa la reintegrazione e previsto un indennizzo certo e crescente in funzione dell’anzianità di servizio. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legato a ragioni inerenti: attività produttiva, organizzazione del lavoro, suo regolare funzionamento. In tali casi (estinto il rapporto di lavoro) l’indennità è pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio. Tale importo non potrà comunque essere inferiore a 4 mensilità né superiore alle 24. Per le PMI l’indennità è dimezzata e non può essere superiore a 6 mensilità. 

Risarcimento

In caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo il lavoratore ha solo diritto alrisarcimento del danno pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24. Anche in questo caso per le PMI gli importi sono dimezzati e il limite massimo è fissato in 6 mensilità. Se il lavoratore dimostra l’insussistenza del fatto materiale che gli è stato contestato, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di in risarcimento commisurato all’ultima retribuzione, nonché al versamento dei contributi. Il lavoratore può comunque richiedere in sostituzione del reintegro un’indennità pari a 15 mensilità. 

Conciliazione

Il DLgs 23/2015 ha introdotto un nuovo rito di conciliazione stragiudiziale (esperibile nelle sedi indicate dall’art. 2113 e dall’art. 82, comma 1 del DLgs 276/2003), applicabile alle eventuali controversie legate a licenziamenti illegittimi. Il datore di lavoro può offrire unimporto esente da IRPEF e contributi pari a una mensilità per ogni anno di servizio, comunque compreso tra 2 e 18 mensilità. Se il lavoratore accetta, si estingue in automatico il rapporto alla data del licenziamento, si rinuncia all’impugnazione anche se già avviata e si mantiene il diritto alla NASpI (precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 13 del 24 aprile 2015).

Il legislatore ha introdotto una comunicazione integrativa di cessazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla fine del rapporto di lavoro che indichi l’esito dell’offerta conciliativa, in mancanza della quale è prevista in capo al datore di lavoro una sanzione amministrativa tra 100 e 500 euro per lavoratore. Tramite il modello online UNILAV-conciliazione dovrà essere inserito l’esito dell’offerta e, se il procedimento è andato a buon fine, informazioni aggiuntive come la sede della conciliazione e l’importo erogato.

 

Fonte pmi.it

 

 

 

Bando ISI - INAIL 2023

L’Inail, tramite l’avviso pubblico ISI 2023, finanzia in conto capitale le spese sostenute per pr...


INL: d.lgs 105/2022 – conciliazione vita/lavoro e congedi parentali-

La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha em...


Metalli: mappare risorse interne e creare authority

“In vista del nuovo anno che, senza un’adeguata strategia di medio e di lungo periodo sulle polit...


NOVITA’SUI CREDITI D’IMPOSTA EE E GAS METANO

Sulla G.U n° 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione 91 del Decreto-leg...


DECRETO CARBURANTI: SCONTO DI 30 CENTESIMI ESTESO FINO AL 21 AGOSTO

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e il Ministro della transizione ecolog...


Agenzia delle Entrate: Risoluzione Codici tributo

In allegato la Risoluzione n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate con cui istituisce una serie di cod...


MISE: Fondo sviluppo tecnologie e blockchain: domande per incentivi imprese dal 21 settembre

A partire dal 21 settembre 2022, le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in fo...


Nuovo Protocollo Covid

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sulle mi...


Seminario protocollo di intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi

Il Protocollo di intesa sottoscritto da Confapi con l’Arma dei Carabinieri per la sicurezza azien...


Finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina

BENEFICIARI
PMI o imprese sino a 1.500 dipendenti come gruppo aziendale (midcap) con le seguenti c...


Superbonus, Filiera delle costruzioni: subito lo sblocco dei crediti

Le associazioni imprenditoriali e professionali, riunitesi ieri, chiedono un incontro urgente con...


Agenzia delle Entrate: chiarimenti su aliquote IVA e agevolazioni settore gas

L’Agenzia delle Entrate con propria circolare (che si allega) illustra le novità in tema di aliqu...


INL: Convalida – dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri

A seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il mode...


CONFAPI A MINISTRO ORLANDO: ACCELERARE I BANDI 2022 DEL FONDO NUOVE COMPETENZE

Confapi ha partecipato, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ...


IL DECRETO RIAPERTURE IN GAZZETTA UFFICIALE

Nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio è stato pubblicato il ddl di conversione del decreto riape...