NASpI, ASDI e DIS-COLL: a chi spetta l’assegno

NASpI

I destinatari della NASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego sono tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli, per i quali è prevista una normativa specifica. In sostanza i destinatari sono gli stessi dell’ASpI e della mini-ASpI.

Ricordiamo che l’assegno della NASpI può essere percepito fino al 2016, per un massimo di 24 mesi. Dal 2017 la durata massima scenderà a 18 mesi. Il periodo di percezione della NASpI è coperto da contribuzione figurativa, entro un tetto massimo di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI. Per il 2015 questo importo è uguale a 1300 euro x 1,4, ossia a 1820 euro. Requisiti, da possedere congiuntamente:

  • trovarsi in stato di disoccupazione certificato dal centro per l’impiego;
  • almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate effettive, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

ASDI

I destinatari dell’ASDI, il nuovo assegno di disoccupazione a sostegno del reddito, spetta ai lavoratori e alle lavoratrici con figli minori e prossimi al pensionamento, senza requisiti contributivi e anagrafici. La durata massima dell’ASDI è di 6 mesi e sarà erogato in via sperimentale per l’anno 2015 e per il 2016, nel limite delle risorse stanziate: 200 milioni di euro per ciascun anno.

Si tratta di una prestazione che rientra tra le misure di tutela a sostegno del reddito per quei lavoratori che dopo aver usufruito della NASpI risultino ancora senza occupazionee in condizioni di particolare disagio economico, appurato dall’ISEE. L’importo dell’ASDI sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento NASpI, più gli eventuali assegni familiari. In ogni caso non potrà superare l’importo dell’assegno sociale.

DIS-COLL

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per lavoratori collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (co.co.co e co.co.pro.) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Viene corrisposta per un periodo pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. In questo caso non è prevista alcuna contribuzione figurativa.

Requisiti, da possedere congiuntamente:

  • trovarsi in stato di disoccupazione certificato dal centro per l’impiego;
  • almeno 3 mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio 2014;
  • almeno 1 mese di contribuzione, o di una collaborazione, che abbia prodotto un reddito di almeno pari a 647,5 euro nel 2015, ovvero pari alla metà dell’importo che dà diritto ad un mese di contribuzione.

 

 

Fonte pmi.it

 

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