Apprendistato quando diventa indeterminato
Se il licenziamento al termine dell’apprendistato non è legittimo, il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato. Lo ha affermato la Cassazione, con sentenza n. 5051 del 15 marzo 2016, affrontando il caso di una lavoratrice in gravidanza licenziata in violazione dell’art. 54, DLgs 151/2001..
Il Tribunale dichiarava nullo il licenziamento e condannava il datore di lavoro a reintegro erisarcimento pari all’ammontare delle retribuzioni perdute. In appello, il computo del risarcimento veniva ridotto facendolo partire dalla scadenza naturale del contratto invece che da quella del licenziamento.
In Cassazione, invece di richiamare erroneamente la disciplina del contratto di formazione e lavoro (a termine), rifacendosi a quella dell’apprendistato (L. 25/1955 in vigore fino al 24 ottobre 2011, applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio), che dà origine a un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
In tal senso, la previsione della disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c., cioè con preavviso, è propria di un rapporto indeterminato. Il mancato esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro e la nullità del licenziamento nel caso in oggetto comportano dunque la trasformazione automatica del contratto di apprendistato a contratto di assunzione a tempo indeterminato.