Min.Lavoro: Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, con interpello in materia di sicurezza n. 20/2014 ha dato parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, co. 4, del D.L.vo n. 81/2008, e nello specifico, se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA.
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
"Occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore per le aziende con più di 15 lavoratori è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Tanto premesso, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70"
Fonte: Ministero del Lavoro.
08 ottobre 2014