VADEMECUM ADEMPIMENTI PER RICORSI AMMINISTRATIVI DIREZIONI INTERREGIONALI LAVORO

In riferimento e seguito ai seguenti provvedimenti :

a) D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 , contenente il  Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 2, comma7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificatodall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150″. (14G00125)(GU n.196 del 25-8-2014)

b) Decreto ministeriale 04 novembre 2014 ,con cui si è data attuazione al D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

c) Circolare 21 gennaio 2015, n. 116 ,che fornisce istruzioni operative circa la trattazione dei ricorsi amministrativi – in riferimento alle funzioni attribuite alle Direzioni Interrregionali del Lavoro-DIL dagli artt. 14 e 15 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121

risulta predisposto il presente   documento   per consultazione ed indirizzo da parte   di quanti sono   chiamati a svolgere   incombenze operative riguardanti i ricorsi amministrativi affidati dalla legislazione vigente alle Direzioni Interregionali del Lavoro-D IL   che ,dal 22 gennaio 2015 ,nel nuovo organigramma delle strutture territoriali del MLPS , sostituiscono le soppresse Direzioni Regionali del Lavoro -DRL,subentrando nelle competenze già attribuite alle medesime , ed affiancano   le Direzioni Territoriali del Lavoro-DTL ,coordinandole   nello svolgimento dei   rispettivi  compiti.

 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE DIREZIONI DEL LAVORO

L’Amministrazione territoriale del Ministero e’ articolata in

ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale, di cui 4 DIL e 81 DTL ,con cui il Ministero del Lavoro esercita le competenze

e le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, in

coerenza con gli indirizzi strategici, le direttive ministeriali e la

necessaria razionalizzazione delle risorse che ha determinato la riduzione dei posti funzione dirigenziali.

L’articolazione delle  quattro Direzioni interregionali del lavoro ,aventi sedi a Milano,Venezia, Roma e Napoli ,   risulta la seguente:

 

 a)DIL di Milano,che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Liguria, Lombardia,Piemonte e Valle D’Aosta;

b) DIL di Venezia, che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni:Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;

 c) DIL di Roma, che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Abruzzo,Lazio, Sardegna,Toscana e Umbria;

d)  DIL di Napoli ,che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle Regioni: Basilicata,Campania, Calabria, Molise e Puglia.

Invece ,le 81 Direzioni Territoriali del Lavoro -DTL sono così distribuite sul territorio nazionale , ervidenziando  che, nell’ottica di una ottimale organizzazione amministrativa dell’Amministrazione territoriale, le DTL di Chieti-Pescara, Basilicata, Trieste-Gorizia, Milano-Lodi, Sondrio-Lecco, Molise, Novara-Verbania Cusio Ossola, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Lucca-Massa Carrara e Umbria, hanno competenza su più ambiti provinciali e sono dislocate su due diverse città, entrambe sedi di un’unica Direzione territoriale del lavoro :

ABRUZZO

L’Aquila, Chieti/Pescara , Teramo

 

BASILICATA

 

Basilicata (Potenza/Matera)

 

CALABRIA

 

Crotone, Catanzaro , Cosenza ,Reggio Calabria , Vibo Valentia

 

CAMPANIA

 

Avellino, Benevento  ,Caserta , Napoli, Salerno

 

EMILIA ROMAGNA

Bologna , Ferrara , Forlì-Cesena , Modena, Parma, Piacenza , Ravenna , Reggio Emilia,Rimini

 

FRIULI V.G.

Pordenone , Trieste-Gorizia , Udine

LAZIO

Frosinone , Latina , Rieti , Roma , Viterbo

 

 

LIGURIA

 

Genova , Imperia , La Spezia ,  Savona

 

 

LOMBARDIA

 

Bergamo,  Brescia, Como , Cremona , Mantova , Milano-Lodi , Pavia , Sondrio-Lecco , Varese

 

MARCHE

Ancona , Ascoli Piceno , Macerata , Pesaro-Urbino

 

MOLISE

Molise(Campobasso/Isernia)

 

PIEMONTE

Torino , Alessandria, Asti ,Cuneo ,Novara-Verbania Cusio Ossola ,  Biella-Vercelli

 

PUGLIA

 

Bari , Brindisi, Foggia , Lecce ,Taranto

 

SARDEGNA

Cagliari-Oristano , Nuoro , Sassari

 

TOSCANA

Arezzo , Firenze, Grosseto ,Livorno, Lucca-Massa Carrara , Pistoia, Prato , Siena

 

UMBRIA

 

Umbria (Perugia/Terni)

VALLE D’AOSTA

Aosta

VENETO

Belluno , Padova ,Rovigo , Treviso , Venezia , Verona  ,Vicenza 

Le DIL e le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari che, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l’unicità dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi.

Funzioni e compiti DIL in materia di ricorsi amministrativi

Tra i compiti assegnati alle DIL (che subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni regionali del lavoro) rientra la trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi in materia di vigilanza, nonché di previdenza sociale e di lavoro.previsti      agli artt. 12, 16 e 17 del Dlgs 124/04 – all’art. 14, comma 9, del Dlgs 81/08 ed all’art. 8 del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 ,che attengono rispettivamente alla impugnazione di:a) diffide accertativi per crediti patrimoniali;

  1. b) ordinanze ingiunzioni;
  2. c) verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro;
  3. d) provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale;
  4. e) provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della L. n. 183/2010.

Distribuzione dei ricorsi amministrativi tra organo collegiale e monocratico

 

I  ricorsi spettanti alle DIL si distinguono in funzione dell’organo(collegiale o monocratico), cui è possibile ricorrere individuando:

– quale organo collegiale, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro – ora da considerarsi incardinato presso la DIL al quale è demandata la decisione sui ricorsi di cui alle lett. a), c) ed e) ,cioè rispettivamente:

a) diffide accertativi per crediti patrimoniali;

c) verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro;e) provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della L. n. 183/2010.

– quale organo monocratico, il Direttore della Direzione regionale del lavoro – ora Direttore della DIL – al quale è demandata la decisione sui ricorsi di cui alle lett. b). d)  ,cioe':

b) ordinanze ingiunzioni;

d) provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale;

Si ribadisce che nel nuovo contesto organizzativo   l’ambito territoriale di competenza dell’Organo decidente coincide, in ambito interregionale, con il nuovo assetto territoriale delineato all’art. 14, comma 1 lett. i), del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, come da tabella in precedenza esposta

Pertanto, ciascuna tipologia di ricorso amministrativo da produrre al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione regionale del lavoro sarà di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato

  

Presentazione   ricorsi

Il ricorso va presentato , a mezzo pec o raccomandata a r oppure consegna brevi manu , all’Ufficio/Area Legale della DIL cui spetta il potere decisionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato,per il tramite dell’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato ,che dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, sia alla DIL competente per la decisione, sia alla DIL (ex DRL) alla quale va demandata l’istruttoria.Infatti, a fini esclusivamente istruttori la documentazione relativa ai ricorsi di cui alle lett. a), b), c) ed e), sarà trasmessa anche alle DTL (ex DRL) della Regione dove ha sede l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

Istruttoria  ricorsi

a) Trattazione dei ricorsi relativi agli atti provenienti dalle DTL non site nelle quattro Regioni sedi delle nuove DIL

Per tali ricorsi,la DTL (ex DRL) della Regione dove ha sede l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato procede all’ istruttoria è preordinata all’adozione di una decisione basata esclusivamente sulla documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso dell’autorità emanante il provvedimento impugnato., unitamente ad una relazione nella quale sono indicati gli elementi utili alla decisione.

Ai compiti istruttori ed alla relazione di cui sopra provvedono gli Uffici Legali delle DTL( ex DRL). ,che trasmettono la pratica istruita, alla DIL per la discussione e la decisione collegiale o monocratica. , in tempo utile e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini normativamente stabiliti per l’adozione della decisione finale .

b)  Trattazione dei ricorsi relativi agli atti provenienti dalle DTL site nelle quattro Regioni sedi delle nuove DIL,

Per quanto riguarda questi ricorsi , invece, la trattazione sarà gestita direttamente dalle DIL in continuità con quanto avveniva quando erano sedi delle ex DRL.

Analogamente, si ritiene che l’istruttoria andrà svolta direttamente dalla DIL territorialmente competente:

– in tutti i casi in cui l’atto impugnato è stato emanato da una DTL (ex DRL), al fine di preservare la terzietà del soggetto che istruisce il ricorso;

– qualora trattasi di ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, attesa la brevità dei termini imposti dal Legislatore per la decisione degli stessi.

Quanto premesso troverà applicazione anche nei casi di impugnazione dei verbali di accertamento degli Enti previdenziali che pertanto dovranno rapportarsi, oltre che con i competenti Uffici delle DIL. anche con gli Uffici Legali delle DTL.(ex DRL.)

Esemplificazioni

– ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di Teramo: presentazione presso DIL Roma per il tramite della DTL di Teramo , copia a fini istruttori a DTL (ex DRL) L’Aquila;

– ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di L’Aquila , presentazione presso DIL Roma per il tramite della DTL (ex DRL) di L’Aquila , nessuna copia a fini istruttori:

– ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di Chieti-Pescara, presentazione presso DIL Roma per il tramite della DTL (ex DRL) L’Aquila nessuna copia a fini istruttori;

– ricorso avverso verbale INPS sede di Teramo , presentazione ricorso presso DIL Roma per il tramite della sede INPS di Teramo , copia a fini istruttori alla DTL (ex DRL) di L’Aquila

– ricorso avverso verbale INPS sede di Chieti-Pescara: presentazione ricorso presso DIL Roma per il tramite della sede INPS di Prato, copia a fini istruttori a DTL(ex DRL) di L’Aquila

  Organo competente e decisione

Così come i Direttori delle DIL decidono i ricorsi di competenza dell’organo monocratico avverso i provvedimenti emessi dalla strutture operanti nelle regioni di rispettiva competenza,si precisa ,in ordine alla composizione dell’Organo collegiale decidente che, essendo venuta meno la DRL ed essendo confluiti i relativi compiti nelle DIL, il Comitato di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, sarà incardinato presso la DIL competente per territorio e presieduto dal suo Direttore.

Quanto alla individuazione dei rappresentanti degli Istituti previdenziali in seno al Comitato si fa riserva di fornire istruzioni d’intesa con gli stessi Istituti e, quanto alla individuazione dei rappresentanti datoriali e sindacali da convocare nelle ipotesi di ricorsi ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004(diffida accertativa). d’intesa con le stesse organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Periodo transitorio

I ricorsi già pendenti presso le ex DRL che, alla data del 22 gennaio p.v. (entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.M. 4 novembre 2014), non siano stati ancora decisi, saranno trasmessi dalle stesse ex DRL unitamente all’istruttoria e ad ogni elemento utile alla decisione alle competenti DIL, informando contestualmente l’Ufficio di provenienza dell’atto impugnato ed il ricorrente.

Modulistica ed applicativi informatici

Saranno introdotte le opportune modifiche ai sistemi informatici e ai contenuti predeterminati dei verbali ispettivi, con particolare riferimento alle intestazioni e alle indicazioni relative agli Organi cui è possibile ricorrere. Analoghe e tempestive modifiche, in linea con le indicazioni di cui alla presente nota, dovranno essere introdotte dagli Istituti previdenziali con riferimento alla modulistica utilizzata dal proprio personale ispettivo.

Istruzioni amministrative applicabili ai ricorsi

Si richiamano le indicazioni già fornite con le circolari :

 Circolare Ministero del Welfare n. 24/2004 …

circolare n. 10/2006.

 circolare n. 16 del 28 aprile 2010,

in quanto compatibili con il nuovo assetto organizzativo delle strutture periferiche del Ministero ,da integrare con eventuali diverse o ulteriori indicazioni dopo una prima fase di sperimentazione delle procedure in precedenza descritte

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