A PROPOSITO ABOLIZIONE INDENNITA’ MOBILITA’ DALL’1.1.2017
“L’art.2 ,comma 71 ,della legge n.92/2012,dispone quanto segue:
"71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni della legge n.223/91: a) articolo 5,( (relativo ai Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese),commi 4, 5 e 6:
b) articoli 6 (relativo Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego)
. , 7(relativo Indennita’ di mobilita’), ed 8 (relativo Collocamento dei lavoratori in mobilità e 9 (relativo Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità;
c) articolo 10, comma 2, (relativo Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia);
d) articolo 16, commi da 1 a 3,(relativo Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in
Quanto detto vale sia per imprese ammesse al trattamento straordinario di cigs – che ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative – che per quelle occupanti più di quindici dipendenti (compresi i dirigenti) e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di 120 giorni.
Per le procedure di mobilità che non pervengano a conclusione con il licenziamento prima del 31 dicembre 2016, vengono meno alcuni oneri e formalità.,nel senso che non si dovrà più effettuare il versamento anticipato della mensilita’ dell’indennità di ‘avvenuto mobilita’ ,né dovrà darsi più conto, nella lettera di avvio della procedura, dell’intervenuto versamento
Inoltre ,vengono meno gli incentivi sulla misura del contributo dovuto a seguito all’accordo con le organizzazioni sindacali.
Al contrario il datore dovrà versare il ticket di licenziamento di cui alla legge 92/12 , poiché viene meno la specifica esenzione ,come da previsione dell’articolo 2,comma 33 della citata legge 92/2012
In ordine agli elementi fondamentali dell’avvicendamento normativo ,si richiama la Circolare n. 2 /2013, con cvui l’Inps ha chiarito gli elementi essenziali degli effetti del medesimo , precisando che per fruire dell’indennita’ di mobilità il licenziamento deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016 ,sottolineando che in caso di procedure di licenziamento collettivo, ai fini del regime applicabile, va verificata , non gia’ la data di avvio della procedura, bensì quella di licenziamento.
Oltre che le norme della legge 223/91 relative all’indennita’ di mobilità, verranno meno :
a)l’articolo 11, comma 2 della legge 223/91(trattamento per i lavoratori adibiti al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni del settore edile);
b) l’articolo 3, commi 3 e 4, del Dl 299/94 (trattamento speciale per licenziamento collettivo in edilizia al termine di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale)
c) le disposizioni degli articoli da 9 a 19 della legge 427/75 (regime speciale per impiegati e operai nel settore edile in caso di disoccupazione).
Riguardo all’Aspi, però, l’Inps, nella fase transitoria, nel caso in cui il lavoratore risultasse titolare del trattamento speciale per l’edilizia, in caso di possesso del requisito delle 52 settimane di contribuzione, aveva riconosciuto la facoltà di scelta del regime di maggior vantaggio, come anche la facoltà di scelta della mini-Aspi, in alternativa alla disoccupazione speciale.
Oggi, per il regime speciale dell’edilizia, questo non sembrerebbe più possibile in riferimento ai licenziamenti collettivi (nota Inps 7509/2015). L’Inps, inoltre, con la circolare 142/2015 ha chiarito che, sussistendo i requisiti di accesso alla mobilità, ancorché nel regime transitorio, non sarà possibile optare per la Naspi.