Neve e maltempo: assenze e retribuzione

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente all’azienda che non riesce ad arrivare al lavoro causa maltempo, e può usare il monte permessi per scalare l’assenza: sono le regole generali da applicare per le assenze da lavoro causate da eventi metereologici, come la neve e il freddo di questi giorni che stanno bloccando molte zone d’Italia.

I riferimenti normativi per regolarsi in questi casi sono fondamentalmente due: il codice civile, e i contratti collettivi nazionali di lavoro. Tutti i contratti prevedono, oltre alla ferie, un monte ore per permessi. Contrariamente alle ferie, si tratta di ore che il lavoratore può prendersi se ha l’esigenza di assentarsi dal lavoro, ma non obbligatoriamente: la monetizzazione è regolata dai contratti di lavoro. Le ferie invece vanno smaltite entro fine anno, due settimane entro l’anno di maturazione, le altre due entro i 18 mesi successivi: in caso contrario, si pagano alla cessazione del rapporto di lavoro. Un evento come il maltempo è motivo valido per chiedere un permesso. Il dipendente ha sempre l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda il motivo dell’impossibilitazione a recarsi al lavoro, perché non presentarsi al lavoro senza motivazione può invece essere causa di licenziamento.

 

Come detto, si tratta in genere di regole disciplinate da contratti di lavoro, che devono sempre rappresentare in questi casi il primo riferimento a cui attenersi. I riferimenti del codice civile da tener presente sono invece gli articoli 1218 e 2104. Il primo stabilisce l’obbligo di motivare ritardi o danni derivanti da responsabilità contrattuale (riguarda quindi specificamente l’onere della prova, che in questo caso è del lavoratore, e consiste appunto nella comunicazione tempestiva dell’impossibilità di recarsi al lavoro), il secondo comporta l’obbligo da parte del lavoratore alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

Un interessante riferimento di prassi è rappresentato da un interpello del Ministero del Lavoro del giugno 2012 che riguarda proprio il mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve. Innanzitutto, il ministero fa una distinzione fra settore pubblico e privato. Nel caso concreto esaminato (gennaio e febbraio 2012), le autorità pubbliche avevano emanato specifiche disposizioni contro il maltempo (chiusura uffici pubblici, obbligo catene per la circolazione dei mezzi private).

Ebbene, in questo caso, il dipendente pubblico non lavora per una causa che non è imputabile al lavoratore, visto che è disposta la chiusura degli uffici pubblici. Il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire comunque le giornate perse, utilizzando i permessi. Nel settore privato, invece, l’obbligo di catene alle auto non è un impedimento, quindi per il lavoratore resta l’obbligo di recarsi in ufficio. Ma comunque, la mancata esecuzione della prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, supportata da idonea motivazione  non è qualificabile come inadempimento a lui imputabile. Attenzione: questo in linea generale libera anche il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione. Per questo occorre sempre, in primis, far riferimento ai contratti, che disciplinano specificamente l’utilizzo dei permessi, rendendone praticabile l’utilizzo in questi casi.

Fonte: interpello del Ministero del Lavoro

 

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