DURC – rilascio in pendenza di contenzioso amministrativo. aspetti inps. nota minlavoro 18 giugno 2010, n. 10849

Premessa

Con risposta ad interpello 31 luglio 2009, n. 64, il Ministero del Lavoro ha affrontato la problematica delle ricadute sul rilascio del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva dell’inutile decorso del termine per la decisione dei ricorsi proposti in via amministrativa, avverso provvedimenti concernenti pretese contributive da parte degli Enti previdenziali ovvero violazioni considerate ostative al rilascio ai sensi della normativa di riferiment

Il Dicastero ha evidenziato come, decorsi i termini espressamente previsti per la decisione dei ricorsi, si forma il cosiddetto silenzio-rigetto delll’Amministrazione, che equivale a tutti gli effetti ad una decisione esplicita di diniego. Pertanto, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso  e’  da intendersi respinto ed il rilascio dell’attestazione di regolarita’  contributiva è  precluso, salvo che venga tempestivamente proposto un ricorso in via giudiziaria.

L’INAIL, con nota 17 settembre 2009   ha recepito quanto affermato dal Ministero, confermando che, spirato il termine di 180 giorni previsto dall’art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, per la decisione dei ricorsi in materia tariffaria intentati al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, senza che al ricorrente sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso deve intendersi respinto, e le Sedi territoriali sono impossibilitate a certificare la regolarita’ contributiva delll’impresa.

L’attestazione della regolarita’  contributiva in tali situazioni è  condizionata alla pendenza di un ricorso giudiziario.

Tale interpretazione presenta diverse criticità

In primo luogo, complica il rilascio del DURC, incidendo quindi negativamente sulla possibilita’ delle aziende di operare sul mercato.

In secondo luogo, determina l’aumento del contenzioso giudiziario, in quanto solo il ricorso a tale via non impedisce il rilascio del DURC.

L’obiettivo da perseguire dovrebbe essere, invece, quello di una semplificazione, sia normativa che operativa, per consentire la massima velocita’ nell’emissione del DURC da parte dell’INPS, nonche’ per mettere in condizione le imprese di operare in maniera agile, all’interno di regole certe e trasparenti.

In considerazione di quanto sopra Confindustria,è    formalmente intervenuta presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro e dell’INPS al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla non rilevanza del silenzio-rigetto e sui conseguenti effetti in termini di rilascio del DURC.

I chiarimenti del Ministero

Con nota 18 giugno 2010, n. 10849, allegata alla presente, il Ministero del Lavoro ha fornito presisazioni sulla questione della possibile attestazione della regolarita’ contributiva dell’impresa, in pendenza di un gravame amministrativo e una volta spirato il termine di legge per la decisione, per i profili concernenti l’INPS, recependo la tesi di Confindustria.

La nota evidenzia, infatti, come l`Istituto previdenziale, nel regolamentare i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti assunti, attribuisce rilevanza al termine assegnato dal legislatore per la decisione del ricorso ai soli effetti della procedibilita’ del contenzioso giudiziario, mentre non riconosce alcun significato all’inutile decorso del termine sul piano dell’esito del ricorso. In altre parole, la scadenza del termine assegnato per la decisione del ricorso non equivale ad una responso di rigetto, essendo consentito agli organi preposti di esaminare la questione controversa anche oltre lo spirare di detto termine.

Al fine di rendere coerenti le conclusioni ministeriali espresse con interpello n. 64/2009 con la regolamentazione INPS della materia dei ricorsi amministrativi, pertanto, il Ministero ha chiarito che l’INPS potra’ certificare la regolarita’  contributiva, e quindi rilasciare il DURC per i profili di propria pertinenza, anche oltre la scadenza del termine fissato per legge per la decisione del gravame e comunque fino all’emanazione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente investito della questione.

Documenti allegati

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