LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

1.PREMESSA

Come è risaputo, la regolamentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, , e’ stata modificata molteplici volte , l’ultima delle quali risulta intervenuta ad opera degli artt.48,49 e 50 del dec.legvo n.81/.2015 ,prima che la Legge n. 49 del 20 aprile 2017, di conversione del Decreto Legge n. 25/2017, ne decretasse l’abrogazione ,determinando ,peraltro ,la decadenza del referendum promosso dalla Cgil , ma prevedendo altresì l’utilizzazione dei voucher gia’ acquistati non oltre la fine dell’anno corrente , nel rispetto modalita’ e degli agli di cui alla normativa previgente.
Altrettanto noto  e’ che sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23.06.2017 è stata pubblicata la legge n.96/17 ,di conversione del dec.legge n.50/17 ,che all’art 54 bis reca in rubrica il seguente titolo:”Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale “,le cui disposizioni , entrate in vigore dalla data di pubblicazione della legge , sono oggetto di sintetico esame , rinviando per gli approfondimenti a quanto prevede l’appunto datato 22.06.2017 che l’Ufficio stampa di Palazzo Chigi ha rimesso al Quirinale sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale , in cui risultano  illustrato le misure da adottare te per garantire la piena ed effettività tracciabilità dei rapporti di lavoro , onde prevenire possibili abusi, dichiarando in particolare che l’INPS , entro il 30 giugno ,emanera’ apposita circolare  riguardante  le nuove procedure e varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che non dovrebbe consentire , a questo riguardo, l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.
Tra la nuova disciplina, che distingue tra il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale-PRESTO” e la precedente sussistono notevoli differenze, tese sia ad evitare gli abusi dei voucher,che e a garantire maggiori diritti ai lavoratori occasionali.
Di seguito  si  precisano  alcune delle novità introdotte con le nuove norme, messe a confronto con la normativa che regolava in precedenza il lavoro accessorio.

2.LIBRETTO DI FAMIGLIA

Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, possono utilizzare il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia ,da acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, per provvedere al pagamento delle prestazioni occasionali rese alle stesse da uno o piu’ prestatori nell’ambito di:
a) piccoli lavori domestici,compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b)assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate ocon disabilita’;

c) insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto di  Famiglia, e’ erogato, secondo le modalita’ di cui all’art.54 bis, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24,lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, ed il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilitonella misura di 0,25 euro;infine , un importo di 0,10 euro e’ destinato alfinanziamento degli oneri gestionali.

PRIMA

– Oltre che sul portale e, previa prenotazione, negli uffici Inps, i voucher potevano essere acquistati presso gli uffici postali, le tabaccherie e le banche autorizzate,mentre  l’ambito di applicazione dei voucher per le famiglie non era definito.

2.1.VALORE NOMINALE DEL TITOLO PAGAMENTO

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

PRIMA

– Il valore netto di ogni voucher era pari a 7,50 euro,  poiché

ai 10 euro del valore di acquisto da parte dell’utilizzatore bisognava sottrarre la contribuzione previdenziale (1,30 euro), la copertura assicurativa (0,70 euro), il contributo alle spese di gestione (0,50 euro), per un totale di 2,50 euro.

3.CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE( acronimo “RESTO”)

Tale  contratto  ,come è per il libretto di lavoro ,può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Infatti,ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1%   degli importi versati e’ destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

PRIMA

Era possibile acquistare i voucher anche in banca o nelle tabaccherie, rendendo impossibile un controllo stringente e aprendo così le porte a pratiche di utilizzo scorretto.

3.1.CHI PUO’ ATTIVARE IL CONTRATTO OCCASIONALE

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale, acronimo” PRESTO” :
a)le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
b)i professionisti,
c)le associazioni non profit,
d)le amministrazioni pubbliche ( nel rspetto di specifi vincoli  specificati di seguito).

PRIMA

– Non esisteva alcun limite alle dimensioni delle aziende che potevano attivare i voucher.

 

 

4.LIMITI VALORE COMPLESSIVO COMPENSO  PER    PRESTAZIONI OCCASIONALI

a)  in riferimento a ciascun utilizzatore

Ciascun utilizzatore può attivare in un anno civile (gennaio-dicembre)uno o più contratti di prestazione occasionale:
– per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti in generale;
-per un valore complessivo sino 6.666 euro netti , per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito e il limite è valido anche per il Libretto Famiglia.

b)  in riferimento a ciascun prestatore

Ciascun prestatore occasionale può sottoscrivere in un anno civile uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. ,tenendo conto

che sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini di tale valore complessivo , i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui sopra

c) in riferimento a contratto tra un singolo utilizzatore ed un singolo prestatore

Tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l’entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro nell’anno civile.

PRIMA

Gli unici limiti esistenti erano di 7.000 euro netti l’anno in capo al singolo prestatore di lavoro accessorio e di 2.000 euro netti l’anno (3.000 per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito) per i singoli rapporti tra prestatore di lavoro e committente imprenditore o professionista (non famiglie, pubbliche amministrazioni o non profit). Ciascun committente non era sottoposto, quindi ,ad alcun limite complessivo nell’uso dei buoni lavoro, che poteva utilizzare anche per la sua attività ordinaria e senza alcun requisito di occasionalità.

5.MICROIMPRESE E SPECIFICO DIVIETO CONTRATTO PRESTAZIONI  OCCASIONALI

Le microimprese,che sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono ammesse alle prestazioni occasionali, tuttavia,non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno  di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

PRIMA –

L’utilizzo dei voucher non era consentito solo se il lavoratore era contemporaneamente impiegato presso il medesimo datore di lavoro, con un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale.

 

 

6.UTILIZZATORI ESCLUSI O LIMITATI  IMPIEGO  PRESTATORI   OCCASIONALI

L’attivazione dei contratti di prestazione occasionale è esclusa :

a) per le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.

b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

c) le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

PRIMA

Anche le imprese del settore edile e di altri affini per rischiosità    potevano acquistare i voucher. Le aziende del settore agricolo con un volume di affari fino a 7.000 euro potevano utilizzare i voucher per qualsiasi attività lavorativa. Se il loro volume di affari era superiore, potevano essere utilizzati invece solo per le attività stagionali e impiegando solo studenti fino a 25 anni e pensionati.

 

7.AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E  CONTRATTI PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

 

PRIMA

I committenti pubblici potevano ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale, senza ulteriori specificazioni.

 

8.DIRITTI SPETTANTI  LAVORATORI IMPEGNATI PRESTAZIONI   OCCASIONALI

I prestatori occasionali hanno diritto :

a) all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

b) al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,mentre  ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

 

PRIMA 
I diritti di cui alla precedente  lettera b) non erano riconosciuto.

 

9.COMPENSO ORARIO MINIMO

Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale) ed a 12,37 euro lordi.   Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

PRIMA –

Il valore netto di ogni voucher era di 7,50 euro e  con esso potevano essere retribuite prestazioni di non più di un’ora.

 

10.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata ,nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  nella misura del 3,5  %del compenso.)

PRIMA

I contributi previdenziali erano pari al 13%, mentre la copertura assicurativa corrispondeva al 7% ,con l’esclusione del settore dell’edilizia e degli altri affini ad alta rischiosità. Pertanto il premio assicurativo si è ridotto

 

11.ESENZIONE FISCALE SUI COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale

PRIMA

Idem

 

12. COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI E STATO   DISOCCUPAZIONE

I compensi in questione non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore

PRIMA

Idem

13. COMPUTO COMPENSO  PRESTAZIONI OCCASIONALI IN REDDITO PER   PERMESSO DI SOGGIORNO EXTRACOMUNITARI

I compensi sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

PRIMA

Idem

 

14.MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 54 bis , gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma
informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere altresi’ effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facolta’ di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciascun utilizzatore non  persona fisica   nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali    puo’acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS,   ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»,per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu’ prestatori

Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia  , la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
15.TRACCIABILITA’ PRESTAZIONI OCCASIONALI

La nuova disciplina sul lavoro occasionale rinnova anche le modalità che garantiscono la tracciabilità delle prestazioni.
Infatti,per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi ed a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali). Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali.

Qui la norma non presenta sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto anche per i voucher era necessaria la preventiva registrazione sul sito dell’Inps e l’istituto gestiva poi le operazioni di accredito in seguito al pagamento effettuato con F24 e dopo l’attribuzione dei dati ai prestatori.

PRIMA

la   disciplina del Dlgs 81/2015 prevedeva l’acquisto, esclusivamente attraverso modalità telematiche, anche presso le tabaccherie, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.

 

16.PAGAMENTO COMPENSO AI PRESTATORI

Ora il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali ,con oneri a carico del prestatore.

Le nuove modalità di pagamento diretto dovrebbero essere più semplici e certe rispetto alla vecchia procedura, che poteva anche causare ritardi nella riscossione da parte del prestatore.

PRIMA

La vecchia disciplina del Dlgs 81/2015 prevedeva l’acquisto, esclusivamente attraverso modalità telematiche, anche presso le tabaccherie, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
17.OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA

In linea con quanto introdotto dal decreto correttivo al Jobs act (Dlgs 185/2016 per contrastare il lavoro nero, la nuova disciplina sul lavoro occasionale contiene l’obbligo della comunicazione preventiva .Tale adempimento che in passato era limitato ad imprese e professionisti, ora è obbligo   riguardante  tutti gli utilizzatori con l’esclusione delle famiglie.

L’utilizzatore( non  persona fisica nell’esercizio dell’attivita’professionale o d’impresa)     è tenuto a trasmettere almeno  60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni :

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se
imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco
temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo per il quale il compenso minimo e’
pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative
sul piano nazionale,ai sensi del comma 16 dell’art.54 bis .
L’Inps ricevuta la predetta dichiarazione dell’utilizzatore inviera’ mediante sms o per email al prestatore   una segnalazione  d’allarme anti abusi di  contestuale notifica della dichiarazione datoriale

Il prestatore a sua volta  avra’ un suo “profilo”sul portale Inps,così che ,a fine prestazione, potra’ accedervi e confermare l’avvenuto lavoro reso , di guisa  che  l’utilizzatore non potra’piu’ effettuare la revoca di cui al numero seguente

18.MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA E REVOCA DICHIARAZIONE TRASMESSA AD INPS

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l’utilizzatore  di prestazioni di lavoro mediante il contratto di
prestazione occasionale ,di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca
della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi19.
rispetto a quello   programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento al lavoratore
delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi al prestatore il giorno 15 del mese successivo ,salvo che il prestatore ,informato per sms o mail dall’Inps non abbia ,accedendo  al proprio profilo sul portale dell’Istituto non abbia confermato la prestazione resa e,quindi ,impedito la revoca da parte dell’utilizzatore

19.PAGAMENTO PRESTAZIONI RESE AMBITO LIBRETTO FAMIGLIA E CONTRATTO “PRESTO”

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del
Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale nel
corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori  di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso
accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa’ Poste italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattafoma informatica
l’INPS provvede altresi’ all’accreditamento dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore
e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche’ dei dati relativi alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

PRIMA

In passato  la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono dunque state aggiunti l’oggetto e il compenso minimo.Di nuova introduzione è anche l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.

 

20.CONSEGUENZE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI ART. 54-BIS LEGGE N.96/17

  Le conseguenze di cui al titolo sono previste e disciplinate dall’art.20 dell’art.in esame ,  disponendo  che :

 1) In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da una pubblica amministrazione:

a) del limite dell’ importo delle prestazioni . di cui  al  comma 1, lettera c), Secondo cui”per le prestazioni complessivamente rese( nell’anno vivile) da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore,  spettano  compensi di importo non superiore a 2.500 euro,

b)ovvero in caso di superamento comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile,

il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ,con l’avvertenza che  nelettore agricolo, il  predetto limite di durata ,invece di 280 ore ,e’  pari  al  rapporto tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),(euro 2500 nell’anno civile )  e  la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16, che prevede:”la misura minima oraria del compenso  minimo nel settore agricolo,   e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di naturasubordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. 

2) In  caso  di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17( ossia una
dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l’oggetto della prestazione;

d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.) ovvero di

uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14(che ,appunto ,individua i casi in cui 

 non si consente la tipula del   contratto di prestazioni occasionali),

 si  applica  la  sanzione mministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a

euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui

risulta accertata la violazione ,restando esclusa l’applicazione della   la  procedura  di

diffida di cui all’articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile

2004, n. 124.,che così recita:

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e’ ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.”

 

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TESTO ART:54 bis legge n.96/2017

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’ ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno
luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore infavore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

 

2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.


5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.


6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:


a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;


b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.


7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:


a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta’, di disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;


b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita’ o eventi naturali improvvisi;


c) per attivita’ di solidarieta’, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;


d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

 

 


8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:


a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;


b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’universita’;


c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;


d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.


9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresi’ effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della  facolta’ di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.


10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo’ acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita’ di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu’ prestatori nell’ambito di:

a) piccoli lavori domestici,compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e’ erogato, secondo le modalita’ di cui al presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.


11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un  importo di 0,10 euro e’ destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di
svolgimento e la durata della prestazione, nonche’ ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.


13. Il contratto di prestazione occasionale e’ il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita’ semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita’, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita’ di cui ai commi 14 e seguenti.


14. E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:


a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche’ non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.


15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita’ di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati e’ destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


16. La misura minima oraria del compenso e’ pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:


a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.


18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.


19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del  Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa’ Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l’INPS provvede altresi’ all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche’ dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.


20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e’ pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita’ lavorative
disciplinate dal presente articolo. )

 

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