Lecita la telecamera, anche se direzionata sull'ufficio del dipendente

Riprese di immagini in luoghi visibili all'esterno. Non è interferenza illecita nella vita privata

La ripresa fotografica con videocamera da parte di terzi, lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi di cui all’art. 614 c.p. ed integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito dall’art. 615 bis c.p., solo se vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.

Ne discende, invece, che le riprese con videocamera che captino immagini, ancorché di fatti attinenti alla vita privata, dispiegantisi in luoghi visibili all’esterno – come nel caso esaminato, in cui il lavoratore ricorrente veniva ripreso solo nei suoi accessi all’ufficio “spogliatoio” - devono ritenersi assimilabili a quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico e, come tali, non possono essere ricomprese tra i comportamenti sanzionati dal citato art. 615 bis c.p.

Non è controllo diretto sul lavoratore

Sulla scorta di detto ragionamento, respingendo il ricorso del custode di un cimitero - parte offesa, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato l’assoluzione dei funzionari comunali preposti alla manutenzione del cimitero che avevano installato degli strumenti di ripresa video sul viale del sepolcro, così da immagazzinare le immagini relative al detto luogo di passaggio. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto – secondo gli Ermellini, con sentenza n. 46428 del 9 ottobre 2017- che ciò non integrasse il reato di cui all’art. 615 bis c.p., poiché, sebbene le telecamere fossero direzionate verso l’ufficio/spogliatoio ad uso del custode, ciò non implicava un controllo diretto sul lavoratore. Così come non ha ritenuto antigiuridico il possesso, da parte del dirigente comunale preposto, delle chiavi del locale destinato al custode e l’uso delle stesse per farvi ingresso e per esercitare le necessarie funzioni di vigilanza.

 

Autore: Eleonora Mattioli