Pause pranzo sul lavoro, fruizione e durata

Come funziona la pausa pranzo di un turnista (8 ore) nel settore della cartotecnica? Esiste un tempo prestabilito per poter consumare il pasto? Quanto è la durata di questa pausa?

Domanda di: Bruno M.

Il D.Lgs. 66/2003 prevede, nei primi due commi dell’art.8, rubricato “pause”, quanto segue:

  1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine dì ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

La prima osservazione che emerge è dunque che è sempre previsto, per prestazioni superiori alle 6 ore, il diritto del lavoratore ad una pausa, non necessariamente destinata al pranzo. Modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e solo dove questa sia carente interviene la previsione minima di dieci minuti indicata al comma secondo.

Entrando nel merito del quesito, rilevo che il lettore riferisce di lavorare a turni per un’azienda del settore cartotecnica, senza però indicare il preciso CCNL applicato al rapporto di lavoro. Nell’ incertezza mi sono limitato ad analizzare quanto prevede, al riguardo, il CCNL Cartai Industria (13.09.2012). In calce all’art.11 (orario di lavoro), la dichiarazione a verbale n.8 recita così:

Le Parti convengono che la prescrizione di cui all’articolo 8 del D.Lgs.66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri”.

Un’alternativa è proposta all’art.13 (maggiorazioni per lavoro a turni), nel quale si legge: “ Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz’ora di riposo, questa potrà essere applicata al turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).