APe sociale e pensione precoci

L’INPS aggiorna le procedure per la richiesta di APe sociale e pensione anticipata precoci alle novità previste dalla legge di bilancio relative a nuove categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose, platea più ampia di caregiver, e per quanto riguarda l’anticipo pensionistico, i disoccupati per scadenza del contratto a termine e le donne con figli. Con le circolari 33 e 34 del 2018 l’istituto di previdenza chiarisce anche tutti gli aspetti applicativi delle nuove regole inserite nella legge 205/2017, che sono valide per le domande presentate a partire dallo scorso primo gennaio.

APe sociale

Disoccupati

Il comma 162, lettera b, della legge di bilancio ha inserito fra gli aventi diritto all’APe sociale i lavoratori che restano involontariamente disoccupati per scadenza del contratto a termine «a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi». Quindi, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro bisogna avere almeno 18 mesi da lavoro dipendente, anche non continuativi.

Resta fermo il requisito dei tre mesi di disoccupazione successivi al termine degli ammortizzatori sociali. Quindi, come negli altri casi di disoccupazione involontaria, per l’accesso all’APe social è necessario che il lavoratore abbia percepito gli ammortizzatori sociali, abbia terminato di prendere il relativo assegno da almeno tre mesi, e sia ancora disoccupato.

Nel momento in cui si presenta la domanda di certificazione basta che sia terminato il sussidio, mentre quando si chiede l’APe (con la seconda domanda) devono anche essere trascorsi i tre mesi di disoccupazione dopo la fine degli ammortizzatori sociali. Se in questi tre mesi vengono svolte attività lavorative che però non fanno perdere lo status di disoccupato, la domanda resta valida. Attenzione: l’eventuale attività lavorativa deve però terminare entro il 31 dicembre 2018, che è la scadenza per la sperimentazione dell’Ape social. Non è necessario allegare alcuna documentazione relativa alla scadenza del contratto a termine, sarà l’INPS a verificare direttamente attraverso le comunicazioni obbligatorie Unilav.

Caregiver

La lettera c dello stesso comma 162 ha allargato la platea dei caregiver a parenti o affini di secondo grado conviventi «qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti». I parenti di secondo grado sono nonni e nipoti, fratelli e sorelle, gli affini di primo grado sono suoceri, generi e nuore, i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame, gli affini di secondo grado sono i cognati.

Nella domanda di certificazione del diritto, nel caso in cui il caregiver appartenga a una di queste nuove categorie, dovrà dichiarare che il coniuge, o il partner unito civilmente, e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei 70 anni al momento di presentazione della domanda, patologie invalidanti, decesso, assenza). I 70 anni devono essere già compiuti nel momento di presentazione della domanda. Le patologie invalidanti sono quelel previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del decreto del ministro per la Solidarietà sociale 278/2000:patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Alla domanda va allegata la documentazione sanitaria, da inviare in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS).

Infine, il coniuge o il parente di primo grado si definiscono mancanti in situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), e in ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso.

Per il resto, al parente o affine di secondo grado si applicano le stesse regole già previste l’anno scorso per coniuge e parenti di primo grado: al momento di presentazione della domanda di verifica delle condizioni, deve assistere e convivere da almeno sei mesi con il parente con handicap grave, lo status di caregiver deve essere ancora presente nel momento di accesso al beneficio. Attenzione: per convivenza si intende la residenza nello stesso stabile e numero civico, non necessariamente nello stesso appartamento. Vale anche un certificato di dimora temporanea, o una dichiarazione sostitutiva.

Mansioni gravose

Le novità sono previste dalla lettera d dello stesso comma 162. Innanzitutto cambia il requisito temporale: le mansioni gravose devono essere svolte per sette anni negli ultimi dieci oppure sei anni negli ultimi sette. L’anno scorso il periodo doveva essere pari a sei anni con una franchigia di un anno (che a determinate condizioni poteva innalzare il periodo a sette anni). L’attività gravosa non deve necessariamente essere stata svolta continuativamente, devono essere rispettati i paletti sopra riportati sommando gli eventuali diversi periodi, coperti da contribuzione obbligatoria o gravosa.

Sono poi state inserite quattro nuove attività gravose che portano a 15 il numero totale dei lavori che danno diritto all’Ape sociale: operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (usuranti), marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Donne con figli

La lettera e del comma 162 riduce il requisito contributivo previsto per le donne con figli di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Quindi, il limite di 30 anni di contributi previsto per l’APe sociale nei casi di disoccupazione, caregiver e lavoratori con disabilità almeno al 74% può scendere fino 28 anni, quello di 36 anni previsto per le mansioni gravose può arrivare a 34 anni. I figli legittimi sono equiparati a quelli naturali e adottivi.

Termini di presentazione della domanda

Il comma 165 della manovra ha anche prorogato al 15 luglio i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto all’APe sociale. Ecco le scadenze entro cui l’INPS risponderà:

  • domande presentate entro il 31 marzo: risposta INPS entro il 30 giugno;
  • domande presentate dal primo aprile al 15 lulgio: risposta INPS entro il 15 ottobre;
  • domande presentate dopo il 15 luglio ma entro il 30 novembre: vengono lavorate solo se le domande presentate entro il 15 lulgio non esauriscono le risorse disponibili.

Pensione precoci

Le novità per i caregiver e per gli addetti a mansioni gravose sono le stesse previste per l’APe social, e valgono le medesime regole applicative. Non sono invece previste per la pensione anticipata precoci l’estensione ai disoccupati per scadenze di contratto a termine e il beneficio contributivo per le donne con figli. La scadenza per la presentazione delle domande di certificazione del diritto di pensione anticipata precoci resta il primo marzo 2018. L’INPS risponderà entro il 30 giugno. Le domande presentate dopo il primo marzo ma entro il 30 novembre saranno lavorate solo se quelle arrivate entro il primo marzo non esauriscono le risorse. In questo caso, l’INPS risponderà entro il 31 dicembre. Coloro che hanno già tutti i requisiti possono presentare congiuntamente le domande di certificazione del diritto e accesso alla pensione precoci: in questo caso, per le domande presentate entro il primo marzo 2018, il trattamento può avere decorrenza retroattiva. Stesso discorso per l’Ape sociale.

Per approfondire, è utile consultare le circolari INPS 33/2018 e 34/2018

 

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