Malattia, assente al controllo

Dal 2018 è in vigore decreto n. 206\2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302\2017, contenente il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio. Le novità riguardano la possibilità di effettuare visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Restano invece invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia.

Durante queste fasce di reperibilità, sin dal primo giorno di malattia, il lavoratore deve restare a disposizione del medico fiscale.

Mancata visita fiscale

L’articolo 7 del decreto prevede che, in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratoreall’indirizzo indicato, il medico fiscale lasci presso tale recapito un avviso recante invito a presentarsi  alla visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il medicoc comunica l’assenza del lavoratore all’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca neanche alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Assenze giustificate

Il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, può tuttavia assentarsi per sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie, come nel caso indicato dal lettore, previa comunicazione all’azienda e all’INPS.

Tale comunicazione può essere omessa solo in caso di cause di forza maggiore o di gravità che non gli consentano neanche il tempo di inviare tale comunicazione (ad esempio in caso di conviven in fin di vita che deve essere trasportato subito in ospedale, cit. Cass. sent. n. 3294/16 del 19.02.2016), ma bisogna essere in grado di dimostrare tale urgenza.