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Agenzia delle Entrate: chiarimenti su aliquote IVA e agevolazioni settore gas

L’Agenzia delle Entrate con propria circolare (che si allega) illustra le novità in tema di aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas introdotte dal Decreti Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).

In particolare, viene chiarito quanto segue:

  • Aliquota IVA gas- Il DL Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Il provvedimento prevede anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che viene ridotta dal 22% al 5%.
  • Credito d’imposta imprese gasivore - Il suddetto decreto ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e, da ultimo, al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, volto a garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%;
  • Cedibilità crediti d’imposta – I crediti d’imposta sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2022 e sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
    • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico;
    • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il fatto che i crediti siano cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata.

  • Requisiti accesso agevolazione – Al fine di accedere al beneficio  è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre2022. Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) che abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è invece previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

In allegato altresì il comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate.