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Imprese in crisi in aree complesse: gli ulteriori interventi integrativi

A pochi giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/2016, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni per l’accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dal nuovo comma 11-bis dell’art. 44 del D.L. vo n. 148/2015: ciò è avvenuto con la circolare n. 38 del 14 ottobre 2016.

L’intervento operato dal decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act ha avuto, nella sostanza, un carattere manutentivo e tale caratteristica si rinviene anche nella norma che mi accingo a commentare. Si tratta di una disposizione che consente ad imprese ubicate in aree di crisi industriale individuate da norme legislative e dal Ministero dello Sviluppo Economico con propri decreti, di usufruire di integrazioni salariali straordinarie, in deroga ai limiti di durata massima previsti.

Ma quali sono le c.d. “Aree di crisi complessa”?

Esse sono:

  • Lazio – Rieti, Frosinone
  • Puglia – Taranto
  • Toscana – Piombino, Livorno
  • Friuli Venezia Giulia – Trieste
  • Sicilia – Termini Imerese e Gela
  • Molise – Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro
  • Marche – Abruzzo – Val Vibrata, Valle del Tronto Piceno
  • Sardegna – Portovesme, Porto Torres
  • Liguria – Savona
  • Umbria – Terni, Narni

Al nuovo provvedimento, che prevede una serie di passaggi, sono interessate le imprese in crisi, ubicate in tali aree che, pur avendo già usufruito, a vario titolo degli ammortizzatori sociali, hanno raggiunto nel corso del 2016, il tetto massimo, ma hanno necessità di sforare il limite previsto dalla legge, in quanto si prevedono possibili sbocchi di ricollocazione.

La CIGS può essere autorizzata “in sforamento” per un massimo di dodici mesi all’interno di un budget di spesa quantificato dal comma 11-bis dell’art. 44 in 216 milioni di euro.

La circolare n. 38 mette l’accento sul fatto che il trattamento integrativo viene autorizzato, in presenza di condizioni ben precise, prescindendo da ciò che affermano l’art. 4, comma 1 e l’art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.L.vo n. 148/2015: queste norme fanno riferimento da un lato, alla durata complessiva nel quinquennio mobile che è pari a 24 mesi (art. 4, comma 1) e, dall’altro, per ciascuna unità produttiva, all’ampiezza massima dell’intervento per la CIGS finalizzata alla riorganizzazione aziendale che è di 24 mesi (art. 22, comma 1), alla CIGS per crisi aziendale che è di 12 mesi (art. 22, comma 2) ed al contratto di solidarietà difensivo che è per 24 mesi (art. 22, comma 3) il quale, se fruito nel primo biennio, conta la metà e può permettere di arrivare con gli ammortizzatori fino a 36 mesi. Per completezza di informazione, ricordo che nel tetto previsto all’interno del quinquennio mobile “contano” anche gli interventi di integrazione salariale ordinaria (CIGO).

Il datore di lavoro in tanto potrà accedere all’ulteriore trattamento in quanto abbia già esaurito qualsiasi possibilità alla luce di ciò che affermano sia il D.L. vo n. 148/2015 che il D.M. n. 92033/2016 e di ciò ne dovrà assumere la responsabilità dichiarandolo nella istanza di richiesta.

La norma postula un accordo sottoscritto nel corso del 2016 pur se gli effetti del trattamento dovessero “scavallare” il limite temporale del 31 dicembre p.v., sempre nel rispetto del limite di spesa complessivo e di quello definito dalle risorse assegnate alle Regioni interessate.

Ma quali sono i passaggi previsti?

Innanzitutto è necessario un accordo in sede governativa (quindi, non sono sufficienti né quello in sede aziendale o sindacale, né quello in sede regionale) presso la sede del Ministero del Lavoro, con la presenza di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico: nell’accordo, tra le altre cose, sarà necessario che l’impresa presenti un piano finalizzato al recupero occupazionale del personale eccedentario che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione. Di conseguenza, par di capire, che al tavolo ministeriale si dovrà arrivare avendo già ben trattato la parte di competenza dell’Ente locale ed avendo avuto dallo stesso precise rassicurazioni positive, magari, espresse in un documento.

Stando a ciò che afferma la circolare n. 38 sulla scorta della previsione normativa, le Regioni interessate, entro il 23 ottobre 2016, sono tenute a richiedere al Dicastero del Lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione ai propri bisogni: successivamente, sarà il Ministro del Lavoro a ripartire le somme, sempre rimanendo nel tetto massimo dei 216 milioni di euro.

Il monitoraggio delle spese sostenute è affidato, come al solito, all’INPS che provvede a rendicontare il tutto ai Ministeri interessati.

Come dicevo, ci si trova di fronte ad un provvedimento eccezionale e non ripetibile: da ciò discende la necessità, sottolineata dal Ministero, di dover derogare ai contenuti degli articoli 24 e 25 del D.L. vo n. 148/2015 che hanno, puntualmente ed in via generale, fissato i tempi sia della procedura di consultazione sindacale che del procedimento di richiesta e delle eventuali penalità scaturenti da istanze tardive od omissioni.

Le istanze andranno compilate su un modulo che, a breve, sarà disponibile sul sito ministeriale: esse, utilizzando la via telematica, dovranno essere inviate alla Divisione terza della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali entro un termine che in via amministrativa non viene fissato ma che viene definito “congruo”. Le domande debbono essere accompagnate da relazioni tecniche ove:

  • deve essere ribadita l’impossibilità a ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. vo n. 148/2015 con l’esplicita indicazione delle motivazioni;
  • deve essere dettagliato il piano di recupero occupazionale ed i percorsi di politiche attive concordati con la Regione e finalizzati al recupero occupazionale dei lavoratori.

 

A cura di : Eufranio Massi

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.