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ECOREATI, il Senato approva il DdL

Si' definitvo del Senato al ddl Ecoreati che introduce nel codice penale i 'nuovi' delitti contro l'ambiente. Queste le principali disposizione del ddl che diventa legge: MODIFICHE AL CODICE PENALE: 5 NUOVI DELITTI Inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita’; impedimento del controllo, omessa bonifica.

INQUINAMENTO AMBIENTALE: Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. - AGGRAVANTIReclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

DISASTRO AMBIENTALE: E' punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumita' pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.Il disastro ambientale e' aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

TRAFFICO E ABBANDONO MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA': L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattivita'. Il delitto e' commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattivita' ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO: Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l'impedimento del controllo ambientale, negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato.

OMESSA BONIFICA: “Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi” prevede l’art. 452-terdecies del Codice penale " punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

DELITTI COLPOSI: il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di due terzi . Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena e' prevista per il delitto colposo di pericolo per l'ambiente.

ASSOCIAZIONI CONTRO L'AMBIENTE: Sono previste specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:Diminuzione di pena dalla meta' a due terzi per chi si impegna a evitare che l'attivita' illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado". Se si collabora concretamente con l'autorita' di polizia o giudiziaria ricostruire i fatti illeciti e per rintracciare e gli autori ha una diminuzione della pena da un terzo alla meta'.CONFISCA: In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita', impedimento del controllo nonche' per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo; Niente confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato. Se la confisca dei beni non e' possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente.

I beni e i proventi confiscati non sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; niente confisca quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino. In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina al condannato il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONE RADDOPPIATA PER TUTTI I REATI: Nel campo dell’edilizia e del movimento terra, si ricorda che ogni qualvolta l’attività lavorativa preveda uno scavo di qualsiasi genere, il materiale da scavo dovrà essere caratterizzato ed analizzato al fine di verificare che non è presente un qualche livello di contaminazione e che non ci sia stato un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dal testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006, in caso di superamento di tali valori sarà necessario comunicare tempestivamente all’ARTA competente per territorio tale condizione congiuntamente a copia del rapporto di prova analisi al fine di attivare l’eventuale procedura di bonifica ai sensi dell’art 242 del D.Lgs 152/2006, la non osservanza di tale modus operandi comporterebbe per l’impresa il rischio di vedere applicata la nuova legge ed essere condannati per omessa bonifica punita con la misura detentiva da 1 a 4 anni di reclusione oltre che al rispristino dei luoghi a proprie spese.