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Parte Normativa dell’Accordo Legno Piccola Industria 18/4/2017

Si riporta una breve sintesi della Parte Normativa dell’ipotesi di accordo siglata il 18/4/2017 tra UNITAL-CONFAPI e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, per il rinnovo del CCNL Legno Mobili Arredamento Sughero Forestale, Settore Piccola e Media Industria, del 25/10/2013

Apprendistato professionalizzante
La disciplina contrattuale viene adeguata alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 81/2015e all’Accordo Interconfederale del 22/12/2016.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante o al termine del periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. 
Per le aziende che occupano inferiore a 10 unità la percentuale di cui sopra è ridotta al 30%.

Rapporto di lavoro a tempo parziale
Anche in questo caso, la normativa contrattuale viene adeguata alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
Le ore temporalmente lavorate in orari diversi da quelli inizialmente concordati o successivamente modificati (per effetto delle clausole elastiche) comportano, in favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Contratto a termine
L’assunzione con contratto a tempo determinato ed avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I lavoratori occupati con questa tipologia contrattuale non potranno comunque superare il 20% calcolato sulla media dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.

Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, la percentuale di lavoratori potrà essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Il periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è così stabilito:
AE1 – Operai: 3 settimane
AE2; AE3; AS2; AS3 – Operai: 5 settimane
AC1; AC2; – Intermedi: 5 settimane
AE2; AE3; AS2; AS3; AC3; AC4; – Impiegati: 8 settimane
AD1; AD2, AD3 – Impiegati: 15 settimane.

 

– Deroga agli intervalli temporali nella successione dei contratti
Le parti concordano in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015 l’assenza di intervalli temporali nella successione di contratti a termine nelle seguenti ipotesi:
– avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici;
– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 14 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio;
– in tutte le ipotesi regolamentate da eventuali accordi collettivi anche aziendali stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto.

– Derogabilità al limite temporale dei 36 mesi
In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale come previsto dall’art. 19, comma 2, le attività alle quali non si applica il limite temporale di 36 mesi sono le seguenti:
a) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane e estere;
b) allestimento stands fieristici, show-room;
c) attività connesse a corners ed esposizioni;
d) attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti.

Contratto di somministrazione
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di variabilità della domanda.
Le parti convengono che la durata dell’orario di lavoro può risultare, anche da una media plurisettimanale nell’arco massimo di dodici mesi.
L’introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro per l’intera azienda o per parti di essa, che prevedano articolazioni dell’orario di lavoro settimanale diversa da quella contrattuale, e le relative modalità attuative, saranno possibili previo confronto e accordo con la R.S.U. o in loro mancanza con le OO.SS. territoriali. L’incontro, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi, dalla richiesta di apertura del confronto. Qualora l’incontro non avvenisse entro tale termine, l’azienda potrà disporre le diverse articolazioni.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario contrattuale. I recuperi delle maggiori o minori prestazioni, verranno effettuati nell’arco massimo dei dodici mesi successivi a quelli della maggiore o minore prestazione o differente termine stabilito dall’accordo.
Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie e quelle dopo la 41.ma ora settimanale, saranno compensate con una maggiorazione pari al 10%.
Resta comunque inteso che nell’ambito di nuovi regimi di orario sopra previsti i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Le ore effettuate nei periodi di superamento dell’orario contrattuale settimanale qualora non recuperate, saranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario all’epoca prestato.