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Disciplina congedi parentali Unionmeccanica - FIOM-CGIL

Con l'accordo 15 aprile 2015 Unionmeccanica Confapi con Fiom-Cgil hanno recepito le disposizioni previste dall'art. 1, comma 339, della L. 228/2012 e disciplinato il congedo parentale su base oraria.

Il congedo parentale può essere fruito ad ore, con un minimo di 2 ore, riproporzionate per i rapporti part-time.

La fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa (8 ore).

Per usufruire del diritto il genitore deve presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta con la durata del periodo richiesto, il numero di giorni equivalenti, il calendario del frazionamento, nonché copia del certificato di nascita.
I criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria sono gli stessi applicati nel calcolo dell'indennità dovuta per la prestazione ordinaria (8 ore al giorno per 5 giorni).

Il monte ore, relativo a 6 mesi, a disposizione del genitore, è pari a 1.044 ore totali.
Il valore economico di ogni ora equivale ad 1/173 della retribuzione media globale mensile.

Nel caso in cui l'utilizzo delle ore programmate subisca modifiche che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero conguaglio delle ore in giorni equivalenti:

- le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo e conguagliate dall'azienda all'Inps nel mese successivo al mese di fruizione;
- in caso di risoluzione del rapporto, le ore residue non conguagliabili all'Inps (perché frazioni di giornata equivalenti) saranno coperte con l'utilizzo delle ore di ferie o permessi retribuiti.

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