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Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013

Organo: Direzione generale, Direzione centrale rischi

Documento: Circolare n. 41 del 17 settembre 2013

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro Normativo
Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite
Decreto 10 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 nel settore industria." (Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 agosto 2013). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2013
Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012.”
Circolare Inail n. 14 del 19 marzo 2013: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013.”

PREMESSA
Il decreto ministeriale 10 giugno 20132 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2013 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 15.983,10 e di € 29.682,90.
Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare Inail 14/20133, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Il riepilogo per gli anni 2005 – 2013 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.